Sentenza — n. 24538/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADai verbali trasmessi dal difensore, consta che il 24 aprile 2026 Carlo Orlando ha rimesso - con dichiarazione resa ai carabinieri della Stazione di Rovereto - la querela, formalizzata il 28 agosto 2020; atto abdicativo accettato il 27 aprile 2026 dall'imputato presso la Stazione di Trento della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 595 cod. pen; Sentenza — n. 24538/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il reato di cui all'art. 595 cod. pen., procedibile su istanza di punizione della persona offesa, è estinto per remissione di querela.
Parole chiave
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udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, NICOLA LETTIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
it 1.Con la sentenza impugnata dell'8 ottobre 2025, la Corte d'appello di Trento ha confermato la decisione del Tribunale di Rovereto, con la quale Michele Luscia è 1stato ritenuto responsabile del delitto di diffamazione aggravata, oltre statuizioni accessorie.
2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Trento ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avvocato Chiara Graffer, affidando le proprie censure a sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con i quali si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento: all'affermazione di responsabilità; al diniego di applicazione della causa di giustificazione del diritto di critica e di satira, della provocazione e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; alla determinazione del trattamento sanzionatorio; alla determinazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Nicola Lettieri, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con memoria del 28 aprile 2026, il difensore dell'imputato ha trasmesso verbali di remissione di querela e di accettazione, chiedendo emettersi declaratoria di estinzione de reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reato di cui all'art. 595 cod. pen., procedibile su istanza di punizione della persona offesa, è estinto per remissione di querela.
1. Dai verbali trasmessi dal difensore, consta che il 24 aprile 2026 Carlo Orlando ha rimesso - con dichiarazione resa ai carabinieri della Stazione di Rovereto - la querela, formalizzata il 28 agosto 2020; atto abdicativo accettato il 27 aprile 2026 dall'imputato presso la Stazione di Trento della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige.
2. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché, come nella specie, il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01).
23. In assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto per remissione di querela.
4. La parte civile ha revocato la propria costituzione; in ogni caso l'estinzione del reato per remissione di querela travolge le statuizioni civili.
5. Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono poste a carico dell'imputato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
annulla sen P.Q.M