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Sentenza — n. 25395/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against bankruptcy fraud convictions, upholding the appellate court's rejection of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25395/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeals filed by two defendants against the Appellate Court of L'Aquila's decision in a bankruptcy fraud case. The defendants argued they were merely 'puppets' without actual management control and deserved generic mitigating circumstances, but the court found their roles as administrators and the company's severe financial losses proved their culpability. Consequently, the court affirmed the convictions for simple documentary bankruptcy fraud and denied the requested leniency due to the defendants' prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 217 comma 1 n. 3 e n. 4 I. fall.; The court holds that an administrator's liability for bankruptcy fraud is established by concrete evidence of awareness and omission, not merely by formal status, and that generic mitigating circumstances require positive personal elements absent in repeat offenders.

Parole chiave

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bankruptcy fraud documentary bankruptcy administrative liability generic mitigating circumstances suspended sentence denial criminal record impact concurrent liability irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 217 comma 1 n. 3 I. fall.
Il primo argomento di censura lamenta vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di bancarotta semplice previsto dall'art. 217, comma 1, n.
Art. 217 comma 1 n. 4 I. fall.
Il primo argomento di censura lamenta vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di bancarotta semplice previsto dall'art. 217, comma 1, n.
art. 114 cod. pen
In tema di concorso di persone nel reato, l'attenuante della partecipazione di minima importanza prevista dall'art. 114 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3529 del 1993
Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021
(Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De, Rv.
Sez. 5, n. 34682 del 11/02/2005
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Sentenza — n. 2428/2025 — snpen
Italian Court dismisses appeal against acquittal in fraudulent bankruptcy case, rejecting specific intent and procedural defects.
Ordinanza — n. 23048/2023 — snpen
Corte di Cassazione, Ordinanza — n. 23048/2023 — snpen
Sentenza — n. 32594/2022 — snpen
Corte di Cassazione, Sentenza — n. 32594/2022 — snpen
Sentenza — n. 23176/2025 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism and non-punishment grounds for documentary bankruptcy fraud. The court rejects the defense's arguments regarding recidivism and the non-punishment provision, upholding the lower court's decision. The court emphasizes that the lower court's assessment of recidivism and the non-punishment provision is within its discretionary power and not subject to review by the Supreme Court unless there is a clear logical flaw or contradiction. The defense's arguments regarding the recidivism and the non-punishment provision are rejected, and the appeal is dismissed. The court maintains that the lower court's evaluation of the defendant's criminal history and the circumstances of the offense is within its discretionary power and not subject to review by the Supreme Court unless there is a clear logical flaw or contradiction. The defense's arguments regarding the recidivism and the non-punishment provision are rejected, and the appeal is dismissed. The court maintains that the lower court's evaluation of the defendant's criminal history and the circumstances of the offense is within its discretionary power and not subject to review by the Supreme Court unless there is a clear logical flaw or contradiction.
Sentenza — n. 25429/2025 — snpen
Cassation court dismisses appeal against bankruptcy fraud conviction, upholding appellate court's sentencing discretion and factual findings.

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Testo completo

LE nato a ROMA il 09/07/1990 QUATTROCCHI MASSIMO nato a AVEZZANO il 08/02/1971 avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; udito il Sostituto Procuratore Generale LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore, l'avvocato LUCANGELI, nell'interesse dei ricorrenti, che si riporta ai ricorsi presentati ed insiste per l'accoglimento.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione di primo grado del Tribunale di L'Aquila, datata 26.10.2021, ha confermato le condanne di Massimo Quattrocchi e Michele De Angelis per il reato di concorso in bancarotta semplice documentale (così riqualificata l'iniziale contestazione di bancarotta fraudolenta documentale) e, solo nei confronti del primo, anche per il reato di bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217, comma 1, n. 4, I. fall. riqualificando in tal modo il reato di concorso in bancarotta semplice precedentemente contestato ai sensi dell'art. 217, comma 1, n. 3, I. fall. (omessa richiesta di fallimento); ha assolto, altresì, Francesco Di Profio da entrambi i reati in concorso a lui ascritti e per i quali in primo grado era stato condannato.

