Sentenza — n. 24862/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAappello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, cheha chiesto di annullare la sentenza impugnata, limitatamente al trattamentosanzionatorio, rigettando nel resto il ricorso.RITENUTO IN FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 20 novembre 2025 dalla Cortedi appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli cheaveva condannato Ernesto Porciello alla pena di mesi due di reclusione, per il reatodi cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 cod.pen; Sentenza — n. 24862/2026 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata è stata pronunziata il 20 novembre 2025 dalla Cortedi appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli cheaveva condannato Ernesto Porciello alla pena di mesi due di reclusione, per il reatodi cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen.2.
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appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, cheha chiesto di annullare la sentenza impugnata, limitatamente al trattamentosanzionatorio, rigettando nel resto il ricorso.RITENUTO IN FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 20 novembre 2025 dalla Cortedi appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli cheaveva condannato Ernesto Porciello alla pena di mesi due di reclusione, per il reatodi cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen.2.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale.Sostiene che i giudici di merito avrebbero dovuto applicare una penapecuniaria e non la reclusione, in considerazione dell’avvenuto riconoscimentodelle attenuanti generiche.2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale.Il ricorrente contesta la mancata sospensione condizionale della pena.3.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso.4. L’avv. Luciano Santoianni, per la parte civile, ha presentato conclusioniscritte con le quali ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto.1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.Va premesso che pena illegale è quella che si colloca al di fuori del sistemasanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per genere, perspecie o per quantità da quella positivamente prevista (cfr.
Sez. U. n. 877 del14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 38809 del 31/3/2022, Miraglia,Rv. 283689).Ebbene, nel caso in esame, è stata applicata una pena illegale, in quantodiversa per genere da quella che per legge avrebbe dovuto essere applicata,all'esito del giudizio di bilanciamento tra la circostanza aggravante di cui all’art.612, comma secondo, cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche.I giudici di merito, invero, hanno applicato la pena della reclusione, quando,invece, avendo riconosciuto e applicato le attenuanti generiche, avrebbero dovutobilanciare le generiche con l’aggravante di cui al comma secondo dell’art. 612 cod.pen., con conseguente applicazione della pena prevista dalla fattispecie base, cheè la multa.1.2 Il secondo motivo, essendo attinente alla sospensione condizionale dellapena, risulta assorbito.2.
Ne segue che la sentenza impugnata, limitatamente al trattamentosanzionatorio, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto adaltra sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, erinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.Spese al definitivo.Così deciso, l’8 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo Cirillo Enrico Vittorio Stanislao Scarlini