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Ordinanza — n. 23861/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against settlement sentence due to waived grounds and procedural limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23861/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities. The appellant, Giuseppe Barretta, challenged a settlement sentence by citing a lack of reasoning regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals against settlements can only address specific procedural elements like the formation of consent, making complaints about waived grounds or sentencing errors inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p. - Appeals against settlement sentences are strictly limited to defects in the formation of consent or public prosecutor's agreement; complaints regarding waived grounds or sentencing errors are inadmissible.

Parole chiave

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settlement sentence appeal waived grounds inadmissibility cassation procedural limits consent formation defect sentencing error exclusion attenuazione della pena licenziamento per furto ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
dalla Corte d’appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del consigliere Michele Cuoco;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO- che la Corte d’appello di Napoli ha irrogato, ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc.
Art. 610 c.p.p.
30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969);- che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa diinammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610comma 5-bis cod.
art. 599-bis cod.proc. pen
dalla Corte d’appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del consigliere Michele Cuoco;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO- che la Corte d’appello di Napoli ha irrogato, ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969);- che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa diinammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art.
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Testo completo

dalla Corte d’appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del consigliere Michele Cuoco;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO- che la Corte d’appello di Napoli ha irrogato, ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen., a Giuseppe Barretta, imputato del reato di furto pluriaggravatocontestato al capo I), previa rinuncia a tutti i residui motivi di appello, la penaconcordata con il Procuratore generale;- che avverso detta sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del suo difensore,articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia difetto di motivazionein ordine all’eventuale applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.;- che il motivo è inammissibile atteso che il ricorso per cassazione avverso lasentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quandodeduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianzerelative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazionedella pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quantonon rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969);- che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa diinammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 18 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele Cuoco Michele Romano