Cassation court dismisses appeal against refusal to replace prison custody with home detention due to new flight risk evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Hamed Hamza against the Livorno Court of Assizes' refusal to substitute prison custody with home detention. The lower court denied the request because the defense failed to demonstrate new elements regarding flight risk, citing a prior intercepted conversation where the defendant expressed intent to flee to Belgium. The court held that the appeal was infounded as it ignored the specific danger of violence and the existence of new evidence not previously evaluated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 274 cod. proc. pen.; Art. 299 cod. proc. pen.: The court cannot declare a request for revocation of personal security measures inadmissible en bloc; it must examine new elements and reasons for maintaining the measure even if the request is repetitive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RIESAME di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale CINZIA PARASPORO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 14 marzo 2024, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Livorno aveva applicato a Hamed Hamza la misura cautelare dellacustodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato del delitto di omicidiopreterintenzionale per avere cagionato, in concorso con Amine Ben Nossra, lamorte di Danny Magina Guardia mediante defenestrazione dal quarto piano di unostabile sito in Livorno in data 22 agosto 2022.1.1.
Con ordinanza del 23 marzo 2024, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Livorno aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelaredella custodia in carcere.1.2. Con ordinanza del 21 febbraio 2025, il Tribunale del riesame di Firenze,accogliendo l'appello del Pubblico ministero, aveva annullato l'ordinanzadichiarativa della perdita di efficacia della misura cautelare inframuraria,disponendone il ripristino.1.3. Con sentenza n. 32534 del 18 giugno 2025, la Corte di cassazione avevarigettato il ricorso avverso l'ordinanza in data 21 febbraio 2025 del Tribunale delriesame di Firenze.1.4.
Con ordinanza del 15 luglio 2025, la Corte di assise di Livorno rigettòl’istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arrestidomiciliari, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza exart. 275-bis cod. proc. pen. proposta, in data 9 luglio 2025, nell’interesse dellostesso Hamza. Tale provvedimento non venne impugnato.1.4. Con ordinanza del 22 settembre 2025, la Corte di assise di Livorno dichiaròinammissibile una nuova istanza di sostituzione della misura cautelare in carcerecon quella degli arresti domiciliari presso l’abitazione della moglie, conapplicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza ex art. 275-bis cod.proc. pen., proposta, il 17 settembre 2025, nell’interesse dello stesso Hamza.
Ciòsul presupposto che, con la nuova istanza, la difesa, di fatto, avesse censurato leragioni poste a sostegno dell'ordinanza di rigetto del 15 luglio 2025, nonimpugnata, e che Hamza era stato rinviato a giudizio per i reati di estorsione e di1.5. Con ordinanza del 17 ottobre 2025, la Corte di assise di Livorno dichiaròinammissibile una nuova istanza di sostituzione della misura cautelare in carcerecon quella degli arresti domiciliari, con applicazione del dispositivo elettronico dicontrollo a distanza ex art. 275-bis cod. proc. pen. proposta, il 13 ottobre 2025,nell’interesse di Hamza.
Tale richiesta, motivata con il fatto che il coimputato nonfosse stato sottoposto ad alcuna misura cautelare e, soprattutto, che non vi fosse,alla luce delle dichiarazioni del teste Ferretti, alcun pericolo di fuga, essendosiHamza presentato spontaneamente ai Carabinieri il 10 settembre 2022, è stataritenuta meramente reiterativa delle questioni già decise con l'ordinanza del 15luglio 2025, mai impugnata; e in quanto un’analoga istanza era stata già dichiaratainammissibile il 22 settembre 2025 per essersi ormai formato, dopo ilprovvedimento del 15 luglio 2025, il c.d. giudicato cautelare, in specie conriferimento alla testimonianza resa dal brigadiere Ferretti.1.6.
Con ordinanza in data 3 febbraio 2026, il Tribunale del riesame di Livornoha rigettato l'appello presentato ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza dirigetto. Secondo il Collegio, infatti, la circostanza che Hamza non si fosseallontanato da Livorno dal 29 marzo 2024 al 19 giugno 2025 e avesse atteso, dalibero, l'esito del ricorso per cassazione non era nuova, essendo stata giàdebitamente affrontata con l'ordinanza del 15 luglio 2025.Quanto alla dedotta lesione del principio di parità di trattamento degli imputatiin materia cautelare, il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza di taleprincipio, dovendo la responsabilità per i reati e le conseguenze penali che da essaderivano essere valutate in relazione a ciascuno dei concorrenti.2.
Hamed Hamza ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 3febbraio 2026 per il tramite del difensore di fiducia, deducendo due distinti motividi impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione sulla declaratoria di inammissibilità del motivo di appello relativoall’insussistenza del pericolo di fuga dell'imputato alla luce della testimonianza delbrigadiere Ferretti, motivata con il c.d. giudicato cautelare.Le ordinanze, non impugnate, adottate dal Tribunale in sede di riesame o diappello avverso un provvedimento de libertate non potrebbero ritenersiirrevocabili, così come le ordinanze del giudice della cautela su cui non siaintervenuta la pronuncia del tribunale o della Corte di cassazione, dovendo talecarattere riconoscersi soltanto alle decisioni divenute definitive a seguito diimpugnazione nell'ambito dell'incidente cautelare.
