Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 24773/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls bankruptcy administrator conviction due to statute of limitations expiration without remand.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24773/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting a bankruptcy administrator for simple bankruptcy due to the expiration of the statute of limitations. The defendant argued that the lower court failed to verify evidence of aggravated distress, but the primary ground for reversal was the passage of time since the initial conviction. Consequently, the court declared the crime extinguished by prescription and ruled that no remand was necessary.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 159, para. 3 of the Penal Code; Art. 129, para. 2 of the Code of Criminal Procedure: When a conviction is annulled due to the expiration of the statute of limitations, the crime is extinguished without remand, and previously suspended periods must be calculated for prescription purposes.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations bankruptcy administrator simple bankruptcy criminal prescription annulment without remand extinguishment of crime suspended periods bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 159, para. 3 of the Penal Code
Riforma Orlando, non possono considerarsile sospensioni previste dall’art. 159 cod.
Art. 129, para. 2 of the Code of Criminal Procedure
art. 192 cod. proc. pen
nonché in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., evizio di motivazione.
art. 159 cod. pen
Riforma Orlando, non possono considerarsile sospensioni previste dall’art. 159 cod. pen.4.1.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 7697 del 21/01/2026, Chatwani
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

D'APPELLO DI L'AQUILAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla Lori, che haconcluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 23 settembre 2025, la Corte d’appello di L’Aquila haconfermato la decisione del Tribunale di Avezzano che aveva ritenuto UmbertoVerdecchia responsabile del reato di bancarotta semplice perché, in qualità diamministratore unico della AR.TE. srl, dichiarata fallita nel 2018, ne aggravava ildissesto astenendosi dal richiedere il fallimento della stessa.2.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando due motivi di censura.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 217,comma 1, n. 2 e 227 legge fall. nonché in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., evizio di motivazione. Secondo il ricorrente difetterebbe la prova in ordineall’aggravamento del dissesto, che la sentenza impugnata avrebbe desuntounicamente dalla presunta maturazione di interessi moratori su debiti preesistenti,senza che al riguardo sia stata effettuata alcuna verifica.

La Corte si sarebbebasata unicamente sulle generiche affermazioni del curatore, che non era statoneppure in grado di determinare la misura dell’ulteriore indebitamento,conseguente all’inerzia dell’imputato. Non sarebbero inoltre state considerate leprove documentali fornite dalla difesa dalle quali emergeva che nel lasso di tempotra la cessazione dell’attività e la dichiarazione di fallimento, l’amministratore dellasocietà aveva ottenuto una sentenza del Tribunale civile che aveva comportatouna rilevante riduzione degli interessi dovuti dalla società ad un istituto bancario,anche per il futuro.2.2.

Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, per avere laCorte territoriale ravvisato la colpa grave nella asserita inerzia dell’imputato chenon avrebbe richiesto il fallimento della società.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il primo motivo è fondato.2.1. La Corte territoriale, confermando le valutazioni espresse dal giudice diprimo grado, ha fondato il giudizio di responsabilità dell’imputato sull’inerzia delmedesimo, il quale aveva omesso di richiedere il fallimento, nonostante che lasocietà fosse inattiva da diversi anni e che la mancata riscossione di crediti avessedeterminato un passivo consistente, buona parte del quale maturato verso istitutidi credito.

La sentenza impugnata ha ritenuto che, pur non essendo in tale arcotemporale sopravvenuti nuovi crediti, erano aumentati gli interessi di mora relativia debiti preesistenti.Nell’atto di appello, tuttavia, l’imputato aveva censurato la mancanza diidonea valutazione, da parte del Tribunale, della prova documentale prodotta ecostituita dalla sentenza del Tribunale civile di Avezzano, dalla quale risultava che,a seguito dell’azione intrapresa dall’allora amministratore nei confronti di uno degliistituti di credito verso cui la società era debitrice, era conseguita una consistenteriduzione di tale debito; in sostanza, si era censurata la mancata valutazione deireali risultati positivi conseguiti durante il tempo trascorso tra la cessazionedell’attività e la dichiarazione di fallimento.2.2.

