Sentenza — n. 24812/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnale di Cataniavisti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale Gaspare Sturzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;lette le richieste dei difensori del ricorrente, Avv.ti Biagio Maurizio Catalano eSalvatore Pace, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Cataniaha rigettato l’appello proposto, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.,nell’interesse di Matteo Marchese avverso l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Catania del 10 ottobre 2025 che aveva rigettatol’istanza di revoca, per carenza di esigenze cautelari, della misura degli arrestidomiciliari applicata al predetto in quanto gravemente indiziato per il delitto dicui all’art. 416-ter cod. pen. per avere, in occasione delle elezioni amministrativeper il rinnovo del Consiglio del Comune di Misterbianco indette per il 24 ottobre2021, accettato la promessa di un appartenente alla famiglia mafiosaSantapaola-Ercolano, Domenico Colombo, di procurare voti in cambio della suadisponibilità a soddisfare gli interessi del sodalizio criminale.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen, art. 416-ter cod. pen, art. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24812/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Cataniaha rigettato l’appello proposto, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.,nell’interesse di Matteo Marchese avverso l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Catania del 10 ottobre 2025 che aveva rigettatol’istanza di revoca, per carenza di esigenze cautelari, della misura degli arrestidomiciliari applicata al predetto in quanto gravemente indiziato per il delitto dicui all’art. 416-ter cod. pen. per avere, in occasione delle elezioni amministrativeper il rinnovo del Consiglio del Comune di Misterbianco indette per il 24 ottobre2021, accettato la promessa di un appartenente alla famiglia mafiosaSantapaola-Ercolano, Domenico Colombo, di procurare voti in cambio della suadisponibilità a soddisfare gli interessi del sodalizio criminale.2.
Parole chiave
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nale di Cataniavisti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale Gaspare Sturzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;lette le richieste dei difensori del ricorrente, Avv.ti Biagio Maurizio Catalano eSalvatore Pace, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Cataniaha rigettato l’appello proposto, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.,nell’interesse di Matteo Marchese avverso l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Catania del 10 ottobre 2025 che aveva rigettatol’istanza di revoca, per carenza di esigenze cautelari, della misura degli arrestidomiciliari applicata al predetto in quanto gravemente indiziato per il delitto dicui all’art. 416-ter cod. pen. per avere, in occasione delle elezioni amministrativeper il rinnovo del Consiglio del Comune di Misterbianco indette per il 24 ottobre2021, accettato la promessa di un appartenente alla famiglia mafiosaSantapaola-Ercolano, Domenico Colombo, di procurare voti in cambio della suadisponibilità a soddisfare gli interessi del sodalizio criminale.2.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso Matteo Marchese, a mezzodel suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando un solo motivo diimpugnazione.Il ricorrente segnala che il Giudice per le indagini preliminari aveva applicatola misura della custodia cautelare in carcere, mentre il Tribunale del riesame,adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., aveva sostituito detta misura conquella degli arresti domiciliari.Il Tribunale aveva ritenuto che le esigenze cautelari si fossero attenuate, siaperché Matteo Marchese non aveva più rapporti con Domenico Colombo, che eraristretto in carcere, sia perché Matteo Marchese si era immediatamente dimessodalla carica elettiva e il clamore mediatico dovuto al suo arresto aveva avuto uneffetto deterrente; aveva, però, escluso che le esigenze di cautela fossero venutemeno, sia in virtù dei risalenti rapporti di Matteo Marchese con diversi esponentidel sodalizio mafioso, sia perché Matteo Marchese aveva continuato adintrattenere rapporti con Domenico Colombo anche in occasione della successivacampagna elettorale regionale in favore di Giuseppe Castiglione.Con l’istanza di revoca della misura cautelare era stato sostenuto che leesigenze di cautela fossero definitivamente venute meno, ma il Giudice per leindagini preliminari aveva rigettato l’istanza, osservando che il tempo trascorsodai fatti oggetto di contestazione era un elemento già valutato dal Tribunale delriesame.I difensori avevano allora proposto appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc.pen. ribadendo che le esigenze cautelari erano cessate.A sostegno di tale assunto erano state prodotte le dichiarazioni delcollaboratore di giustizia Rosario Bucolo, che aveva dichiarato di non conoscereMatteo Marchese, a dimostrazione della inesistenza di suoi consolidati rapporticon la criminalità organizzata.Inoltre, era stato prodotto il decreto di rinvio a giudizio emesso nei confrontidello stesso Marchese, al quale non veniva contestato alcun reato in relazionealle elezioni regionali per le quali si era candidato Giuseppe Castiglione, e da taledocumento risultava, quindi, che egli era rimasto estraneo alle indagini relativead illeciti inerenti a elezioni diverse da quelle per l’elezione del ConsiglioComunale di Misterbianco.
