Sentenza — n. 24302/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAERI SALVATORE nato a BRIATICO nato in il 07/10/1977avverso l’ordinanza del 28/10/2025 del TRIBUNALE del RIESAME di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,GASPARE STURZO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dellaordinanza impugnata;uditi gli Avv.ti VALERIO VIANELLO ACCORRETTI, il quale si è riportato alla memoriadi replica e ha insistito per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, e GIUSEPPEBAGNATO, il quale ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 24302/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò in linea con il consolidato indirizzo dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui è consentito valorizzare le precedenticondanne del soggetto per partecipazione al medesimo sodalizio, ove valutatecongiuntamente agli elementi acquisiti in epoca successiva, a sostegno dellaperdurante adesione (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Ammendola,Rv. 278221 - 01) anche quando questi ultimi, considerati isolatamente, nonsarebbero sufficienti a fondare un autonomo giudizio di partecipazione (così Sez.2, n. 43094 del 26/06/2013, Floccari, Rv. 257427 - 01).
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ERI SALVATORE nato a BRIATICO nato in il 07/10/1977avverso l’ordinanza del 28/10/2025 del TRIBUNALE del RIESAME di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,GASPARE STURZO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dellaordinanza impugnata;uditi gli Avv.ti VALERIO VIANELLO ACCORRETTI, il quale si è riportato alla memoriadi replica e ha insistito per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, e GIUSEPPEBAGNATO, il quale ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv.
VALERIO VIANELLO ACCORRETTI,il quale, nell’interesse di SALVATORE Muggeri, ha chiesto l'inammissibilità e/o ilrigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa in data 3 ottobre 2025, il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato a Salvatore Muggeri la misuradella custodia cautelare in carcere per il delitto previsto dall’art. 416-bis cod. pen.,quale partecipe della cosca vibonese di ‘ndrangheta facente capo al clan Accorinti.In particolare, all’indagato è stato contestato di avere contribuito alla realizzazionedel programma criminoso del sodalizio, sia sfruttando il ruolo di addetto allaguardiania presso il villaggio ex Club Med, sia coadiuvando Saverio Prostamonell'accaparramento di forniture, servizi e altre utilità, nonché nell'attivitàestorsiva e nella successiva ripartizione dei relativi proventi.1.1.
Con ordinanza emessa in data 28 ottobre 2025, il Tribunale del riesamedi Catanzaro ha annullato l’ordinanza applicativa della misura cautelare, ritenendocarenti i gravi indizi di appartenenza dell’indagato alla cosca con riferimento alperiodo successivo al 2014. A ragione, il Collegio ha osservato che, per il periodoantecedente, la sua partecipazione al sodalizio era già stata oggetto di unasentenza irrevocabile di condanna nell’ambito del proc. penale n. 4344/2010 RGNRdenominato “Costa Pulita”.2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha propostoricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame, deducendotre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.
Con il primo motivo, il ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., il travisamento delle prove e il difetto assoluto dimotivazione in relazione alla ritenuta assenza di riscontri alla chiamata in correitàproveniente dal collaboratore di giustizia Antonio Accorinti circa la partecipazionedi Muggeri alla cosca di Briatico. Il Tribunale avrebbe escluso l’esistenza di idoneiriscontri individualizzanti alle dichiarazioni di Accorinti, i quali, secondo ilricorrente, sarebbero invece rinvenibili nelle condotte estorsive attribuite aMuggeri, poste in essere nell’ambito dell’attività di guardiania svolta presso ilvillaggio turistico TUI, con modalità mafiose e con finalità di agevolazione del clan.Tali condotte, si assume, sarebbero già state oggetto di positivo apprezzamentoin punto di gravità indiziaria cautelare nell’ambito del procedimento penale n.6633/2016 R.G.N.R., poi confluito nel procedimento n. 9601/2015 R.G.N.R., c.d.“Maestrale-Cartago”, definito con decisioni ormai irrevocabili, in forza delle qualil’indagato sarebbe, a tutt'oggi, ristretto in carcere.2.2.
Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione inrelazione all’assenza di riscontri alla chiamata in correità proveniente dalcollaboratore di giustizia Accorinti.Il Tribunale avrebbe escluso che possa costituire un riscontro alle suedichiarazioni il racconto di Manzoni Miranda, direttore del villaggio TUI di Pizzo finoal 2019, atteso che costui, all’udienza del 24 marzo 2025, avrebbe ritrattatoquanto riferito in sede di sommarie informazioni rese nel 2020, affermando cheMuggeri e Prostamo non si erano mai presentati per conto degli Accorinti.Secondo il ricorrente, tuttavia, anche a prescindere dalle emergenze trattedalle attività intercettive - in particolare dai colloqui tra Muggeri e, tra gli altri,Vincenzo Calafati (già condannato, nel giudizio abbreviato, per concorso esternoin associazione mafiosa e, a sua volta, vittima di estorsione) - dalle quali sarebbeemerso il contrasto tra i due, tanto da indurre Muggeri ad auspicare l’interventodel “capo crimine” Luigi Mancuso, l’ordinanza impugnata non avrebbe chiarito perquali ragioni dovesse attribuirsi esclusivo rilievo alle dichiarazioni rese in sededibattimentale , anziché a quelle rese in fase di indagini, che sarebbero state, percontro, riscontrate dalle coeve attività intercettive.
E ciò tanto più ove si consideriche l'escussione dibattimentale di Manzoni Miranda sarebbe stata caratterizzatada numerosi “non ricordo”, con ripetute contestazioni e plurimi interventi delpresidente del collegio, ai quali sarebbe spesso seguita la conferma, da parte delteste, di quanto precedentemente dichiarato.Sotto altro profilo, sarebbe manifestamente illogica e a tratti contraddittorial’affermazione del Tribunale secondo cui gli elementi indiziari acquisiti nelprocedimento c.d. Maestrale-Cartago non potrebbero valere quali riscontri alracconto di Accorinti in quanto, diversamente da quanto avvenuto per Calafati,non avevano dato luogo, in quel medesimo procedimento, a una contestazione peril delitto di cui all’art. 416-bis anche nei confronti di Muggeri.
In tal modo, infatti,si pretenderebbe che elementi ritenuti insufficienti a integrare riscontriindividualizzanti alla chiamata in correità avrebbero dovuto, per essere valorizzati,possedere una forza dimostrativa tale da giustificare, nel procedimento diriferimento, una contestazione associativa. Inoltre, si opererebbe un’impropriaassimilazione tra elementi di prova idonei, di per sé, a fondare un giudizio dicolpevolezza e quelli sufficienti, invece, a svolgere funzione di riscontro esternoalla chiamata in correità.2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce che il compendio probatorio posto afondamento della richiesta di applicazione della misura custodiale dimostrerebbeanche l'attualità e la concretezza del pericolo che Muggeri, in assenza di unamisura detentiva, possa tornare a commettere delitti della stessa specie di quelloper cui si procede.3.
In data 31 marzo 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.4. In data 10 aprile 2026 è stata trasmessa una memoria scritta a firmadell’Avv. Vianello Accorretti, il quale, nell’interesse di Muggeri, in replica allarequisitoria del Procuratore generale e a sostegno dell’ordinanza impugnata, hadedotto l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza del ricorso.In particolare, si assume che il ricorso non conterrebbe una specificamotivazione in ordine alle esigenze cautelari, omettendo di confrontarsi conl’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione dei reati; tanto più che,essendo Muggeri già detenuto per altro titolo, difetterebbe in capo al Pubblicoministero ricorrente l’interesse ad impugnare.Nel dettaglio, con riferimento al primo motivo, relativo ai riscontri alledichiarazioni del collaboratore, la censura sarebbe inammissibile in quanto ilPubblico ministero non avrebbe indicato né allegato le dichiarazioni delcollaboratore stesso.
