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Ordinanza — n. 23215/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing without alleging specific statutory grounds under Article 448. The court rejected the appeal for being outside permitted grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23215/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano because it challenged a sentencing decision without raising specific grounds permitted by law. The appellant alleged a violation of law and lack of motivation regarding the legal qualification of the facts but failed to cite any of the exceptions listed in Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was outside the scope of admissible challenges and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentencing decision is admissible only for specific grounds such as the expression of the accused's will or legal qualification errors; appeals based on general lack of motivation or failure to evaluate conditions for acquittal are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing decision challenge Article 448 criminal procedure legal qualification error court costs and fine motivi di cassazione motivi di rigore difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017,trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione dellapena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previstidall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità deve essere dichiarata con ordinanza de plano ex art. 610,comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ne consegue, ex art. 616 cod.
Law n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Bedoui Ali ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data11 dicembre 2025 con cui il Tribunale di Fermo ha applicato la pena su richiestaex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc.pen
È invece inammissibile - poiché non rientranelle predette ipotesi - «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza dipatteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudicedelle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc.pen.» (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassadelle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila,di colpa (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
proc.pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Sez. 2, n. 4727/2018
(Sez. 2, n. 4727/2018).5.
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Testo completo

TRIBUNALE di FermoUdita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;Ritenuto in fatto e considerato in diritto1. Bedoui Ali ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data11 dicembre 2025 con cui il Tribunale di Fermo ha applicato la pena su richiestaex art. 444 cod. proc. pen. per i reati a lui contestati.2. Il ricorso svolge un’unica censura con cui denuncia violazione di legge evizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.3. Il ricorsi è inammissibile poiché proposto fuori dai casi consentiti.

Invero,contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazioneè consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato,al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazionegiuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art.448, comma 2 - bis, cod. proc. pen.). È invece inammissibile - poiché non rientranelle predette ipotesi - «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza dipatteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudicedelle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc.pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01).

Lamedesima conclusione vale con riguardo al denunciato vizio di omessamotivazione, il quale non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso percassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).Nel caso di specie il ricorrente non ha in alcun modo dedotto né argomentatola erronea qualificazione del fatto contestato e ritenuto dal giudice.4. L'inammissibilità deve essere dichiarata con ordinanza de plano ex art. 610,comma 5-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017,trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione dellapena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previstidall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727/2018).5.

Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassadelle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila,di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Elena Mele Rosa Pezzullo