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Ordinanza — n. 23184/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court converts criminal appeal against defamation fine into appeal due to incorrect statutory citation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23184/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court converted the appellant's petition into an appeal because the defense incorrectly cited the statute regarding non-appealable sentences. The defense argued the first-instance judgment was final under a specific article, but the Court found the text cited by the defense did not match the actual law. Consequently, the judgment imposing a fine was deemed appealable, and the case was remitted to the Court of Appeal of Rome.

Regesto Legislator

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Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 569, cod. proc. pen.: When a defense petition cites a provision incorrectly regarding the non-appealability of a sentence, the petition is converted into an appeal if the actual statutory text permits such an appeal.

Parole chiave

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criminal appeal conversion defamation fine appealability incorrect statutory citation non-appealable sentences petition for cassation remittal to appellate court procedural error perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Il testo dell’art. 593, comma 3, cod.
Art. 569, cod. proc. pen.
Il ricorso denuncia anche vizi motivazionali.Pertanto, si ricade nella previsione dell’art. 569 cod.
Art. 606, comma 1, lettere d) ed e), codice di rito
art. 569 cod. proc. pen
Il ricorso denuncia anche vizi motivazionali.Pertanto, si ricade nella previsione dell’art. 569 cod. proc. pen., secondo cuiil ricorso per saltum si converte in appello quando sia proposto nei casi previstidall'articolo 606, comma 1, lettere d) ed e), codice di rito.5.
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Testo completo

2025 del Tribunale di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha dichiarato BernardoIlgrande responsabile, anche agli effetti civili, del reato di diffamazione a luiascritto e lo ha condannato alla pena di euro 2.000 di multa, nonché alrisarcimento danni in favore della parte civile.2. Avverso l’indicata decisione propone ricorso per cassazione l’imputato,tramite il difensore, proponendo otto motivi per violazione di legge e vizio dimotivazione.3.

Il ricorso va convertito in appello.4. Il testo dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. dal quale la difesa fadiscendere l’asserita inappellabilità della sentenza di primo grado, è diverso daquello riportato in ricorso.La citata disposizione recita testualmente: «Sono in ogni caso inappellabili lesentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda ola pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità».La norma parla di condanna alla pena dell’ammenda non a “pena pecuniaria”come erroneamente indicato in ricorso.Ergo la sentenza del Tribunale di Roma, di condanna alla pena della multa, èappellabile.5.

Il ricorso denuncia anche vizi motivazionali.Pertanto, si ricade nella previsione dell’art. 569 cod. proc. pen., secondo cuiil ricorso per saltum si converte in appello quando sia proposto nei casi previstidall'articolo 606, comma 1, lettere d) ed e), codice di rito.5. Discende che il ricorso va convertito in appello e che gli atti vanno trasmessialla Corte di appello di Roma. P.Q.MConvertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Roma per il giudizio.Così deciso il 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta Maria Morosini Irene Scordamaglia