Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to missing specific domicile election under repealed procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to explicitly elect a domicile in the appeal act. Although the appellant's residence was indicated, the court held that mere residence does not constitute a valid election of domicile for service of process. Consequently, the lower court's decision upholding the criminal liability was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581-ter c.p.p.; The appeal must contain an explicit and specific reference to a prior domicile election to allow immediate notification, as mere indication of residence is insufficient without a manifestation of will.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a Corte d’appello di ReggioCalabria;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del consigliere Michele Cuoco;letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale la Corte territoriale diReggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenzaemessa dal Tribunale di Reggio Calabria, che aveva affermato la penaleresponsabilità di Giuseppe Ceravolo, per i reati di cui agli artt. 216, 219 e 223della legge fallimentare.2.
Il ricorso si compone di un unico motivo d’impugnazione, con il quale sideduce violazione dell’art. 581-ter cod. proc. pen., nella parte in cui è stata rilevatal’assenza – nell’atto di appello - di una specifica elezione di domicilio, nonostantel’esplicita indicazione della residenza dell’imputato e, quindi, la concreta possibilitàdi un’immediata e tempestiva notifica degli atti processuali.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.2. Com’è noto, l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. impone(va), aprescindere dalle modalità di celebrazione del giudizio di primo grado, che, conl’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori, fosse depositata, a penad’inammissibilità, autonoma dichiarazione o elezione di domicilio, necessaria ai finidella successiva notificazione del decreto di citazione a giudizio.La disciplina – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto2024 e deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazionecontenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione oelezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale daconsentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire lenecessarie notifiche (Sez.
U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, Rv.287855).3. L’atto di appello (presentato il 22 marzo 2023), invece, e la relativa procuraspeciale non contengono alcuna espressa elezione di domicilio, né alcun richiamoad altro atto; né tale dichiarazione può emergere dalla mera indicazione dellaresidenza, in sé priva di una manifestazione (neanche tacita) di volontà in ordineal luogo di ricezione delle notifiche.4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile eall'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 18 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele Cuoco Michele Romano