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Ordinanza — n. 24860/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24860/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano because the applicant had waived the grounds for appeal concerning mitigating circumstances during the second instance. The applicant argued that the appellate court failed to apply generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, but the court noted this was a matter of sentencing discretion covered by the plea agreement. Consequently, the court ruled that questions regarding the agreed sentence cannot be raised in cassation if they were part of the waived appeal reasons.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it concerns grounds of appeal that the appellant has renounced, including those related to the determination of the agreed sentence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility waiver of appeal grounds agreed sentence modification mitigating circumstances second instance waiver motivi di cassazione attenuazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
103 del 2017,trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata ai sensidell’art. 599-bis cod. proc. pen. che deve essere dichiarata inammissibile perchéproposta in relazione a un motivo di appello al quale il ricorrente aveva rinunciato.Con riferimento al cd.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, dellaCorte costituzionale, deve rilevarsi che, nel caso di specie, non sussistono elementiper ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», sicché, a norma dell'art. 616 cod.proc.
Art. 129 cod. proc. pen.
concordato in appello, infatti, sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod.
Law n. 103 del 2017
artt. 337 cod. pen
Con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 29 gennaio2025, Vasilije Radosavljevic fu condannato alla pena di tre anni e otto mesi direclusione in quanto riconosciuto colpevole dei reati, unificati dalla continuazione,di cui agli artt. 337 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Felice Belluomo, deducendo,con un unico motivo di impugnazione, l’inosservanza o l’erronea applicazionedell’art. 62-bis cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017,trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata ai sensidell’art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
concordato in appello, infatti, sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc. pen
186, dellaCorte costituzionale, deve rilevarsi che, nel caso di specie, non sussistono elementiper ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», sicché, a norma dell'art. 616 cod.proc.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

nza del 22/09/2025 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 29 gennaio2025, Vasilije Radosavljevic fu condannato alla pena di tre anni e otto mesi direclusione in quanto riconosciuto colpevole dei reati, unificati dalla continuazione,di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo A), 495 cod. pen. (capo B), 385 cod. pen.(capo C) e 385 cod. pen. (capo D).1.2.

Con sentenza del 22 settembre 2025, pronunciata ai sensi dell'art. 599-biscod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato quella diprimo grado, rideterminando la pena in un anno e nove mesi di reclusione.2. Vasilije Radosavljevic ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadi appello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. Felice Belluomo, deducendo,con un unico motivo di impugnazione, l’inosservanza o l’erronea applicazionedell’art. 62-bis cod. pen. in relazione alla mancanza di motivazione sulle ragioniper cui la Corte territoriale non ha applicato le circostanze attenuanti generiche.3.

Tanto premesso, il ricorso deve essere trattato de plano, ai sensi dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017,trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata ai sensidell’art. 599-bis cod. proc. pen. che deve essere dichiarata inammissibile perchéproposta in relazione a un motivo di appello al quale il ricorrente aveva rinunciato.Con riferimento al cd. concordato in appello, infatti, sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano tradotti nell’illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dallalegge (ex multis Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, Rv 278170 - 01).In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazionealla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale stipulato dalleparti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essereunilateralmente modificato e non sono deducibili in sede di legittimità questioni,pur rilevabili d’ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzionedell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46850 del11/11/2022, Rv 283878 - 01).4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, dellaCorte costituzionale, deve rilevarsi che, nel caso di specie, non sussistono elementiper ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», sicché, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen., alla relativa declaratoria consegue, a carico del ricorrente, l'onere dellespese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende, che deve essere equitativamente fissata in 4.000,00euro.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo Renoldi Luca Pistorelli