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Sentenza — n. 23230/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23230/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23230/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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TRIBUNALE di RoveretoUdita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO1.Con sentenza del 17 marzo 2026, il Tribunale di Rovereto ha applicato aBen Abdallah Lassaad, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due emesi quattro di reclusione e della multa di euro 600 in ordine ai reati di tentataestorsione e di furto aggravato in abitazione, così riqualificato, su intervento delPubblico Ministero, il fatto originariamente contestato come furto aggravatodall’esposizione del bene alla pubblica fede.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, lamentando la violazione degli articoli 152, comma 3, cod.pen., 129 cod. proc. pen., ovvero la mancanza della condizione di procedibilità inrelazione all'obbligo di pronuncia di sentenza di proscioglimento.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 611 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 624-bis cod. pen, art. 648 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23230/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena di anni due emesi quattro di reclusione e della multa di euro 600 in ordine ai reati di tentataestorsione e di furto aggravato in abitazione, così riqualificato, su intervento delPubblico Ministero, il fatto originariamente contestato come furto aggravatodall’esposizione del bene alla pubblica fede.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, lamentando la violazione degli articoli 152, comma 3, cod.pen., 129 cod. proc. pen., ovvero la mancanza della condizione di procedibilità inrelazione all'obbligo di pronuncia di sentenza di proscioglimento.

Parole chiave

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tentata estorsione remissione della pena recidiva nell'infrazione restituzione del termine retrocessione di beni espropriati riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 611 cod. proc. pen
Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs.
art. 129 cod. proc. pen
10 ottobre 2022, n.150), oppure il giudice debba rilevare immediatamente la mancanza di querela aisensi dell'art. 129 cod. proc. pen.», hanno statuito che:« In tema di furto, ove siadecorso il termine previsto dall'art.
art. 624-bis cod. pen
274389 – 01 secondo cui integra ilreato previsto dall'art. 624-bis cod. pen.
art. 648 cod. proc. pen
ai sensi delcomma 2-bis dell’art. 648 cod. proc. pen., laddove peraltro non è oggetto dicontestazione da parte della difesa la diversa qualificazione giuridica del fatto comerecepita in sentenza.2.
art. 616 cod. proc. pen
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento.
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Testo completo

TRIBUNALE di RoveretoUdita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO1.Con sentenza del 17 marzo 2026, il Tribunale di Rovereto ha applicato aBen Abdallah Lassaad, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due emesi quattro di reclusione e della multa di euro 600 in ordine ai reati di tentataestorsione e di furto aggravato in abitazione, così riqualificato, su intervento delPubblico Ministero, il fatto originariamente contestato come furto aggravatodall’esposizione del bene alla pubblica fede.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, lamentando la violazione degli articoli 152, comma 3, cod.pen., 129 cod. proc. pen., ovvero la mancanza della condizione di procedibilità inrelazione all'obbligo di pronuncia di sentenza di proscioglimento.

Il reatooriginariamente contestato al capo A, di furto aggravato, era procedibile solo aquerela di parte. All'udienza del 17 Febbraio 2026 in cui si sarebbero dovuti sentirei testimoni gli stessi non si sono presentati, in particolare non si è presentata lapersona offesa, querelante, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovutoimmediatamente rilevare la remissione tacita della querela ai sensi dell'art. 152cod. pen. citato ed emettere sentenza di proscioglimento dell'imputato in relazioneal reato di cui al capo A per l'intervenuta remissione della querela.

Ciò perché anulla potrebbe rilevare che poi il capo di imputazione sia stato modificato dalpubblico ministero e che a seguito di tale modifica l'imputato abbia chiestol'applicazione della pena. L'obbligatoria applicazione dell'art. 129 del codice di ritorisulta infatti senz'altro prevalente e tutti gli atti successivi a tale mancataapplicazione si devono considerare nulli.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – inassenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hannorassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è nel complesso infondato.Innanzitutto, si deve precisare che ciò che si è verificato nel caso di specienon è assimilabile alla fattispecie di recente decisa dalle Sezioni Unite di questaCorte in relazione al caso della sopravvenuta procedibilità a querela del reato difurto aggravato in virtù della modifica apportata dalla cd.

Riforma Cartabia che hareso il reato di furto procedibile a querela in diversi casi in cui il reato era primaprocedibile di ufficio, tra i quali quello in cui sussiste l’aggravante dell’esposizionedel bene alla pubblica fede.Secondo quanto emerge dalla informazione provvisoria diffusa, le SezioniUnite in relazione al seguente quesito a loro posto:« Se, in tema di furto, ove siadecorso il termine previsto dall'art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150senza che sia stata proposta querela, sia consentito al pubblico ministero dimodificare l'imputazione in udienza, mediante la contestazione di una dellecircostanze aggravanti di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., diversa daquella dell’esposizione del bene alla pubblica fede, con la conseguenza di rendere ilreato procedibile d'ufficio (ai sensi della vigente formulazione dell'art. 624, terzocomma, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150), oppure il giudice debba rilevare immediatamente la mancanza di querela aisensi dell'art. 129 cod. proc. pen.», hanno statuito che:« In tema di furto, ove siadecorso il termine previsto dall'art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150senza che sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la mancanzadi querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.».Nel caso di specie trattasi di condotta commessa successivamente all’entratain vigore della modifica normativa citata, quindi ab origine procedibile a querela edin quanto tale assoggettabile tout court alla nuova disciplina della cd. rimessinetacita di cui all’art. 152, comma 3, n. 1, cod. proc. pen. introdotta dall’art. 1,comma 1, d.lgs. n.150/2022, ed il quesito che si pone, sulla scorta dei rilievidifensivi, è piuttosto quello diverso del “se la rimessione tacita della querela ai sensidell’art. 152, comma 3, cod. proc. pen. integrata dalla mancata comparizioneall’udienza della persona offesa-querelante precluda la possibilità di procedere adiversa qualificazione giuridica del fatto, che comporti la procedibilità di ufficio delreato, da parte dell’autorità giudiziaria, ivi compreso il Pubblico Ministero, ove essaabbia ad oggetto il medesimo fatto d’imputazione, che tuttavia era statoerroneamente, originariamente, sussunto in fattispecie di reato procedibile aquerela”.La risposta a tale quesito, secondo il Collegio, è negativa nel senso che non èravvisabile una preclusione in tal senso.In particolare, nel caso di specie il fatto consistito nell’impossessarsi dellabicicletta asportandola dalla rastrelliera condominiale posta nel parcheggio comunedella residenza della persona offesa, era stato inquadrato nella fattispecie del furtoaggravato dalla violenza sulle cose e dall’esposizione del bene alla pubblica fedeladdove era evidente che si trattasse di furto in abitazione risultando la biciclettaasportata da una pertinenza di privata dimora (parcheggio condominiale).

E’ inveroconsolidato il principio secondo cui integra il reato di furto in abitazione lasottrazione illecita di beni mobili posti all'interno di aree condominiali, anchequando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini (cfr.Sez. 4, Sentenza n. 4215 del 10/01/2013, Rv. 255080 – 01; Sez. 5, Sentenza n.1278 del 31/10/2018, dep. 11/01/2019, Rv. 274389 – 01 secondo cui integra ilreato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di unabicicletta introducendosi nell'androne di un edificio destinato ad abitazioni, inquanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora;

Sez. 5, Sentenza n.17038 del 04/04/2024, Rv. 286250 – 01).Sicché deve ritenersi che il Pubblico Ministero, nel caso in scrutinio, si sia inrealtà limitato a ricondurre correttamente il fatto alla fattispecie sua propria delfurto in abitazione, e tanto avrebbe potuto fare anche il giudice, quale dominusdella qualificazione giuridica del fatto, a fronte della richiesta di declaratoria diestinzione del reato per intervenuta remissione tacita della querela avanzata dalladifesa.Mentre per la rilevanza di una circostanza aggravante in alcun modocontemplata dal capo d’imputazione è necessario che essa venga formalmentecontestata dal Pubblico Ministero attraverso la modifica dell’imputazione, lo stessonon può dirsi con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto che scaturiscedalla mera constatazione del fatto come descritto in imputazione.Consegue che la sentenza di patteggiamento poi pronunciata sull’accordodelle parti a seguito della proposta avanzata dalla difesa e dall’imputato, presentientrambi all’udienza del 17 marzo 2026, dopo che il Pubblico Ministero a quellaprecedente, aveva proceduto alla modifica dell’imputazione nei termini suindicati, adifferenza di quanto assume la difesa, non è affetta da alcuna nullità.Né essa risulta impugnata per una delle uniche ragioni per le quali èsuscettibile d’impugnazione la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. ai sensi delcomma 2-bis dell’art. 648 cod. proc. pen., laddove peraltro non è oggetto dicontestazione da parte della difesa la diversa qualificazione giuridica del fatto comerecepita in sentenza.2.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 09/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA SESSA ROSA PEZZULLO