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Ordinanza — n. 23181/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23181/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23181/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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lla Corte di appello di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOL’imputato Mahmoudi Mohamed Salah propone personalmente ricorsoavverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ne ha confermato lacondanna per il reato di rissa.Il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1,cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato e non da undifensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la questione diillegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., sollevata in ricorso, èmanifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatorerichiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni incassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (cfr.per tutte Sez.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23181/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 571, comma 1, e 613, comma 1,cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato e non da undifensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la questione diillegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., sollevata in ricorso, èmanifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatorerichiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni incassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (cfr.per tutte Sez.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione eccezione di incostituzionalità condono delle spese procedurali motivi di cassazione legittimazione a ricorrere domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
pen., in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato e non da undifensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la questione diillegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
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Testo completo

lla Corte di appello di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOL’imputato Mahmoudi Mohamed Salah propone personalmente ricorsoavverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ne ha confermato lacondanna per il reato di rissa.Il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1,cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato e non da undifensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la questione diillegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., sollevata in ricorso, èmanifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatorerichiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni incassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (cfr.per tutte Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 – 01).Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; tale causa diinammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610comma 5-bis cod. proc. pen.; ne consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta Maria Morosini Irene Scordamaglia