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Ordinanza — n. 24754/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24754/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24754/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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d'appello di BariUdita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta FrauRITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza del 3 giugno 2025, emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc.pen. su concordato delle parti, la Corte di appello di Bari ha riformato,limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Foggia del23 febbraio 2023.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Dario Zuzzaro,personalmente.I motivi di ricorso attengono alla dedotta carenza di motivazione in ordine alladeterminazione della pena.3.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc.pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc.pen; Ordinanza — n. 24754/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 3 giugno 2025, emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc.pen. su concordato delle parti, la Corte di appello di Bari ha riformato,limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Foggia del23 febbraio 2023.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Dario Zuzzaro,personalmente.I motivi di ricorso attengono alla dedotta carenza di motivazione in ordine alladeterminazione della pena.3.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione modifica della sentenza ammissione all'avvocatura ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc.pen
Con sentenza del 3 giugno 2025, emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc.pen.
art. 613 cod. proc. pen
In primo luogo, va rilevato che l’art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

d'appello di BariUdita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta FrauRITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza del 3 giugno 2025, emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc.pen. su concordato delle parti, la Corte di appello di Bari ha riformato,limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Foggia del23 febbraio 2023.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Dario Zuzzaro,personalmente.I motivi di ricorso attengono alla dedotta carenza di motivazione in ordine alladeterminazione della pena.3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.3.1. In primo luogo, va rilevato che l’art. 613 cod. proc. pen. prevede che l’attodi ricorso debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscrittinell’albo speciale della Corte di cassazione.A seguito della modifica introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorsoper cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, ma deveessere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizionisuperiori.È irrilevante, per la natura personale dell’atto, sia l’autenticazione dellasottoscrizione del ricorso da parte di un legale, sia la sottoscrizione del difensore“per accettazione” del mandato o della delega al deposito dell’atto, nonn. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01).3.1.

Il ricorso è, altresì, inammissibile perché proposto per motivi non deducibiliin sede di legittimità.Pur formalmente prospettata in termini di violazione di legge, la doglianza sirisolve, in realtà, nella censura di un preteso difetto di motivazione sulla misuradella pena concordata tra le parti.Questa Corte, con interpretazione condividibile e maggioritaria, ha affermatoche non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa aseguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena chenon comportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istitutoe la sua funzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033– 02; in senso conforme: n. 22002 del 2019 rv. 276102 - 01, n. 19983 del 2020rv. 279504 - 01, n. 944 del 2020 rv. 278170 - 01)4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento.Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, sicondanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro 4.000,00,determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla Adriana Fiammetta Frau Grazia Rosa Anna Miccoli