Sentenza — n. 24825/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAEdoardo nato a ALBA il 07/07/1973avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Birritteri cheha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 27 maggio 2025, la Corte di appello di Torino, in parzialeriforma della sentenza del Gip del Tribunale di Cuneo, riduceva le pene inflitte aEdoardo Bresciani, Adriano Barrero ed Angela Barrero, per i delitti lororispettivamente ascritti, alle misure indicate in dispositivo (per Edoardo Brescianianni 3, mesi 8 di reclusione ed euro 2.180 di multa, per Adriano Barrero anni 3,mesi 11, giorni 10 di reclusione ed euro 3.361 di multa, per Angela Barrero mesi10 e giorni 20 di reclusione).Ai primi due era contestata la partecipazione ad una associazione a delinquerevolta alla commissione di delitti contro il patrimonio, soprattutto furti in abitazione,anche utilizzando segni distintivi delle forze dell’ordine.Ai medesimi erano stati ascritti anche plurimi reati fine.Ad Angela Barrero era stata attribuita la sola condotta di intestazione fittiziadi beni.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 20 bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 58 d.lgs. n. 681/1989; Sentenza — n. 24825/2026 — snpen · Corte di Cassazione: L’Avv. Mauro Molinengo, per Angela Barrero, deduce, anch’essa, laviolazione di legge in relazione alla mancata sostituzione della pena inflitta con ladetenzione domiciliare.La Corte, per tutti gli imputati, aveva valorizzato le precedenti condanne, lecondotte consumate e l’assunta abusività delle abitazioni in cui la detenzionedomiciliare doveva essere eseguita.Doveva innanzitutto ricordarsi come la ricorrente fosse stata ritenutaresponsabile di una sola condotta, di intestazione fittizia di un’autovettura. Nonrispondeva né del delitto associativo né di alcun furto in abitazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Edoardo nato a ALBA il 07/07/1973avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Birritteri cheha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 27 maggio 2025, la Corte di appello di Torino, in parzialeriforma della sentenza del Gip del Tribunale di Cuneo, riduceva le pene inflitte aEdoardo Bresciani, Adriano Barrero ed Angela Barrero, per i delitti lororispettivamente ascritti, alle misure indicate in dispositivo (per Edoardo Brescianianni 3, mesi 8 di reclusione ed euro 2.180 di multa, per Adriano Barrero anni 3,mesi 11, giorni 10 di reclusione ed euro 3.361 di multa, per Angela Barrero mesi10 e giorni 20 di reclusione).Ai primi due era contestata la partecipazione ad una associazione a delinquerevolta alla commissione di delitti contro il patrimonio, soprattutto furti in abitazione,anche utilizzando segni distintivi delle forze dell’ordine.Ai medesimi erano stati ascritti anche plurimi reati fine.Ad Angela Barrero era stata attribuita la sola condotta di intestazione fittiziadi beni.2.
Propongono ricorso i ricordati imputati, ciascuno a mezzo del propriodifensore.2.1. L’Avv. Fabio Massimo Marini, per Edoardo Bresciani, deduce, con l’unicomotivo, il vizio di motivazione per non avere la Corte disposto la sanzionesostitutiva della detenzione domiciliare.Si era affermato che la pena invocata non avrebbe avuto efficacia deterrentee che i prevenuti non avrebbero adempiuto alle prescrizioni loro imposte.Ed invece la stessa Corte aveva rilevato come gli stessi avessero rispettato leprescrizioni delle misure di cautela loro applicate.Nel riconoscere poi le attenuanti generiche si era valutato il comportamentoammissivo e collaborativo degli imputati e si era dato conto dell’intervenutorisarcimento del danno.2.2.
