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Sentenza — n. 24761/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding video calls with detained wife, ruling original order only covered mother.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24761/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the surveillance magistrate's 2024 order authorized video calls only with the mother, not the wife. The appellant argued the order implicitly covered detained family members, but the court found the wife was free at the time of authorization. Consequently, the prison administration had already fulfilled the order by allowing calls with the mother alone.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis della legge n. 354 del 1975; Art. 616 cod. proc. pen.: An administrative order authorizing video visits for a specific condition does not implicitly extend to subsequent changes in the family member's status, and an appeal based on such an extension is inadmissible.

Parole chiave

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administrative order interpretation video visit authorization detained family member surveillance magistrate appeal inadmissible appeal prison administration duty subsequent events diritto di visita

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis della legge n. 354 del 1975
Art. 616 cod. proc. pen.
Ne discende che la decisione impugnata, fondata su una valutazioneargomentata e logica, è immune da vizi e il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, in quanto non si confronta con i contenuti del provvedimento ed èmanifestamente infondato.Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro del 16 dicembre2025, ha proposto ricorso per cassazione Alessio Attanasio per mezzo del difensoredi fiducia, deducendo un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
art. 616 cod. proc. pen
Ne discende che la decisione impugnata, fondata su una valutazioneargomentata e logica, è immune da vizi e il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, in quanto non si confronta con i contenuti del provvedimento ed èmanifestamente infondato.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Madonia
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Testo completo

ato di sorveglianza di NuoroUdita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau;viste le conclusioni del Sostituto Procuratore generale.RITENUTO IN FATTO1. Il procedimento ha avuto inizio con l’istanza del detenuto Alessio Attanasiodel febbraio 2024, con la quale aveva chiesto di poter svolgere colloqui visivi invideochiamata con la madre, impossibilitata a viaggiare.Il Magistrato di Sorveglianza di Nuoro, con ordinanza del 27 febbraio 2024,preso atto delle condizioni di salute della madre, lo aveva autorizzato. Nellamotivazione del provvedimento, incidenter tantum, il magistrato aveva riportatouna massima di questa Corte (Sez.1, n.23819, del 22/6/2020, Madonia) in cui siera affermato che, per il detenuto ristretto nel regime speciale c.d. 41-bis, èpossibile la videochiamata in sostituzione dei colloqui visivi nelle situazioni diimpossibilità o, comunque, di «gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio inpresenza, quale la circostanza che anche il familiare è detenuto in altro istituto nelmedesimo regime differenziato».Solo successivamente alla presentazione di questa istanza e alla relativaautorizzazione, era accaduto che la moglie dell’Attanasio, che fino ad allora avevasvolto i colloqui in presenza, venisse arrestata.

Sostenendo che l’ordinanza delmagistrato lo avesse implicitamente autorizzato ai colloqui con «i familiaridetenuti», Alessio Attanasio chiedeva all’Amministrazione penitenziaria di dareesatta esecuzione al provvedimento e, quindi, di consentirgli le videochiamate conla moglie detenuta.A fronte di un rigetto, presentava al magistrato un reclamo ex art. 35-bis dellalegge n.354 del 1975 (ordinamento penitenziario), chiedendo di ordinare allaAmministrazione un’esatta ottemperanza al provvedimento.Con ordinanza del 9 maggio 2025 il Magistrato di sorveglianza di Nuorodichiarava non luogo a provvedere, ritenendo che l’Istituto di pena avesse già datoesatta esecuzione al provvedimento, consentendo le videochiamate con la madre.Avverso tale provvedimento l’Attanasio era ricorso in cassazione.

La Sezione primadi questa Corte, con sentenza del 10 ottobre 2025, aveva annullato con rinvio, inquanto il magistrato non si era effettivamente pronunciato sull’oggetto dellarichiesta, ovvero le videochiamate con la moglie detenuta, neppure pereventualmente escluderle.Il Magistrato di sorveglianza di Nuoro in data 16 dicembre 2025, in sede dirinvio, ha emesso nuova ordinanza, ampiamente motivata, che rigetta l’istanzadel detenuto, rilevando che l’Amministrazione penitenziaria aveva già ottemperatoall’ordine contenuto nella prima ordinanza del magistrato di sorveglianza di Nuorodel 27 febbraio 2024, con la quale era stato autorizzato a intrattenerevideochiamate con la (sola) madre.2.

Avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro del 16 dicembre2025, ha proposto ricorso per cassazione Alessio Attanasio per mezzo del difensoredi fiducia, deducendo un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Deduce violazione di legge per motivazione apparente, in relazione all’art.35-bis, comma 5, o.p., contestando la lettura operata dal magistrato in relazioneall’ordinanza autorizzativa del 27 febbraio 2024; poiché la medesima conteneval’inciso che «è possibile la videochiamata - nelle situazioni di impossibilità - qualela circostanza che anche il familiare è detenuto», doveva essere interpretata nelsenso più ampio di autorizzare anche i colloqui con la moglie nel frattempoarrestata.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile,per le ragioni di seguito indicate.2. Il ricorso al Magistrato di sorveglianza per l’ottemperanza dei provvedimentidati alla Amministrazione penitenziaria è disciplinato dall’art. 35-bis della leggen.354 del 1975 (ordinamento penitenziario); al comma 8, la norma prevede chel’ordinanza di rigetto possa essere impugnata in cassazione «per violazione dilegge» la quale, nel caso di specie, viene dedotta nella forma della motivazioneapparente.Il provvedimento impugnato, peraltro, ha motivato ampiamente sul rigetto,argomentando in maniera logica e puntuale.In particolare, si evidenziava come il primo provvedimento autorizzativo del 27febbraio 2024 avesse avuto ad oggetto le sole videochiamate con la madre deldetenuto, che in quel periodo si trovava impossibilitata a deambulare.

Nelmomento in cui il detenuto aveva presentato la domanda e il Magistrato lo avevaautorizzato ad effettuare videochiamate con la madre, la moglie del medesimo sitrovava in libertà, tanto che svolgeva regolari colloqui in Istituto. Il detenuto nonavrebbe potuto chiedere, e il Magistrato non avrebbe potuto autorizzare,videochiamate con la moglie «detenuta», in quanto la stessa era libera.Pronunciandosi sulla domanda del detenuto, il Magistrato aveva autorizzatoesattamente quanto richiesto.La circostanza che, incidentalmente e nella parte motiva, fosse stata citata unasentenza della Corte di cassazione che faceva riferimento a colloqui con familiaridetenuti, non consente di interpretare il provvedimento estensivamente, per fargliricomprendere la circostanza sopravvenuta che, successivamente, la moglie fossestata arrestata.Ciò posto, il Magistrato di sorveglianza di Nuoro, con l’ordinanza impugnata, hacorrettamente e motivatamente ritenuto che la Direzione dell’Istituto di penaavesse dato puntuale attuazione al primigenio provvedimento autorizzativo,consentendo i colloqui a distanza con la (sola) madre.3.

Ne discende che la decisione impugnata, fondata su una valutazioneargomentata e logica, è immune da vizi e il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, in quanto non si confronta con i contenuti del provvedimento ed èmanifestamente infondato.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento.Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, sicondanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00,determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 18/03/2026Il PresidenteIl Consigliere estensoreCarla Adriana Fiammetta Frau Rossella Catena