La Corte territoriale, a fronte di tale specifica censura, si è limitata aribadire la conclusione, secondo la quale l’inerzia prolungata dell’imputato avevadeterminato l’aumento delle passività della società, in ragione della crescita degliinteressi moratori, omettendo però di confrontarsi con la documentazione prodottadalla difesa ed in particolare con il contenuto della sentenza civile che avevadeterminato la notevole riduzione dell’ammontare degli interessi dovuti dallasocietà all’istituto bancario, nonché con le critiche svolte dal ricorrente in ordinealla valutazione inadeguata delle dichiarazioni rese dal curatore.Deve allora ritenersi mancante la motivazione in ordine al fatto chel’aggravamento del dissesto fosse realmente avvenuto, posto che, come affermatodalla giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente citare alcune voci del passivodi bilancio, aumentate o rimaste tali, per attestarlo, perché esso, invece, deveessere rappresentato da un sempre maggiore squilibrio economico-finanziariocomplessivo della società (Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, Bernardi, Rv. 276920– 01).3.

Fondato è altresì il secondo motivo.Secondo l’insegnamento di questa Corte di legittimità, nel reato di bancarottasemplice, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da partedell'amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa graveche può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta difallimento, ma in concreto, da una provata e consapevole omissione (Sez. 5, n.18108 del 12/03/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823 – 01). In sostanza, la tardivarichiesta di fallimento integra un’omissione penalmente rilevante solo ovecostituisca oggetto di una scelta caratterizzata da colpa di livello grave.Nella specie, la Corte territoriale ha sostanzialmente fatto discendere lasussistenza di colpa grave dalla mera circostanza del ritardato deposito delladomanda di fallimento, senza specificare gli elementi da cui desumere la pienaconoscenza da parte dell'imputato dello stato di decozione in cui versava l'impresa.4.

La fondatezza del ricorso impone a questa Corte di rilevare l’intervenutaestinzione per prescrizione del reato contestato (art. 217 legge fall.), il quale èstato commesso il 25 gennaio 2018 e il cui termine prescrizionale è di anni settee mesi sei.In relazione a tale reato, per il quale trova applicazione il regime dellaprescrizione come modificato dalla cd. Riforma Orlando, non possono considerarsile sospensioni previste dall’art. 159 cod. pen.4.1. Infatti, in tema di prescrizione, con riferimento ai reati commessi tra il 3agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019, non sono computabili i periodi di sospensionedi cui all'art. 159, secondo comma, cod. pen., nel testo formulato dalla legge 23giugno 2017, n. 103, qualora la Corte di cassazione abbia annullato con rinvio lasentenza di condanna, con riferimento all'accertamento della responsabilitàdell'imputato, giusto il disposto dell'art. 159 comma terzo, cod. pen. (Sez. 5, n.7697 del 21/01/2026, Chatwani, Rv. 289513 - 01).Nel caso in esame, l’annullamento della sentenza impugnata per la fondatezzadi entrambi i motivi di ricorso determina l’applicazione del terzo comma del citatoart. 159 cod. pen., che stabilisce che debbano essere tenuti in conto - quindicomputati – anche i «“periodi di sospensione di cui al secondo comma”, dunquequelli che, almeno in prima battuta, avevano visto operare la sospensione inragione della condanna dell’imputato».

Secondo quanto chiarito dalla richiamatapronuncia di questa Sezione, «rispetto a tali ipotesi il comma in rassegna stabilisceche quando, nei successivi gradi di giudizio, “cada” l'affermazione diresponsabilità, anche i periodi di tempo, in precedenza rimasti sospesi, debbanoessere calcolati ai fini della prescrizione. Ricorre una sorta di causa sopravvenutadi perdita dell’efficacia sospensiva dei periodi in questione, quindi il termine diprescrizione, fino a quel momento virtualmente allungato, torna a contrarsi.Siffatta previsione trova la sua ratio nel sopravvenuto venire meno delle ragioniche giustificavano la sospensione di cui al comma secondo, da ravvisarsi nellanecessità di accordare alla giurisdizione tempi ulteriori per verificare la fondatezzadella condanna pronunciata nel grado precedente».4.2 Accertata l’intervenuta prescrizione del reato, non emergono elementi chedebbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimentonel merito.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causadi estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzionea norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui lecircostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimoe la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente noncontestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardoappartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi, che aquello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità diaccertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009,Tettamanti, Rv. 244274).Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente non evidenziano elementi di persé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, bensìrisultano in grado di condurre ad annullare con rinvio la sentenza impugnata: talerinvio è, tuttavia, inibito dal momento che, in presenza di una causa di estinzionedel reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenzaimpugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedereimmediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perestinzione del reato a seguito di prescrizione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto perprescrizione.Così deciso il 20/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Elena Mele Rossella Catena