Inoltre, queste ultime riguarderebbero fatti collocabili fino al2011-2012, già coperti da giudicato, mentre le condotte estorsive invocate comeriscontro sarebbero temporalmente estranee rispetto a tali dichiarazioni.Quanto al secondo motivo, relativo alla ritrattazione del teste Manzoni Miranda,questa non sarebbe decisiva in quanto riferita a un arco temporale (2019-2020)non pertinente rispetto alle dichiarazioni del collaboratore. Inoltre, il Tribunale delriesame avrebbe legittimamente valutato le dichiarazioni rese, senza che fossenecessario un confronto analitico tra la deposizione dibattimentale e le precedentisommarie informazioni.
In ogni caso, la deposizione resa in dibattimentoridimensionerebbe, rendendola incerta, la versione precedentemente fornita,sicché in presenza di un dubbio, dovrebbe prevalere l’interpretazione piùfavorevole all’imputato.Ancora, quanto alla mancata contestazione del delitto di cui all’art. 416-biscod. pen. nel procedimento “Maestrale-Cartago”, essa sarebbe indicativa delladebolezza dell’impianto accusatorio, anche in considerazione del fatto che laProcura già disponeva delle dichiarazioni del collaboratore.Infine, le dichiarazioni di altri collaboratori sarebbero temporalmente nonpertinenti rispetto all’imputazione, mentre gli ulteriori elementi valorizzati (qualipresenze a eventi, contatti e analoghi dati) sarebbero irrilevanti ovvero nonadeguatamente approfonditi.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2. Giova preliminarmente osservare l’ammissibilità del ricorso proposto dalPubblico ministero.Va, invero, rilevato, in relazione a quanto pertinentemente dedotto dalla difesadell’indagato nella sua memoria, che ogni impugnazione deve essere assistita dauno specifico e concreto interesse, di cui deve essere verificata l'attualità;interesse che, in materia cautelare, con riguardo al pubblico ministero, deveessere correlato alla possibilità di adozione o di ripristino della misura richiesta.Ne consegue che il pubblico ministero è tenuto a fornire elementi idonei adimostrare l'attualità dell’interesse, con riferimento a tutti i presupposti perl'adozione della misura, anche nel caso in cui il provvedimento impugnato nonabbia esaminato taluno di essi (così Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora,Rv. 281010 - 01;
Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, De Gasperis, Rv.276375 - 01).Tuttavia, è stato condivisibilmente affermato che le ragioni a sostegnodell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari possono ritenersiimplicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta, come nelcaso di specie, con riferimento a reati per i quali opera la presunzione dell'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, Manna, Rv. 285400- 01; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355 - 01).In ogni caso, va rilevato che il ricorso contiene comunque un riferimento, siapure sintetico, alle esigenze cautelari e, in particolare, al pericolo di reiterazionedi cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., fondato, in termini nonmanifestamente illogici, sulla consistenza del quadro indiziario a caricodell’indagato, sulla conseguente appartenenza a un sodalizio mafioso tutt’oraoperante e, dunque, sul rischio che, in assenza di misure contenitive, Muggeripossa commettere ulteriori reati riconducibili al programma delittuoso della cosca.3.
