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Sentenza — n. 24297/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls first instance judgment for insufficient reasoning on generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24297/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General successfully appealed a first-instance conviction, arguing the court failed to substantiate the recognition of generic mitigating circumstances based on good conduct. The Supreme Court found the lower court's reasoning inadequate because it merely referenced the abbreviated trial procedure without detailing specific behavioral elements justifying leniency. Consequently, the judgment was annulled and remanded for a new trial with proper motivational justification.

Regesto Legislator

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Art. 606, co. 2 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: The recognition of generic mitigating circumstances requires positive motivation detailing the specific conduct elements, not merely referencing procedural choices like the abbreviated trial.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances abbreviated trial procedure insufficient motivation procurator general appeal remand for new trial good conduct defense cassation annulment abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 608 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio.2.Preliminarmente, deve essere dato atto della ammissibilità del ricorso per cassazione delPubblico Ministero, ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen., a fronte di sentenza di condanna nonappellabile ai sensi dell’art.
Art. 593, comma primo, cod. proc. pen.
pen., a fronte di sentenza di condanna nonappellabile ai sensi dell’art. 593 comma primo, cod.
Art. 606, co. 2 cod. proc. pen.
Quanto ai motivi deducibili, in tal caso, il ricorso per cassazione costituisce il mezzo diimpugnazione ordinario, secondo la previsione di cui all’art. 606 co.
Art. 62-bis, 69, 132 e 133 cod. pen.
art. 608 cod. proc. pen
La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio.2.Preliminarmente, deve essere dato atto della ammissibilità del ricorso per cassazione delPubblico Ministero, ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen., a fronte di sentenza di condanna nonappellabile ai sensi dell’art.
art. 606 cod. proc. pen
pen., cheestende il campo di azione del potere di impugnazione del Pubblico ministero, quanto allesentenze inappellabili, a tutti i motivi previsti dal catalogo di cui all'art. 606 cod. proc. pen., iviinclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lett.
art. 133 cod. pen
è insindacabile in sede di legittimità, ove non contraddittoriae dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1 n. 48928 del 11/07/2019
e) dellacitata norma (Sez. 1 n. 48928 del 11/07/2019, Rv.
Sez. 1 n. 29679 del 13/6/2011
Sez. 1 n. 11361 del 19/10/1992
Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999
Sez. 6 n. 13048 del 20/6/2000
Sez. 5 n. 43952 del 13/04/2017
Sez. 3 n. 46463 del 17/09/2019
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Testo completo

Mohamed (cui: 06qh4bb) nato in MAROCCO il 04/08/1999.avverso la sentenza del 28/10/2025 del Tribunale di Bergamo.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Belmonte;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Nicola Lettieri, che haconcluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bergamo, decidendo nel rito abbreviato, hadichiarato Mohamed Jamal colpevole dei reati di lesioni personali volontarie aggravate dall’usodi un’arma da taglio (giudicate guaribili in giorni venti,) e del porto ingiustificato dell’armastessa, condannandolo, ritenuta la continuazione e previo riconoscimento delle circostanze2.

Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello Brescia, chesvolge un motivo unico, denunciando vizi della motivazione in merito al riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, giustificate dalla buona condotta processuale senza specificareil contenuto di detta condotta, in assenza di dichiarazioni confessorie, e non potendo darsi rilievoalla scelta del rito, già premiata con la riduzione di pena.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio.2.Preliminarmente, deve essere dato atto della ammissibilità del ricorso per cassazione delPubblico Ministero, ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen., a fronte di sentenza di condanna nonappellabile ai sensi dell’art. 593 comma primo, cod. proc. pen., che testualmente prevede:«Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l’imputato puòappellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro lemedesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di unacircostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quellaordinaria del reato.»2.1.

Quanto ai motivi deducibili, in tal caso, il ricorso per cassazione costituisce il mezzo diimpugnazione ordinario, secondo la previsione di cui all’art. 606 co. 2 cod. proc. pen., cheestende il campo di azione del potere di impugnazione del Pubblico ministero, quanto allesentenze inappellabili, a tutti i motivi previsti dal catalogo di cui all'art. 606 cod. proc. pen., iviinclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lett.

e) dellacitata norma (Sez. 1 n. 48928 del 11/07/2019, Rv. 277462), in tal modo, bilanciando laprevisione che, per tali tipologie di pronunce, si dia luogo ad un unico grado di merito.3. Nel merito, il ricorso è fondato, e merita accoglimento.3.1. E’ noto che, in tema di attenuanti generiche - posto che la ragion d'essere dellarelativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso piùfavorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione dipeculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è resoresponsabile - la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata oper presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla,di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, secondo unagiurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessitaessa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione, dalla quale emergano,in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione deltrattamento sanzionatorio (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo e altri,Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496del21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri,Rv. 217882).3.2.

Pertanto, trattandosi dell’espressione di un giudizio di fatto, la motivazionegiustificativa della soluzione adottata nell'esercizio del potere discrezionale previsto dagli articoli62-bis, 69, 132 e 133 cod. pen.. è insindacabile in sede di legittimità, ove non contraddittoriae dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 2712699), mentre, sono censurabili le relative statuizioni nell'ipotesiin cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico.3.3.

A tali principi non si è attenuto il giudice di primo grado, che ha giustificato ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza su quelle disegno opposto, attraverso il richiamo - incomprensibile e immotivato, oltre che del tuttogenerico - al corretto comportamento processuale tenuto dall’imputato. Si tratta di motivazionedel tutto inadeguata per giustificare la scelta del trattamento punitivo, neppure potendoricondursi tale positivo apprezzamento alla scelta di definire il processo nelle forme del ritoabbreviato, la quale già implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzionedella pena (Sez. 3 n. 46463 del 17/09/2019, Rv. 277271).4.

L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento della sentenza impugnata,con rinvio al Tribunale di Bergamo (in altra composizione fisica), che epurerà la sentenzaimpugnata dalla indicata aporia motivazionale, alla luce delle indicate coordinate ermeneutiche. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, indiversa persona fisica.Così deciso in Roma, il 09 aprile 2026Il consigliere relatoreMaria Teresa BelmonteIl PresidenteRosa Pezzullo