Criminal appeal dismissed; conviction for threats annulled due to prescription and illegal sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the first-instance conviction for threats against Dounia El Hamri, ruling the sentence illegal and the crime prescribed. While the criminal penalty was voided, the civil liability against Brahim Arfaoui was confirmed due to the defendant's responsibility. The court rejected the appeal's request for a retrial, limiting the annulment to the criminal sanction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612 cod. pen.; Art. 157 c.p.p.: When a crime is prescribed after the first-instance judgment, the criminal conviction must be annulled without remittal, while civil liability remains valid if the defendant's responsibility is uncontested.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
'appello di BolognaUdita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau;viste le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto l’accoglimento delricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 30 aprile 2024, Dounia El Hamri èstata condannata alla pena di mesi 1 di reclusione in relazione al delitto di minacce di cuiall’art.612 cod.pen., commesso in data 20 luglio 2017. La pena è stata calcolata previaesclusione dell’aggravante di cui al comma 2 e con applicazione di attenuanti generiche.La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 13 dicembre 2024, ha confermato lastatuizione.2.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Dounia El Hamri, per mezzodel difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciatonei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.La ricorrente evidenzia come, una volta esclusa l’aggravante di cui al comma 2dell’art.612 cod.pen., si sarebbe dovuta applicare una mera pena pecuniaria, in conformità aiparametri edittali previsti dal comma primo della fattispecie.3. È pervenuta in Cancelleria requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale.4.
È pervenuta una memoria della parte civile Brahim Arfaoui, rappresentata daldifensore Avv. Chiara Carletti, con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o,subordinatamente, la conferma delle statuizioni civili. Chiede anche la liquidazione dellespese.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. Si osserva che la fattispecie di cui all’art.612 cod.pen. prevede, al comma 2, l’ipotesiaggravata per la quale stabilisce una pena detentiva. Al comma 1, prevede invece l’ipotesisemplice, per la quale fissa il limite edittale della multa fino a euro 1.032,00.Il giudice del merito in motivazione (pag.6) ha espressamente escluso la sussistenzadell’aggravante (originariamente contestata) ma, nonostante ciò, ha calcolato la pena basedi mesi 1 e giorni 15 di reclusione, ridotta a mesi 1 per le attenuanti generiche.Con tutta evidenza la pena deve ritenersi illegale, in quanto non corrisponde, per speciee per quantità, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione,così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale(Sez.
U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, Rv. 285851 – 01).Si osserva, peraltro, che il reato si è prescritto il 20 gennaio 2025, non risultando periodidi sospensione, con la conseguenza che va rilevata la prescrizione maturata dopo lasentenza di primo grado e, incontroversa la responsabilità dell’imputato per il reato per ilquale è intervenuta condanna, vanno confermate le statuizioni civili.3. Pertanto, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,limitatamente al trattamento sanzionatorio, con conferma delle statuizioni civili.4.
Nulla è dovuto alla parte civile che ha impugnato in difetto d’interesse e senza fornirealcun utile contributo. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perchè il reato è estinto perprescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Nulla per spese alla parte civileCosì è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla Adriana Fiammetta Frau Rosa Pezzullo