Sentenza — n. 23869/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdi CataniaUdita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio che hachiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria con la quale il difensore della ricorrente ha insistito perl’accoglimento dei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con decreto del 30 gennaio 2026, Il Tribunale di Catania, sezione per lemisure di prevenzione, rigettava il ricorso in opposizione proposto da EleonoraAiello avverso il provvedimento di approvazione dello stato passivo reso nelprocedimento n. 43/2019 R.S.S. a carico degli eredi di Vincenzo Guglielmino nellaparte in cui si era escluso il credito da lavoro dipendente vantato dalla Aiello.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 23869/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale, con il decreto oggi impugnato, aveva deciso sul ricorso dellamedesima in opposizione allo stato passivo del procedimento di prevenzionecelebrato nei confronti del proposto Vincenzo Gugliemino e dei suoi aventi causa(la ricorrente era la nipote), limitatamente al credito di lavoro maturato dalnovembre 2019 all’aprile 2020.L’invocato art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011, detta le sole norme di proceduravisto che così recita (nella parte di interesse):“Art. 59.Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo statopassivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicatoall'Agenzia.6.
Parole chiave
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
di CataniaUdita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio che hachiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria con la quale il difensore della ricorrente ha insistito perl’accoglimento dei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con decreto del 30 gennaio 2026, Il Tribunale di Catania, sezione per lemisure di prevenzione, rigettava il ricorso in opposizione proposto da EleonoraAiello avverso il provvedimento di approvazione dello stato passivo reso nelprocedimento n. 43/2019 R.S.S. a carico degli eredi di Vincenzo Guglielmino nellaparte in cui si era escluso il credito da lavoro dipendente vantato dalla Aiello.2.
Propone ricorso la prevenuta, a mezzo del proprio difensore Avv. Sergiolegge ed il vizio di motivazione.Premesso che:- la Aiello aveva prestato la propria attività lavorativa per la srl G.V. ServiziAmbientali;- tale società era stata oggetto di confisca di prevenzione nei confronti diVincenzo Guglielmino, ritenuto pericoloso ai sensi dell’art. 4, lett. a), d.lgs. n.159/2011;- il proposto era deceduto il 9 dicembre 2018;- la proposta di confisca era stata avanzata il 1 aprile 2019 (con sequestro del25 maggio 2020) nei confronti degli eredi Grazia Guglielmino (figlia del proposto),Lina La Ganga Roveto (moglie del proposto) e dei terzi interessati Francesco Aielloe, appunto, l’odierna ricorrente Eleonora Aiello (nipote del proposto), intestatariadelle quote della ricordata srl G.V.
Servizi Ambientali;- il perimetro cronologico della ritenuta pericolosità sociale del Guglielminoandava dal 2006 alla data del suo decesso, intervenuto, come si è detto, il 9dicembre 2018;- la fissazione di tale perimetro aveva comportato la revoca della confisca deiconti correnti e delle polizze in possesso della Aiello stessa, alimentati in datasuccessiva.Tutto ciò premesso, si ricordava che la Aiello – ed è questo l’oggetto dellapresente procedura - aveva chiesto l’ammissione al passivo della procedura dellasomma di euro 14.578,79, oltre accessori, derivante dalla mancata retribuzionedella sua opera per i mesi dal novembre 2019 ad aprile 2020.E, tuttavia, nonostante il parere favorevole dell’amministratore giudiziario, ilgiudice delegato aveva rigettato tale richiesta - approvando il rendiconto che laescludeva – sulla scorta dell’affermazione della strumentalità del credito azionatoall’attività illecita posta complessivamente in atto dal proposto (anche a mezzodella società di cui la prevenuta era dipendente ed intestataria fittizia delle quote)e del fatto che il credito era maturato in data antecedente al vincolo reale apposto.Il ricorso è pertanto proposto ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 59,comma 6, d.lgs. n. 159/2011, ed il ricorrente osserva come l’attività lavorativa dacui discendeva il credito era stata effettivamente prestata e come ciò fosseavvenuto ad un anno di distanza dal decesso del proposto, e, quindi, oltre ilperimetro cronologico della sua giudicata pericolosità.Si considerava, anche, che il commissario prefettizio si era insediato giànell’agosto 2018 e che la società era stata iscritta fra quelle non (più) soggette adinfiltrazioni mafiose fin dal 29 aprile 2019, così da doversi ritenere comprovata labuona fede della Aiello.E, tuttavia, il Tribunale aveva rigettato la richiesta affermando che non erapossibile distinguere fra l’attività lavorativa prestata dalla ricorrente per la societàprima e dopo il decesso del padre, anche considerando che la stessa era statal’intestataria fittizia delle quote della società.Un ragionamento del tutto erroneo.Non può, infatti, considerarsi, l’attività lavorativa prestata dopo la cessazionedel periodo di pericolosità sociale del proposto, strumentale alla attività illecita(Sez. 6 n. 225/2024), tanto più se si rileva che il credito azionato non costituivaun’utile conseguito dalla società confiscata – di cui la prevenuta era intestatariafittizia - ma un credito per il lavoro prestato.Peraltro, non era stato emesso alcun ulteriore provvedimento da cui si potessededurre una diversa ed ulteriore perimetrazione del giudizio di pericolosità delproposto.