Tanto premesso va, innanzitutto, evidenziato che l’ordinanza genetica - nonsmentita, sul punto, dal provvedimento del riesame (che, anzi, ha fatto integralerinvio al titolo cautelare «per la ricostruzione generale dell'intero compendioinvestigativo», pag. 1) - ha dato atto dell’esistenza della cosca di 'ndranghetadenominata “Accorinti”, operante sul territorio della cittadina di Briatico. La suaoperatività è stata già accertata nel procedimento denominato “Costa Pulita”definito con sentenza ormai irrevocabile, che ha riconosciuto l’autonomia delsodalizio e, al contempo, il suo rapporto di subordinazione gerarchica alla “famigliaMancuso”, al cui vertice è stato individuato Pantaleone Mancuso, alias “Scarpuni”.L’ordinanza genetica ha, inoltre, evidenziato che tra i soggetti già individuati inquella sede come appartenenti alla cosca vi era anche Salvatore Muggeri, generodel capocosca Antonino (Nino) Accorinti e cognato di altro soggetto apicale delclan, Antonio Accorinti, figlio del capo e oggi collaboratore di giustizia.L’esistenza del sodalizio è stata, altresì, confermata dalla recente sentenza,non ancora definitiva, del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale diCatanzaro, emessa nel procedimento cd.
“Maestrale - Carthago - Olimpo -·Imperium” (R.G.N.R 9601/2025), che ha ribadito il ruolo apicale di Nino e AntonioAccorinti.Quanto a Muggeri, nel ricordato processo “Costa pulita” egli è statoriconosciuto partecipe della cosca di Briatico fino al 2013, con conseguentecondanna alla pena di sette anni di reclusione (v. pag. 10 dell’ordinanza genetica).Dunque, come indicato nel provvedimento genetico (v. pag. 19), l’odiernacontestazione riguarda necessariamente le condotte di partecipazione successiveal 2013 e, quanto alla gravità indiziaria, gli elementi fattuali idonei ad attualizzarela sua partecipazione al sodalizio.
Ciò in linea con il consolidato indirizzo dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui è consentito valorizzare le precedenticondanne del soggetto per partecipazione al medesimo sodalizio, ove valutatecongiuntamente agli elementi acquisiti in epoca successiva, a sostegno dellaperdurante adesione (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Ammendola,Rv. 278221 - 01) anche quando questi ultimi, considerati isolatamente, nonsarebbero sufficienti a fondare un autonomo giudizio di partecipazione (così Sez.2, n. 43094 del 26/06/2013, Floccari, Rv. 257427 - 01).
Tali elementi di riscontro,peraltro, devono riguardare la condotta di partecipazione all’associazione, dovendole dichiarazioni dei collaboratori e i relativi riscontri individualizzanti riferirsi non alsingolo episodio criminoso, bensì all’appartenenza del soggetto al sodalizio (Sez.2, n. 18940 del 14/03/2017, Musacco, Rv. 269658 - 01; Sez. 2, n. 24995 del14/05/2015, Rechichi, Rv. 264380 - 01; Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, dep.2015, Bruni, Rv. 263699 - 01; Sez. 2, n. 23687 del 03/05/2012, D'Ambrogio, Rv.253221 - 01). Ne discende che, ai fini della valutazione della chiamata in correità,il cd. riscontro individualizzante non deve necessariamente riguardare lemedesime condotte narrate dal dichiarante, potendo investire ogni altro profiloidoneo a fondare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni, purché riconducibileal fatto da provare, costituito, appunto, dall’appartenenza dell'accusato al sodaliziocriminale (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273572 - 01).4.
In questa prospettiva, va evidenziato che entrambi i provvedimenti di meritohanno richiamato, a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, le dichiarazionirese dal collaboratore di giustizia Antonio Accorinti, figlio del capo dell’omonimacosca e, a sua volta, soggetto apicale del clan dopo l'arresto del padre. Il suocontributo dichiarativo - ritenuto di particolare rilievo proprio in ragione dellaposizione di vertice rivestita e, dunque, della possibilità di accesso a informazionidirette sulla composizione e l’operatività della sodalizio - ha consentito diconfermare il ruolo di Muggeri come storico appartenente al gruppo criminale.
Intale ambito, Accorinti ha ricordato il risalente coinvolgimento dell’indagato inun’estorsione ai danni di Gregorio Cavallaro, per la quale egli è stato condannato.Inoltre, il collaboratore ha puntualmente riferito circa il coinvolgimento della coscanella gestione del Club Med di Pizzo, richiamando il ruolo esercitato, nel tempo, daSaverio Prostamo, uomo di fiducia del capo cosca Nino Accorinti, nonché lapartecipazione di Muggeri alle attività estorsive svolte in tale contesto, conparticolare riferimento alle ditte fornitrici, tra cui la lavanderia “Ciro”.Egli ha, altresì, riferito che, con l'ingresso della società TUI, Muggeri eProstamo erano stati estromessi dai servizi di “Taxi” e di movimentazione bagagli;circostanza che aveva determinato un acceso contrasto con Calafati, in relazioneal quale si era reso necessario l'intervento di Luigi Mancuso, che aveva confermatola decisione, imponendo ai due sodali di svolgere l’attività in autonomia rispettoalla struttura.
Accorinti ha, poi, riferito che, a fronte dell’ostracismo di Franzoni eCalafati, datori di lavoro di Muggeri e Prostamo, era intervenuto personalmentecollocando delle cartucce e una tanica di benzina sull'autovettura del primo, gestoil cui significato, secondo il collaboratore, era stato pienamente compreso dal suodestinatario. In sede dibattimentale, nel corso del procedimento “Maestrale”, egliha, infine, confermato che dell'estorsione ai danni del Club Med si occupavanostabilmente Prostamo e Muggeri, i quali destinavano parte delle somme riscossealla cosca.Le condotte partecipative tenute dall’odierno indagato, riferite da Accorinti,sono state collocate temporalmente sino al 2021, allorché lo stesso Accorinti si erareso responsabile degli atti intimidatori ai danni di Franzoni al fine di “tutelare” laposizione di Muggeri, che rischiava di soccombere a causa dell’ingerenza di unesponente di una diversa consorteria criminale.5.
Rispetto al contributo dichiarativo del collaboratore, il Tribunale del riesamenon ha confermato il giudizio espresso nel provvedimento genetico in ordine aglielementi di riscontro.In particolare, l’ordinanza impugnata ha sottolineato come le dichiarazioni delcollaboratore di giustizia Giuseppe Comito - il quale aveva ricordato il pienoinserimento di Muggeri nella cosca di Briatico, quale soggetto coinvolto nelleaggressioni e «nei danneggiamenti» commessi in contesto estorsivo - si riferisseroa un periodo compreso tra il 2000 e il 2012, anno in cui Comito era stato arrestato;e ne ha, quindi, desunto che le vicende da lui narrate riguardavano fatti già valutatinel procedimento “Costa Pulita”, ma non rilevanti ai fini della verifica dellapartecipazione dell’indagato nel periodo successivo al 2014.Quanto, poi, alle dichiarazioni rese da Manzoni Miranda a sommarieinformazioni alla polizia giudiziaria, nel 2020, concernenti gli atti intimidatoricompiuti da Muggeri e Prostamo per assicurarsi l'affidamento di alcuni serviziall'interno del villaggio turistico all’epoca da lui gestito, e valorizzate dalprovvedimento genetico, il Tribunale ha evidenziato come esse fossero statesuccessivamente ritrattate nel corso del suo esame dibattimentale del 2025, così“svuotando” di contenuto il precedente racconto.Su tali basi, il Collegio del riesame ha escluso che tali dichiarazioni potesseroutilmente riscontrare quanto riferito da Accorinti, avendo Manzoni Mirandaaffermato che Muggeri e Prostamo erano stati semplicemente «assorbiti comedipendenti della gestione uscente» e che essi, in realtà, non si erano mai presentatiper conto di esponenti della cosca.Infine, con riferimento alla partecipazione di Muggeri al matrimonio del sodaleIvan Colace, celebrato il 14 ottobre 2018, e al funerale del capocosca FrancescoGiuseppe Bonavita, tenutosi il 31 luglio 2022, il Tribunale ha ritenuto, in assenzadi ulteriori elementi desumibili da tali occasioni, che si trattasse di circostanze«neutre», non idonee a offrire uno specifico riscontro al racconto di Accorinti.6.
Tanto premesso, giova rilevare che il Collegio del riesame ha obliterato,senza offrire sul punto un’adeguata motivazione, i fatti per i quali Muggeri rispondenel procedimento “Maestrale” - costituiti dagli episodi estorsivi al medesimo ascritti- che l’ordinanza genetica ha ritenuto essere non solo finalizzati alla realizzazionedegli interessi della cosca, ma finanche espressivi della sua appartenenza alsodalizio. Elementi, questi, di cui il Tribunale ha omesso di valutare la capacità dicostituire, sul piano logico, validi riscontri alla chiamata in correità di Accorinti,tenuto conto del fatto che il ruolo storicamente assunto da Muggeri all’interno delclan era costituito, appunto, dalla partecipazione alle attività estorsive della cosca.6.1.
Del pari, il Tribunale non ha fatto alcun cenno alle intercettazionirichiamate nell’ordinanza genetica e relative al contrasto insorto con Calafati, nellequali si faceva specifico riferimento al coinvolgimento di Luigi Mancuso - soggettoapicale dell’omonima cosca, cui era gerarchicamente subordinato, per quantodianzi precisato, il gruppo criminale di Briatico - chiamato in causa per dirimere lacontroversia secondo una modalità che l’ordinanza genetica aveva ritenuto tipicaespressione di una dinamica mafiosa di gestione del conflitto.6.2. Sotto altro profilo, va poi rilevata la fin troppo rapida disamina, da partedel Collegio, delle dichiarazioni di Paolo Cesar Manzoni Miranda a propositodell’estorsione attuata mediante imposizione dei servizi di facchinaggio e ditrasferimento dei clienti su gomma (cd. transfer) fino all’agosto 2019, nonché delsequestro delle persone presenti sul bus di Calafati, che in quella circostanzatrasportava circa cinquanta allievi del corso di formazione.In argomento, va preliminarmente ricordato che, in presenza di unaritrattazione, il giudice può comunque ritenere credibile il testimone e reputaremaggiormente attendibili le dichiarazioni rese anteriormente alla ritrattazione,ovviamente a condizione che fondi il proprio convincimento su una motivazionelogica e congrua (Sez. 1, n. 1283 del 16/11/2023, dep. 2024, Iacono, nonmassimata;
Sez. 2, n. 13836 del 16/12/2016, dep. 2017, C., Rv. 269546 - 01; intermini, nella giurisprudenza più risalente, Sez. 1, n. 4715 del 05/12/1991, dep.1992, Caglione, Rv. 189130 - 01, secondo cui, qualora, nel corso dell'incidenteprobatorio, il testimone ritratti o renda dichiarazioni difformi da quelle rese alpubblico ministero, il giudice o il tribunale, in sede di riesame o di appello inmateria cautelare, può utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni precedenti,richiamate per le contestazioni, ove dimostri l'infondatezza o la strumentalità dellasuccessiva disposizione).Dunque, il tema della ritrattazione dibattimentale di Manzoni Miranda nonrisulta adeguatamente approfondito dal Tribunale, in particolare sotto il profilo delraffronto con le dichiarazioni rese nella fase delle indagini, come detto utilizzabiliin questa sede; tanto più che, come ricordato dal Procuratore generale nella suarequisitoria, non è nota quale sia stata l’eventuale valutazione del Giudicedibattimentale in ordine a tale ritrattazione.Ne consegue, in conclusione, che le rilevate gravi carenze dell’orditomotivazionale del provvedimento impugnato impongono al Tribunale del riesameun rinnovato sforzo argomentativo, volto a fornire un più solido apparatogiustificativo al relativo momento decisorio.7.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio,al Tribunale di Catanzaro. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatanzaro.Così deciso il 17/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo Renoldi Paola Borrelli