Italian court dismisses appeal as tardily filed, exceeding statutory time limits for criminal appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline expired. The appellant challenged a conviction for attempted crimes, arguing for reclassification and mitigating circumstances, but the court found the filing date of November 26, 2025, to be late. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory period, which includes time for absent defendants.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;RITENUTO IN FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermatola sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato a pena di giustiziaCarmine Grassi ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen.2. L’imputato ha proposto ricorso, con atto a firma del suo difensore.2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie tentata.2.2.
Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche inmisura prevalente rispetto alla ritenuta recidiva.3. Il procedimento è stato trattato ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.La sentenza impugnata risulta emessa in data 16 giugno 2025, con indicazionedel termine di 90 giorni per il deposito della motivazione.La motivazione risulta essere stata tempestivamente depositata in data 9settembre 2025, anticipatamente rispetto alla scadenza del termine stabilito dalgiudice ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc.pen.Il termine per la presentazione del ricorso, pari a giorni 45 cui devonoaggiungersi ulteriori giorni 15 in considerazione della condizione di assenzadell’imputato, è risultato decorso alla data del 14 novembre 2025.
Diconseguenza deve ritenersi tardivo il ricorso proposto in data 26 novembre2025.2.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA OCCHIPINTI LUCA PISTORELLI