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Ordinanza — n. 23022/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as conciliation agreement penalty determination is not a reviewable ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23022/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible regarding the penalty imposed under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued violations of Article 133 of the Penal Code, but the court held that challenges to the specific calculation of the penalty are excluded from review in conciliation cases. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 133 c.p.: In appeals based on conciliation agreements, only grounds concerning the party's will, prosecutor's consent, or substantive content are admissible, excluding challenges to the penalty's calculation or the judge's reasoning.

Parole chiave

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conciliation agreement cassation appeal penalty determination inadmissible appeal Article 599-bis procedural exclusion court costs errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Catania, sull’accordodelle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod.
Art. 133 c.p.
Avverso tale decisione Aperi Simone Giovanni ha proposto ricorso percassazione, lamentando violazione di legge in relazione all’art. 133 cod.
Art. 616 c.p.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Catania, sull’accordodelle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha determinato la penadell’imputato nella misura di anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa.2.
art. 133 cod. pen
Avverso tale decisione Aperi Simone Giovanni ha proposto ricorso percassazione, lamentando violazione di legge in relazione all’art. 133 cod. pen.3.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, ai vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzionecomminata, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge (ex ceteris, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euroquattromila in favore della C.
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Testo completo

25 della Corte d'appello di CataniaUdita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Agnino;lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FABRIZIO VANORIORITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Catania, sull’accordodelle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha determinato la penadell’imputato nella misura di anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa.2. Avverso tale decisione Aperi Simone Giovanni ha proposto ricorso percassazione, lamentando violazione di legge in relazione all’art. 133 cod. pen.3.

Il ricorso è inammissibile.Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema diconcordato in appello, può essere proposto il ricorso in cassazione avverso lasentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. esclusivamente ove esso facciavalere motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenutodifforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianzerelative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, ai vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzionecomminata, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge (ex ceteris, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv.278170).Da tanto deriva l’inammissibilità delle censure afferenti il percorso logicoseguito dal giudice nella determinazione concreta del trattamento sanzionatorio.4.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euroquattromila in favore della C. delle ammende, che si ritiene equa considerandoche il ricorso è stato proposto per ragioni non consentite dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 15/04/2026Il PresidenteIl Consigliere estensore