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Ordinanza — n. 24753/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses prisoner's appeal for lack of personal filing and unconstitutional challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24753/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mohamed Najah inadmissible due to procedural defects and an unfounded constitutional complaint. Najah, detained in a prison cell, attempted to file the appeal personally, violating the requirement that such acts be signed by registered defense lawyers since the 2017 legislative reform. The court rejected the constitutional challenge regarding Article 613 of the Code of Criminal Procedure, citing established precedent that requiring legal representation does not infringe on defense rights.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 11, comma 7, Cost.: The requirement for defense lawyers to sign appeals filed by detained persons does not violate constitutional rights or ECHR Article 6, as it does not limit defensive faculties.

Parole chiave

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prisoner appeal filing defense lawyer signature constitutional challenge rejection Code of Criminal Procedure procedural inadmissibility ricorso costituzionale all'estero domanda d'asilo di cittadino nigeriano motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
I motivi di ricorso attengono alla illogicità e allacarenza di motivazione.Nel medesimo atto, il ricorrente chiede che venga sollevata questione dilegittimità costituzionale per contrasto tra la disposizione prevista dall’art. 613,comma 1, cod.proc.pen.
Art. 11, comma 7, Cost.
Art. 24, Cost.
Art. 111, comma 7, Cost.
Art. 6 CEDU
I motivi di ricorso attengono alla illogicità e allacarenza di motivazione.Nel medesimo atto, il ricorrente chiede che venga sollevata questione dilegittimità costituzionale per contrasto tra la disposizione prevista dall’art. 613,comma 1, cod.proc.pen.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 613 cod. proc. pen
ll ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmentema, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
Sez. 5, Sentenza n. 18315 del 25/03/2019
Sez. U n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

te d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau.RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza del 26 novembre 2025, la Corte di appello di Torino confermavala pronunzia di condanna emessa dal Tribunale di Torino in data 18 settembre2024 a carico di Mohamed Najah.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, personalmente,Mohamed Najah, con atto trasmesso alla Corte attraverso l’Ufficio matricola delcarcere in cui si trova detenuto. I motivi di ricorso attengono alla illogicità e allacarenza di motivazione.Nel medesimo atto, il ricorrente chiede che venga sollevata questione dilegittimità costituzionale per contrasto tra la disposizione prevista dall’art. 613,comma 1, cod.proc.pen. e l’art.11 comma 7 Cost.3. ll ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmentema, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dadifensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante,per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di unlegale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "peraccettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la qualenon attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (ex multis, Sez. 3, n. 11126del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01;

Sez. 5, Sentenza n. 18315 del25/03/2019, Rv. 276039).Quanto alla questione di legittimità costituzionale, si sono già espresse leSezioni Unite di questa Corte. È manifestamente infondata la questione diillegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1,comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111,comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione delricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nelladiscrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'eserciziodelle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione dellefacoltà difensive (Sez.

U n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello,Rv. 272011 – 01).4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento.Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ilricorrente va altresì condannato al pagamento della somma di euro 4.000,00,determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla Adriana Fiammetta Frau Grazia Rosa Anna Miccoli