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Sentenza — n. 24786/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24786/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24786/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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:Cunsolo Santo nato a Paternò il 26/08/1955avverso la sentenza del 14/11/2025 del Tribunale di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania, pronunciandosi in sededi udienza di “comparizione predibattimentale” ex artt. 554-bis e 554-ter cod.proc. pen., ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Santo Cunsolo, inordine al reato di furto di energia elettrica, perché, esclusa la contestataaggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio (art. 625,comma 1, n. 7, cod. pen.), l’azione penale non poteva essere iniziata per difettodi querela.2.

Regesto Legislator

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art. 554-ter cod. proc. pen, art. 554-quater cod. proc. pen; Sentenza — n. 24786/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania, pronunciandosi in sededi udienza di “comparizione predibattimentale” ex artt. 554-bis e 554-ter cod.proc. pen., ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Santo Cunsolo, inordine al reato di furto di energia elettrica, perché, esclusa la contestataaggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio (art. 625,comma 1, n. 7, cod. pen.), l’azione penale non poteva essere iniziata per difettodi querela.2.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico esclusione del dibattimento pubblico indigenza processuale non provata ritiro dell'azione giudiziaria vizi procedurali legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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art. 554-ter cod. proc. pen
150 del 2022.Al riguardo, questa Corte ha già affermato che «la sentenza di non luogo aprocedere emessa, ex art. 554-ter cod.
art. 554-quater cod. proc. pen
proc.pen., deve essere qualificato come appello, con trasmissione degli atti alla Cortedi appello di Catania, perché proceda al giudizio di appello secondo le forme e iprincipi dettati dall'art. 554-quater cod. proc. pen.
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Testo completo

:Cunsolo Santo nato a Paternò il 26/08/1955avverso la sentenza del 14/11/2025 del Tribunale di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania, pronunciandosi in sededi udienza di “comparizione predibattimentale” ex artt. 554-bis e 554-ter cod.proc. pen., ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Santo Cunsolo, inordine al reato di furto di energia elettrica, perché, esclusa la contestataaggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio (art. 625,comma 1, n. 7, cod. pen.), l’azione penale non poteva essere iniziata per difettodi querela.2.

Avverso la sentenza del Tribunale, propone ricorso per cassazione ilProcuratore generale presso la Corte di appello di Catania, denunciandol’inosservanza dell’art. art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.Con un unico motivo, il ricorrente sostiene che l’aggravante sarebbe statacorrettamente contestata e che, conseguentemente, il reato sarebbe procedibiledi ufficio.3. Il ricorso per cassazione deve essere convertito in appello.La parte pubblica ricorrente impugna una sentenza di non luogo a procedereemessa dal giudice, all'esito dell'udienza predibattimentale ex artt. 554-bis e ss.cod. proc. pen.

Viene in rilievo, pertanto, l'innovativo istituto dell'udienza c.d.“filtro”, introdotta, per i procedimenti a citazione diretta, dal d.lgs. n. 150 del 2022.Al riguardo, questa Corte ha già affermato che «la sentenza di non luogo aprocedere emessa, ex art. 554-ter cod. proc. pen., in esito all'udienza dicomparizione predibattimentale, non è impugnabile con ricorso immediato percassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essere proposto, a normadell'art. 569, cod. proc. pen., solo avverso la sentenza che definisce nel merito ilprimo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie di decisione espressamentepreviste» (Sez. 5, n. 6068 del 11/12/2025, Galati, Rv. 289327;

Sez. 2, n. 28063del 30/05/2024, Gallo, Rv. 286724).Ne consegue, che il ricorso, in applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc.pen., deve essere qualificato come appello, con trasmissione degli atti alla Cortedi appello di Catania, perché proceda al giudizio di appello secondo le forme e iprincipi dettati dall'art. 554-quater cod. proc. pen. P.Q.MConvertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Catania per il giudizio.Così deciso, il 31 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo Cirillo Rossella Catena