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Sentenza — n. 22549/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to valid waiver by the client regarding pending verification hearing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22549/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the client and their lawyer formally waived the right to appeal. The client had previously requested a stay of judicial administration but later agreed to joint management of the business. Consequently, the court ordered the payment of procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; Art. 604 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the party validly waives the right to appeal, particularly when such waiver occurs after the admission of the party to joint management of the enterprise.

Parole chiave

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waiver of appeal cassation inadmissibility joint management admission judicial administration procedural costs penalty for waiver abdicative act procedimento in corso

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Domenico Caruso, per mezzo del difensore e procuratore speciale, Avvocato Giacomo Falcone, affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 604 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244
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Testo completo

osto da: CARUSO DOMENICO COSTRUZIONI del Geom. Domenico Caruso avverso il decreto della CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA del 20/01/2026 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto impugnato del 20 gennaio 2026, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato il decreto del Tribunale in sede in data 17 luglio 2025, conil quale è stata rigettata la richiesta di proroga del controllo giudiziario, avanzata da CARUSO DOMENICO COSTRUZIONI del Geom. Domenico Caruso, e disposta l'amministrazione giudiziale per la durata di un anno.

2. Avverso il decreto indicato della Corte d'appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso Construction del Geom. Domenico Caruso, per mezzo del difensore e procuratore speciale, Avvocato Giacomo Falcone, affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 34 e 34-bis, comma 6, d. Igs. 159/2011 per avere il Tribunale della prevenzione - investito della richiesta di proroga del controllo giudiziario disposto nei confronti della ditta indicata - disposto ex officio la misura dell'amministrazione giudiziale, in assenza della proposta dei soggetti legittimati ex art. 34 del medesimo decreto e senza alcuna interlocuzione con le parti, con conseguente violazione delle disposizioni che garantiscono il doppio grado di giudizio e del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia. 2.2.

Con il secondo motivo, deduce violazione di legge, sub specie di motivazione mancante, in riferimento all'attualizzazione della valutazione compiuta dal Tribunale, che ha conferito rilevanza agli esiti dell'operazione Millenium, relativa a fatti accertati sino al giugno 2022, senza considerare che il controllo giudiziario è stato disposto, per la prima volta, nell'anno 2023, con conseguente mancata corrispondenza alle acquisizioni documentali della valutazione di idoneità di siffatta misura. 2.3. Il terzo motivo contesta la valutazione di gravità indiziaria in ordine alla ritenuta collusione dell'imprenditore, rimasto, invece, egli stesso vittima di attività estorsiva. 2.4.

Il quarto motivo deduce analoga censura quanto alla omessa valutazione delle relazioni dell'amministratore giudiziario.

3. Con la requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, TOMASO EPIDENDIO, ha concluso per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. 2CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per rinuncia.

1. Con dichiarazione trasmessa a questa Corte il 21 aprile 2026, il difensore e l'interessato hanno rinunciato al ricorso, rappresentando la prossima celebrazione dell'udienza di verifica e l'intervenuta precisazione dell'ambito di cogestione dell'impresa sottoposta ad amministrazione giudiziale in favore dell'interessato.

2. Alla luce di quanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, avendo il ricorrente validamente formalizzato l'atto abdicativo con dichiarazione sottoscritta dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244), in seguito alla ammissione dell'interessato alla cogestione dell'impresa.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nella misura di euro 500. PQM P.Q.M