E si era data prova della buona fede e dell’affidamento della Aiello nelproseguire l’attività quando la società era stata sottoposta al vincolo.3. Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto Lidia Giorgio, ha chiesto, con memoria scritta, il rigetto del ricorsoanche considerando che il rapporto di lavoro era cessato prima dell’apposizionedel vincolo di prevenzione.4. il difensore della ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste perl’accoglimento dei motivi di ricorso ribadendo che il titolo azionato dalla ricorrenteera maturato in epoca posteriore a quello della giudicata pericolosità sociale delproposto.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso presentato nell’interesse di Eleonora Aiello non merita accoglimento.1.
Il Tribunale, con il decreto oggi impugnato, aveva deciso sul ricorso dellamedesima in opposizione allo stato passivo del procedimento di prevenzionecelebrato nei confronti del proposto Vincenzo Gugliemino e dei suoi aventi causa(la ricorrente era la nipote), limitatamente al credito di lavoro maturato dalnovembre 2019 all’aprile 2020.L’invocato art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011, detta le sole norme di proceduravisto che così recita (nella parte di interesse):“Art. 59.Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo statopassivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicatoall'Agenzia.6.
Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusipossono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato lamisura di prevenzione.9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione neltermine di trenta giorni dalla sua notificazione.”Non vi è dubbio che, nel presente procedimento, l’indicata sequenzaprocessuale sia stata correttamente seguita.1.1. L’art. 52 del medesimo decreto indica, invece, le condizioni checonsentono il riconoscimento dei diritti dei terzi.Così recita, nella parte di interesse:“Art. 52.Diritti dei terzi1.
La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da attiaventi data certa anteriore al sequestro .. ove ricorrano le seguenti condizioni:b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che necostituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede el'inconsapevole affidamento;3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizionidelle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attivitàsvolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza diparticolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti,alle dimensioni degli stessi.”1.2.
Nel caso di specie il decreto di sequestro, prodromico alla successivaconfisca dei beni riconducibili al proposto, era del 25 maggio 2020 e, quindi,posteriore al sorgere del titolo del credito azionato dalla Aiello che riguarda lemensilità che vanno dal novembre 2019 all’aprile del 2020.Così che tale requisito risulta essere stato rispettato.E, tuttavia, la motivazione del Tribunale in ordine agli ulteriori requisiti dellastrumentalità del credito e della buona fede del creditore non può essere definitacome omessa o meramente apparente, come in ricorso si invoca.Deve, infatti, ricordarsi come la Aiello medesima aveva acconsentitoall’intestazione, a sé medesima, delle quote della società srl G.V.
ServiziAmbientali, per dissimulare la riconducibilità della stessa al proposto, suo strettofamiliare.Nel contempo, doveva rilevarsi come la srl G.V. fosse stata sequestrata primae confiscata poi, con provvedimento definitivo, perché ritenuta una “impresamafiosa” dal momento che era stata costituita ed amministrata dal proposto,associato ad un clan mafioso, e che si era imposta sul mercato proprio in virtù ditale collegamento, avvalendosi anche dei mezzi finanziari rivenienti dall’attivitàillecita del proposto stesso (come emerge dai provvedimenti definitivi di confiscadella stessa)Natura e consistenza, quella dell’impresa mafiosa, che certo non potevacessare a seguito della interdittiva comminatole e del decesso del proposto,almeno in riferimento al rapporto di lavoro della Aiello che, unitamente allaintestazione delle quote, era stato strumentale a dissimulare proprietà e gestionedella stessa.Peraltro, anche in ordine al requisito della buona fede in capo alla Aiello, devesottolinearsi che, nel periodo in cui aveva maturato i compensi che oggi richiede,pur non essendo già stata sottoposta a sequestro la società, pendeva tuttavia laproposta, a lei nota quale terza interessata, di applicazione della misura diprevenzione patrimoniale.2.
Al conseguente rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in Roma l’11 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico Vittorio Stanislao Scarlini Rosa Pezzullo