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Ordinanza — n. 23023/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of patent error in legal qualification under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23023/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Michael Morciano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of Art. 448 of the Code of Criminal Procedure regarding the evaluation of facts and legal qualification. The court rejected this because the lower court's sentencing judgment correctly qualified the defendant's conduct, and any alleged errors were not patent or evident from the indictment.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal based on erroneous legal qualification is inadmissible unless the error is patent and immediately evident from the indictment, excluding mere evaluative disagreements.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility patent error legal qualification Art. 448 Code Criminal Procedure sentencing judgment review procedural costs and fine falsificazione di monete riciclaggio di denaro aggravato reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Va premesso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dallalegge 23 giugno 2017 n.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale,deve rilevarsi che, nel caso di specie, non sussistono elementi per ritenere che «laparte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità», sicché, a norma dell’art. 616 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Con sentenza in data 30 gennaio 2026, emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Marco Ruta, deducendo, conun unico motivo di impugnazione formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod.
Art. 416, commi primo e secondo, cod. pen.
art. 444 cod.proc. pen
Con sentenza in data 30 gennaio 2026, emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato,nei confronti di Michael Morciano, la pena di quattro anni e due mesi di reclusionee di 1.400,00 euro di multa in relazione ai delitti previsti dagli artt.
art. 448 cod. proc. pen
pen., la violazione dell’art. 448 cod. proc. pen., il travisamentoe/o l’erronea valutazione dei fatti, la mancanza e/o insufficienza e/o illogicità dellamotivazione.3.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale,deve rilevarsi che, nel caso di specie, non sussistono elementi per ritenere che «laparte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità», sicché, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842
Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, Kanow, Rv. 271789
Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766
Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766 - 01; Sez.
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani, Rv. 254865
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

PER LE INDAGINI PRELIMINARIDEL TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDIRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza in data 30 gennaio 2026, emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato,nei confronti di Michael Morciano, la pena di quattro anni e due mesi di reclusionee di 1.400,00 euro di multa in relazione ai delitti previsti dagli artt. 416, commiprimo e secondo, 110, 453, nn.

1) e 3), 81 e 648-ter, primo comma, cod. pen.2. Michael Morciano ha proposto ricorso per cassazione avverso la predettasentenza per il tramite del difensore di fiducia, Avv. Marco Ruta, deducendo, conun unico motivo di impugnazione formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 448 cod. proc. pen., il travisamentoe/o l’erronea valutazione dei fatti, la mancanza e/o insufficienza e/o illogicità dellamotivazione.3. Va premesso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dallalegge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha stabilito chela sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinentiall’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta esentenza, all’erronea qualificazione giuridica e all’illegalità della pena.

Inparticolare, per quanto concerne la qualificazione giuridica del fatto, va ricordatoche la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi della citata disposizione èlimitata ai casi in cui l’erronea qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza,palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, conconseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi indiritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01; Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, Kanow, Rv.271789 - 01;

Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766 - 01; Sez. 6,n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865 - 01).Tale situazione non può ritenersi sussistente nel caso di specie, avendo lasentenza impugnata correttamente qualificato le condotte ascritte all’imputato,secondo quanto può puntualmente evincersi dalla motivazione del provvedimentoin parola. Generiche sono, per il resto, le ulteriori doglianze articolate, in parte,anche per motivi non deducibili in sede di legittimità (v. in riferimento altravisamento e/o all’erronea valutazione dei fatti).4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile.Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale,deve rilevarsi che, nel caso di specie, non sussistono elementi per ritenere che «laparte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità», sicché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., allarelativa declaratoria consegue, a carico del ricorrente, l’onere delle spese delprocedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassadelle ammende, che deve essere equitativamente fissata in 4.000,00 euro.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo Renoldi Grazia Rosa Anna Miccoli