De Angelis era stato assolto già in primo grado dal reato di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto, per non aver commesso il fatto. Il fallimento al centro delle ipotesi di reato è quello della D D s.r.I., con oggetto sociale l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e la gestione di immobili civili e industriali, di cui in particolare Quattrocchi era stato amministratore unico e socio al 51% dalla data di costituzione della società al 31.3.2014 e, da tale data in poi, aveva ricoperto il ruolo di amministratore di fatto; De Angelis era stato socio unico e amministratore unico dal 31.3.2014 alla data del fallimento, ritenuto una "testa di legno";

Di Profio era stato socio al 49% per un periodo.

2. Hanno proposto ricorso avverso la sentenza di appello Michele De Angelis e Massimo Quattrocchi, depositando distinti atti di impugnazione, tramite diversi difensori di fiducia.

3. Il ricorso di Michele De Angelis, a firma dell'Avv. Motta, si affida a tre motivi. 3.1. Il primo argomento di censura eccepisce vizio di violazione di legge e di motivazione manifestamente illogica con travisamento delle prove in relazione alla condanna per il reato di bancarotta semplice documentale. La sentenza, secondo la tesi difensiva, avrebbe basato l'affermazione di colpevolezza sul dato meramente formale della posizione di socio-amministratore unico del ricorrente, senza tenere conto del fatto che egli, una semplice "testa di legno", non aveva avuto alcun ruolo gestorio effettivo.

Il provvedimento impugnato non ha neppure indicato quali siano state le condotte di concorso nel reato contestate all'imputato e ha basato la condanna sull'automatico abbinamento della responsabilità dolosa alla mera carica ricoperta, dimenticando che - secondo la giurisprudenza di legittimità - è necessaria la 2dimostrazione dell'effettiva e concreta consapevolezza dello stato delle scritture contabili in capo al mero amministratore formale e della rappresentazione della possibilità di una loro alterazione, quanto meno. 3.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento di appello in relazione alla negata attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; già la sentenza di primo grado ragionava in termini di minore riprovevolezza della condotta del ricorrente rispetto a quella dei concorrenti nel reato. 3.3.

La terza censura denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, calcolato in sei mesi di reclusione e ritenuto eccessivo. Il sensibile divario dal minimo edittale non sarebbe sostenuto da adeguata motivazione.

4. Il ricorso di Massimo Quattrocchi, proposto dall'Avv. Sanità, si affida a due motivi. 4.1. Il primo argomento di censura lamenta vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di bancarotta semplice previsto dall'art. 217, comma 1, n. 4, I. fall., per la cui configurabilità è necessario un coefficiente psicologico di colpa grave o dolo. La tardiva richiesta di fallimento, invece, non costituisce presunzione assoluta di colpa grave, tanto più se il ritardo sia stato causato dalla volontà di tentare di garantire la continuità e la sopravvivenza aziendali.

Il difetto motivazionale nasce dall'erronea qualificazione dei fatti inizialmente contestati ai sensi dell'art. 217, comma 1, n. 3, I. fall., in relazione al quale è sufficiente anche l'elemento soggettivo della colpa lieve. La sentenza impugnata ha solo ragionato in termini di sottovalutazione delle conseguenze da parte del ricorrente, constatando l'assenza di prospettive imprenditoriali nel proseguire l'attività: in tali argomenti non è dato scorgere, secondo la difesa (che richiama la pronuncia di questa Corte regolatrice n. 46976 del 2024), il necessario elemento della colpa grave.

Si evidenzia, infine, l'insussistenza della qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente per il periodo successivo al 31.3.2014, che la sentenza impugnata ritiene configurata con motivazione del tutto insufficiente. 4.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, al diniego delle cicostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Si sottolinea, a proposito di tale ultimo profilo di censura, che il ricorrente non ha riportato alcuna ulteriore condanna dal 2013 (e tale ultimo precedente è stato 3oggetto di estinzione), mentre la maggior parte dei reati indicati nel certificato penale si riferiscono a fattispecie oggetto di condoni o interventi di depenalizzazione o abrogazione legislativa.