Erano stati anche richiamati taluni passaggi delparere contrario espresso dal Pubblico ministero all’accoglimento dell’istanza, neiquali si ribadiva che Matteo Marchese era coimputato per il reato commesso solocon Domenico Colombo, dovendo quindi escludersi il suo coinvolgimento in altrecompetizioni elettorali.Dovevano, quindi, ritenersi venuti meno i due elementi che avevano indottoil Tribunale del riesame a ritenere tuttora esistenti, sebbene attenuate, leesigenze di cautela.Peraltro, il tempo trascorso e l’assenza di ulteriori e successivi elementi ingrado di confermare la permanente pericolosità di Matteo Marchese deponevanoper la carenza di residue esigenze di cautela.Il Tribunale del riesame, osserva il ricorrente, ha rigettato l’appellolimitandosi a motivare in ordine alla inidoneità di tali elementi a far ritenerevenuti meno i gravi indizi di colpevolezza, mentre l’appello era giustificatoesclusivamente dalla cessazione delle esigenze cautelari, la cui valutazionesarebbe del tutto mancata, essendosi il Tribunale del riesame limitato a rievocarela motivazione del provvedimento adottato a seguito della richiesta di riesame.Il ricorrente segnala, quindi, la inadeguatezza e la incongruenza dellamotivazione del provvedimento qui impugnato, che omette di confrontarsi con lecensure formulate con l’atto di appello.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è infondato.Il Tribunale del riesame ha fornito adeguata motivazione in ordine al rigettodella impugnazione.Ha in primo luogo evidenziato che dalle indagini emergono i rapporti diMatteo Marchese non solo con Domenico Colombo, ma anche con altri soggettiappartenenti alla famiglia mafiosa Santapaola e che a tale proposito è irrilevanteche Rosario Bucolo non conoscesse l’odierno ricorrente, poiché nell’ordinanzagenetica non gli erano stati attribuiti rapporti con Bucolo; la non conoscenza diMatteo Marchese da parte di Rosario Bucolo è stata quindi ritenuta un datoneutro.Del pari, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che Matteo Marchese nonsia stato rinviato a giudizio per fatti occorsi in occasione delle elezioni regionali,416-ter cod. pen. commesso in occasione delle elezioni comunali del 2021.Quel che, invece, è stato ritenuto rilevante è che Matteo Marchese abbiacontinuato a mantenere rapporti con Domenico Colombo anche dopo le elezionicomunali del 2021, partecipando con il Colombo in due occasioni a cene elettoralivolte a favorire l’elezione di Giuseppe Castiglione, pure sponsorizzato dal clanSantapaola, e recandosi, in altra occasione, sempre insieme a DomenicoColombo, ad Aci Catena per incontrare il mafioso Andrea Corallo.Il Tribunale ha specificato che non rileva che l’odierno ricorrente non abbiacommesso reati in occasione di altre competizioni elettorali, quanto piuttosto lacircostanza che egli abbia mantenuto rapporti con esponenti mafiosi anche dopol’ottobre del 2021.In effetti, poiché nel caso di specie opera la duplice presunzione disussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare incarcere, tale costanza di rapporti con soggetti mafiosi anche dopo l’ottobre 2021può rilevare a far ritenere di scarso rilievo il tempo trascorso dalla commissionedel reato per cui si procede in questa sede.2.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 13/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele Romano Rossella Catena