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Sentenza — n. 22680/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22680/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22680/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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l 13/01/19813. Mokhtari Said, nato in Algeria il 01/03/1964avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte di appello di Barivisti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generalePasquale Sansonetti, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela;udito il difensore dei ricorrenti, Avv. Amelia Ferrari, che si è associato allerichieste del Procuratore generale e ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Regesto Legislator

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art. 152 cod. pen; Sentenza — n. 22680/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con memoria depositata prima dell’udienza, il difensore dei tre ricorrentiha fatto pervenire gli atti di remissione della querela da parte delle personeoffese dei due delitti di furto per i quali si procede in questa sede.4. Deve rilevarsi l’avvenuta estinzione dei reati di furto, avendo le personeoffese manifestato la loro volontà di rimettere la querela.Ne deriva che ai sensi dell’art. 152 cod. pen., i reati sono ormai estinti.5. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senzarinvio.Ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali devonoessere poste a carico dei querelati.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale ritiro della querela penale remissione della pena recidiva nell'infrazione motivi di cassazione querela

Disposizioni normative citate

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art. 152 cod. pen
Deve rilevarsi l’avvenuta estinzione dei reati di furto, avendo le personeoffese manifestato la loro volontà di rimettere la querela.Ne deriva che ai sensi dell’art. 152 cod. pen., i reati sono ormai estinti.5.
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Testo completo

l 13/01/19813. Mokhtari Said, nato in Algeria il 01/03/1964avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte di appello di Barivisti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generalePasquale Sansonetti, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela;udito il difensore dei ricorrenti, Avv. Amelia Ferrari, che si è associato allerichieste del Procuratore generale e ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari haconfermato la sentenza del 5 ottobre 2022 del Tribunale di Foggia che, all’esitodel giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di ValerianJokharidze, Zurab Tsignadze e Said Mokhtari per due delitti di furto aggravati e liaveva condannati alla pena ritenuta di giustizia.2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo delloro comune difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando un solomotivo con il quale si dolgono della nullità della notifica, effettuata nei loroconfronti, della copia della sentenza di appello accompagnata da una traduzionenella lingua da loro conosciuta.In particolare sostengono che essa dovesse avvenire in luogo diverso daldomicilio da loro eletto presso il difensore.3.

Con memoria depositata prima dell’udienza, il difensore dei tre ricorrentiha fatto pervenire gli atti di remissione della querela da parte delle personeoffese dei due delitti di furto per i quali si procede in questa sede.4. Deve rilevarsi l’avvenuta estinzione dei reati di furto, avendo le personeoffese manifestato la loro volontà di rimettere la querela.Ne deriva che ai sensi dell’art. 152 cod. pen., i reati sono ormai estinti.5. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senzarinvio.Ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali devonoessere poste a carico dei querelati.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti perremissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 10/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele Romano Rossella Catena