Infine, si evidenzia che il ricorrente svolte attualmente attività lavorativa come dipendente di una pizzeria, così supportando la prognosi favorevole alla concessione del beneficio della sospensione condizionale e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per la prova del suo cambiamento di vita.

5. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi con requisitoria scritta.

6. I difensori dei ricorrenti hanno depositato memorie di replica alla requisitoria del PG e conclusioni scritte, con le quali chiedono l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono entrambi infondati.

2. Il ricorso di Michele De Angelis è complessivamente privo di pregio. 2.1. Il primo motivo di censura è infondato. Ai fini della sua condanna per il reato di bancarotta semplice documentale il ruolo di amministratore unico del ricorrente non è stato considerato quale mero dato formale, collegato all'incarico e a una sorta di responsabilità da posizione. La sentenza impugnata ha ritenuto dimostrata l'effettiva e concreta consapevolezza, in capo all'amministratore "testa di legno", dello stato delle scritture contabili (sostanzialmente del tutto omesse nella loro tenuta, essendo stato rinvenuto dalla curatela un unico bilancio di esercizio riferito all'anno 2013).

Si è fatto leva, in tal senso, anche sulla sua inattendibilità parziale: le dichiarazioni da lui rese al curatore, relative all'esistenza di un contratto di lavoro subordinato con la fallita, sono state smentite, infatti, dal teste di riferimento e, parallelamente, si è accertato che l'accettazione della carica di amministratore da parte del ricorrente è avvenuta nel verbale di assemblea del 31.03.2014 alla presenza di un notaio, che ne ha confermato la regolarità e la sottoscrizione da parte dell'imputato. Tale ricostruzione riempie di indicatori concreti l'affermazione di responsabilità stabilita quanto meno a titolo di colpa del ricorrente nei giudizi di merito:

De Angelis ha assunto consapevolmente il ruolo di amministratore, ancorchè non esercitando compiti gestori, e, dunque, era a conoscenza degli obblighi di legge derivati da tale incarico con riguardo alla tenuta delle scritture contabili.Supporta, poi, in linea generale, l'affermazione di responsabilità il principio consolidato affermato da questa Corte regolatrice, secondo cui il reato di bancarotta semplice documentale è punibile a titolo tanto di dolo quanto di colpa, come appare desumibile dalla struttura della norma incriminatrice la quale, nel punire l'imprenditore che non tenga o tenga irregolarmente le prescritte scritture sociali e contabili, non prevede come necessaria ai fini della sussistenza dell'illecito la deliberata volontà di violare le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 27515 del 04/02/2004, Tinaglia, Rv. 228701 - 01). 2.2.

Anche la seconda ragione di ricorso non può essere accolta. Al di là delle idee difensive riguardo ai confini contenutistici dell'attenuante, il Collegio intende applicare, nel caso di specie, un principio che sembra aderire ad esso perfettamente. In tema di concorso di persone nel reato, l'attenuante della partecipazione di minima importanza prevista dall'art. 114 cod. pen. non è configurabile nei confronti dell'amministratore formale della società che abbia omesso qualsiasi controllo sull'attività dell'amministratore di fatto poiché, in tal modo, non solo ha favorito la commissione di condotte criminose di quest'ultimo, ma ha fornito un contributo essenziale e indefettibile per la realizzazione dei reati fallimentari (Sez. 5, n. 16109 del 06/02/2024, Caliri, Rv. 286369 - 01;

Sez. 5, n. 40092 del 06/07/2011, Stefini, Rv. 251121 - 01). In ogni caso, l'attenuante del contributo concorsuale di minima importanza presuppone un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del delitto commesso (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771 - 01; Sez.4, n. 49634 del 19/07/2018, P., Rv. 274037 - 01). E non può ritenersi certo lieve il contributo di chi, con il suo comportamento consapevolmente o colposamente omissivo nel controllo, contribuisca alla condotta omissiva dell'amministratore di fatto. 2.3.