In particolare, la mancataimpugnazione nei termini dell'ordinanza cautelare non comporterebbe alcunapreclusione rispetto alla revoca della misura per carenza, originaria osopravvenuta, dei gravi indizi o delle esigenze cautelari (così Sez. U, n. 11dell’8/07/1994, Buffa), atteso che l'ordinanza in tema di revoca non ha naturaimpugnatoria e che essa mira a verificare la sussistenza attuale sia delle condizionigenerali di applicabilità della misura. In tale prospettiva, la preclusioneprocessuale si formerebbe soltanto a seguito delle pronunzie della cassazione odel tribunale del riesame, aventi natura di provvedimenti rebus sic stantibus checoprono soltanto le questioni dedotte e non anche quelle deducibili.Inoltre, il giudice della cautela, investito della richiesta, avrebbe il potere-dovere di accoglierla anche per ragioni diverse da quelle prospettate, purché nonconfliggenti con le risoluzioni delle questioni già coperte dal giudicato cautelare.2.2.
Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione al carattere di novità della testimonianza, prospettata conil primo motivo di appello, del brigadiere Ferretti, secondo cui dal 10 settembre2024 all’8 giugno 2025, Hamza sarebbe sempre restato a Livorno. Latestimonianza sarebbe stata resa a ottobre e, dunque, in un momento successivorispetto all'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. presentata a luglio, sicché essasarebbe stata un elemento nuovo che avrebbe imposto una rivalutazione delleesigenze cautelari e, segnatamente, quella relativa al pericolo di fuga.
In ognicaso, il Giudice della cautela avrebbe dovuto espressamente spiegare le ragioni,anche diverse da quelle prospettate dall'interessato, dell'insussistenza deipresupposti della revoca richiesta.3. In data 10 aprile 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigettodel ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.2. Preliminarmente deve osservarsi che nel caso di ordinanza genetica, nonimpugnata con il mezzo del riesame, su di essa non si forma alcuna preclusione(Sez.
U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 - 01; Sez. U, n. 14535 del19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908 - 01; Sez. U, n. 11 del 8/07/1994,Buffa, Rv. 198213 – 01), mentre nel caso del procedimento di revoca delle misurecautelari personali, previsto dall'art. 299 cod. proc. pen., esso è sempre attivabiledall'interessato, salvo l’effetto preclusivo delle singole questioni già decise, quandonon siano sopraggiunti elementi nuovi rispetto a quelli già valutati.Ne consegue che il giudice, adito con la richiesta di revoca o con la successivaimpugnazione di una decisione di diniego della revoca, può limitarsi a richiamarele decisioni conclusive di precedenti procedure de libertate, qualora rilevi lariproposizione di questioni già valutate in precedenza, ma non può dichiarareinammissibili tout court né le richieste di revoca né le impugnazioni su di esse,essendo sempre tenuto ad accertare d'ufficio la sussistenza di ragioni, pur diverseda quelle prospettate dall'interessato, sia l’insussistenza dei presupposti diapplicazione o di mantenimento della misura (così, Sez. 3, n. 32707 del07/04/2015, Rv. 264730 – 01).3.
Nel caso di specie, al di là dell’impropria evocazione del giudicato cautelare,l’ordinanza emessa in sede di appello ha dato atto della già avvenuta disaminadella questione relativa al mancato allontanamento di Hamza da Livorno nelperiodo compreso tra la sua scarcerazione, il 29 marzo 2024, e la nuovaesecuzione della custodia in carcere.Ma, soprattutto, il Tribunale, richiamando la precedente ordinanza adottata, aisensi dell’art. 299 cod. proc. pen., il 15 luglio 2025, ha fatto riferimento a unaconversazione, intercettata nel luglio 2023, in cui l’imputato aveva manifestato ilproposito di recarsi in Belgio, una volta uscito dal carcere.Inoltre, l’ordinanza impugnata sottolinea (a pag.
4) che la misura cautelare èdelitti della stessa specie di cui alla lett.
c) dell’art. 274 cod. proc. pen., tenutoconto dei propositi violenti manifestati, in occasione di una conversazione oggettodi intercettazione telefonica (conv. n. 8644 del 5 luglio 2023), nei confronti dellamoglie, persona offesa dei delitti di estorsione e atti persecutori posti in esseredurante il periodo di libertà dopo la scarcerazione del marzo 2024. Un profilo,questo, rispetto al quale il ricorso non svolge alcuna deduzione, essendo ilmedesimo incentrato, in via esclusiva, sul pericolo di fuga. Ne consegue, pertanto,l’infondatezza del ricorso, che coglie alcune aporie del provvedimento impugnato,senza però aggredirne la complessiva ratio decidendi.4.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente,la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo Renoldi Luca Pistorelli