Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prosecutor's withdrawal before substantive review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore generale withdrew the cassation appeal against the acquittal of the accused for fraudulently induced bankruptcy. The court declared the appeal inadmissible de plano because the withdrawal occurred before any substantive examination of the three alleged grounds. Consequently, the original acquittal by the Court of Appeal remains in effect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible de plano if the prosecutor withdraws the appeal before the court examines the merits of the grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
erale presso Corte d'appello di Firenze nel procedimento a carico di: Alessandrí Lapo nato a Firenze il 15/03/1971 avverso la sentenza del 22/01/2026 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 22 gennaio 2026 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del 9 novembre 2021 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Firenze aveva assolto Lapo Alessandri dalle imputazioni di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, perché il fatto non sussiste.
2. Avverso il provvedimento di appello il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). In particolare, sono stati dedotti: la violazione dell'art. 40, comma 2, cod. pen. (primo motivo), il vizio di motivazione - da considerarsi pure apparente - in ordine alla valutazione dell'avviamento (secondo motivo), la violazione della legge penale con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo (terzo motivo).3. Il medesimo Procuratore generale in data 17 febbraio 2026 ha rinunciato al ricorso (pervenuto a questa Corte unitamente alla detta rinuncia). L'impugnazione, dunque, deve essere dichiarata inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.) de plano (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.). P.Q P.Q.MDEPOSITATO IN CANCELLERIA ogal 8 G I U 2026 IL 'CANCELLIERE ESPERTO 5 ina BiJmnte 2