L'ultimo motivo, con cui si contesta il trattamento sanzionatorio, è inammissibile. La Corte di appello ha motivato sinteticamente ma con chiarezza rispetto alla determinazione della pena base, sottolineandone sia l'estrema vicinanza al minimo di legge sia la necessità di corrispondere alla gravità del reato e alla sistematica omissione della tenuta delle scritture contabili. Il sindacato di legittimità si arresta, quindi, dinanzi alle argomentazioni di merito non viziata da alcuna aporia logica.

3. Il ricorso di Massimo Quattrocchi è anch'esso infondato. 53.1. Il primo motivo, dedicato a contestare l'elemento soggettivo del reato di bancarotta semplice documentale e a sostenere l'impossibilità di agganciare alla tardiva richiesta di fallimento, tout court, la responsabilità del reato, non tiene conto della motivazione più ampia resa dalla Corte di appello in proposito. Anzitutto deve essere ricordato che, nel reato di bancarotta semplice, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma, in concreto, da una provata e consapevole omissione (tra le molte, Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823 - 01).

Tale orientamento chiarisce meglio, dal punto di vista del coefficiente soggettivo colposo, l'affermazione, egualmente consolidata, secondo cui, nel reato di bancarotta semplice per mancata tempestiva richiesta di fallimento, oggetto di punizione è l'aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell'instaurare la concorsualità, non essendo richiesti ulteriori comportamenti concorrenti (da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 28609 del 21/04/2017, Andriollo, Rv. 270874 - 01). Ebbene, nel caso di specie, il coefficiente soggettivo necessario per l'affermazione di responsabilità non è stato collegato solo alla mancata richiesta tempestiva di fallimento, ma ad altri elementi, rivelatori in concreto di un comportamento imprudente ai fini della sussistenza della consapevole omissione dell'istanza di fallimento.

Anzitutto la Corte territoriale ha chiarito che, nel periodo di interesse, il valore della produzione era risultato inferiore ai costi di produzione e le perdite nel 2013 erano molto accresciute rispetto all'anno precedente, arrivando a oltre 310.000 euro. Quinsi, ha rilevato come a fronte di quattordici dipendenti, la società non aveva alcuna immobilizzazione materiale iscritta in bilancio, non avendo acquistato alcun macchinario per lo svolgimento di attività imprenditoriale; infine, molto consistente era anche, oramai, il debito tributario, aumentato a dismisura nel periodo successivo all'anno 2013, sino a condurre il passivo a superare un milione di euro.

Nell'ottica del comportamento alternativo utile, che avrebbe consentito di ridurre i danni per i creditori e magari tenere in vita la società, il ricorrente non avrebbe dovuto rinviare la perdita all'esercizio successivo poiché era, in concreto, da ritenersi consapevole dei numerosi e sintomatici indicatori di decozione. Il suo coinvolgimento come amministratore di fatto è, poi, questione sulla quale i giudici di secondo grado hanno speso energie motivazionali in primo grado, non riproposta in secondo grado.6 nog,3.2. Anche il secondo motivo, con cui si contesta il trattamento sanzionatorio, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, è privo di pregio e, nella gran parte, inammissibile.

La motivazione relativa a tali aspetti è stata proposta e non è illogica pur se sintetica e riferita, però, molto concretamente, all'esistenza di "svariati precedenti penali" per condotte collegate proprio all'attività di impresa. In ogni caso, il ricorrente non si confronta con il consolidato principio secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. (Conf.

Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De, Rv. 281590 - 01) Deve tenersi conto, altresì, quanto alla questione proposta in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, che costituisce orientamento pacifico ritenere, ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno del beneficio, che la presenza di precedenti condanne per reati poi depenalizzati può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, da commettere ulteriori reati (Sez. 5, n. 34682 del 11/02/2005, Marisca, Rv. 232312 - 01).

4. I ricorsi, alla luce di quanto sin qui esposto, devono essere rigettati e a tale statuizione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presi7 ente Matilde Brancaccio G azjj iccoli Depositato in Roma, lì G.TL FUNZIONARIO GTT44MZIARIO Doltssa aillegna 7