L’Avv. Mauro Molinengo, per Adriano Barrero, deduce, anch’egli, conl’unico motivo la violazione di legge in relazione alla mancata sostituzione dellapena con la detenzione domiciliare.La Corte aveva escluso la contestata recidiva considerata la risalenza neltempo delle precedenti condanne.Non si era tenuto conto dell’avvenuto risarcimento del danno.Si era così disapplicato l’art. 20 bis cod. pen. introdotto dalla cd riformaCartabia. Non considerando il favore circa l’esecuzione della pena fuori dal circuitocarcerario.L’art. 58 della legge n. 681/1989 indica come, nel concedere le sanzionisostitutive, debba tenersi conto dei parametri fissati nell’art. 133 cod. pen. ma cheil giudice debba applicarle quando risultino più idonee per il percorso dirieducazione del condannato.Così che le precedenti condanne, molto risalenti nel tempo nel caso di specie,non potevano essere ostative del beneficio invocato, dovendosi formulare ungiudizio prognostico in tema di prevenzione dalla commissione di ulteriori reati.Si era riconosciuto il comportamento ammissivo e collaborativo degli imputatied il rispetto delle prescrizioni loro imposte con le misure di cautela, tanto che laCorte di appello aveva ridotto le pene principali loro inflitte.2.3.
L’Avv. Mauro Molinengo, per Angela Barrero, deduce, anch’essa, laviolazione di legge in relazione alla mancata sostituzione della pena inflitta con ladetenzione domiciliare.La Corte, per tutti gli imputati, aveva valorizzato le precedenti condanne, lecondotte consumate e l’assunta abusività delle abitazioni in cui la detenzionedomiciliare doveva essere eseguita.Doveva innanzitutto ricordarsi come la ricorrente fosse stata ritenutaresponsabile di una sola condotta, di intestazione fittizia di un’autovettura. Nonrispondeva né del delitto associativo né di alcun furto in abitazione.
Né le era statacontestata la recidiva.Aveva pertanto una posizione del tutto diversa da quella dei coimputati.Non si era tenuto conto del favore mostrato dalla riforma Cartabia perl’esecuzione della pena fuori dall’ordinario ambito carcerario.Né del dettato dell’art. 58 d.lgs. n. 681/1989 e dei criteri, a cui il medesimosi richiama, previsti dall’art. 133 cod. pen.Non si era adeguatamente valutato, nei confronti della ricorrente, il pericolodi recidiva e il timore che violasse le prescrizioni impostele.Era errata la considerazione della Corte circa il fatto che la ricorrente non siera doluta del trattamento sanzionatorio, considerando, invece, che con i motiviaggiunti, ella aveva chiesto proprio la sostituzione della misura con la detenzionedomiciliare.Doveva poi considerarsi che la medesima era un’invalida di 75 anni e chepertanto la detenzione domiciliare era obbligatoria ai sensi dell’art. 47 ter comma1 ter legge n. 354/1975.3.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto Pasquale Sansonetti, ha inviato memoria con la quale ha conclusoper l’inammissibilità dei ricorsi.CONSIDERATO IN DIRITTOI ricorsi presentati nell’interesse degli imputati sono tutti inammissibili.1. Le censure mosse negli stessi sono tutte volte dolersi della mancatasostituzione delle pene detentive irrogate, con la detenzione domiciliare.Sul punto si è già avuto modo di affermare che:- in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, nell'esercitareil potere discrezionale previsto dall'art. 58, comma 2, legge 24 novembre 1981,n. 689, è tenuto a contemperare le istanze retributive e di prevenzione generalee speciale con l'esigenza di assicurare la proporzionalità "quantitativa" e"qualitativa" della pena, scegliendo la sanzione più idonea alla rieducazione e alreinserimento sociale del condannato che comportasse il minor sacrificio dellalibertà personale, in conformità ai principi stabiliti dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 139 del 2025 (Sez. 6, n. 1034 del 02/12/2025, dep. 2026, L., Rv.289169 – 01);- in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingerela richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato,purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale econcreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine allaprognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento delrischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 4, n. 36961del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 – 01).2.
In applicazione di tali principi di diritto non può così definirsi priva di logicitàla motivazione della Corte di merito laddove aveva ritenuto che agli imputati,odierni ricorrenti, non potesse essere sostituita la pena detentiva irrogata conl’invocata determinazione domiciliare.Quanto a Edoardo Bresciani e ad Adriano Barrero considerando i numerosi,gravi reati di furto in abitazione loro contestati, in uno con il delitto associativo,alla luce anche delle precedenti condanne definitive dagli stessi patite.Quanto ad Angela Barrero parimenti considerando sia le plurime condannedefinitive dalla medesima in precedenza patite, sia la nuova violazione penalecontestatole consumata per favorire i predetti congiunti.3.
All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente alpagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso, in Roma il 16 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico Vittorio Stanislao Scarlini Rossella Catena