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Ordinanza — n. 22673/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22673/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22673/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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entenza del 18/12/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE diVeronaUdita la relazione svolta dal Consigliere Alfredo Guardiano;lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANOIN FATTO E IN DIRITTO1. Con la sentenza di cui in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso iltribunale di Verona applicava nei confronti di Capodiferro Vincenzo, ai sensi degliartt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt.110, 624 bis, 625, co. 1, n.

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 22673/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza di cui in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso iltribunale di Verona applicava nei confronti di Capodiferro Vincenzo, ai sensi degliartt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt.110, 624 bis, 625, co. 1, n.

Parole chiave

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art. 114 cod. pen

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
Avverso la sentenza innanzi indicata, di cui chiede l’annullamento, ha propostoricorso per cassazione il suddetto imputato, lamentando violazione di legge e viziodi motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento in suo favore dellacircostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.3.

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Testo completo

entenza del 18/12/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE diVeronaUdita la relazione svolta dal Consigliere Alfredo Guardiano;lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANOIN FATTO E IN DIRITTO1. Con la sentenza di cui in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso iltribunale di Verona applicava nei confronti di Capodiferro Vincenzo, ai sensi degliartt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt.110, 624 bis, 625, co. 1, n.

2) e n. 5), cod. pen., in rubrica ascrittogli.2. Avverso la sentenza innanzi indicata, di cui chiede l’annullamento, ha propostoricorso per cassazione il suddetto imputato, lamentando violazione di legge e viziodi motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento in suo favore dellacircostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell’art. 610, co. 5bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall’art. 1, co. 62, della legge 23giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodoprevede l’obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l’inammissibilità deiricorsi aventi ad oggetto, tra l’altro, le sentenze di applicazione della pena surichiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell’art. 448, co. 2 bis,c.p.p., modificato dall’art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, invigore dal 3 agosto 2017, il ricorso, come nel caso in esame, non sia fondato sumotivi (si intende, specifici) attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, aldifetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazionegiuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.Senza tacere che nel caso in esame i motivi di ricorso sono inammissibili ancheperché versati in fatto.4.

Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensidell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della sommadi euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende, tenuto conto dellacircostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione nonconsente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delleevidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del13.6.2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO GUARDIANO GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI