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Sentenza — n. 22538/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls confiscation order due to lack of specific reasoning regarding seized assets.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22538/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment regarding the confiscation of assets while upholding the acquittal on the main charges. The defense argued that the lower court failed to provide specific reasoning for confiscating seized business assets and bank relations that were not directly linked to the crimes. The court agreed, ruling that confiscation requires an independent and explicit justification, which was entirely omitted in the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 240, comma 2, cod. pen.: Confiscation orders must be supported by specific, autonomous reasoning detailing the nature of the assets and the legal basis for their ablation, as mere assertions or implicit references to unreasoned prior decisions are insufficient.

Parole chiave

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confiscation of assets lack of reasoning seized property procedural defect Corte di Cassazione art. 606 c.p.p. art. 240 c.p. beni sequestrati

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
pen.), con il quale ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 240, comma 2, cod. pen.
art. 110 cod. pen
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Testo completo

osto da: Granata Felice nato a Villaricca il 31/10/1966 avverso la sentenza del 26/11/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini; letta la requisitoria presentata dal Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione Fabiola Furnari, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla confisca;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 26 novembre 2025 la Corte di appello di Napoli, per quel che qui rileva, in riforma della pronuncia emessa il 26 marzo 2024 dal Tribunale di Napoli, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti Felice Granata (e di Davide Barbato) in ordine al delitto aggravato di violenza privata e minaccia (art. 110 cod. pen.) (artt. 610, 612 cod. pen. e 7 dl. 13 maggio 1991, 1n. 152 conv. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; capo D.), per difetto di querela, confermando nel resto la decisione di primo grado.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore di Felice Granata ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine alla conferma della confisca dei beni nella disponibilità dell'imputato, attinti da sequestro nel 2014 e non inerenti ai delitti in discorso, la cui confisca già la sentenza di primo grado aveva disposto senza motivare.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Fabiola Furnari, ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, rilevando un difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla conferma della confisca.

4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. La sentenza di primo grado si è limitata a disporre la confisca di quanto in sequestro, in forma meramente assertiva, senza argomentare e senza neppure indicare la tipologia dei beni ancora sottoposti alla misura cautelare (che ha attinto beni aziendali, rapporti bancari e beni mobili registrati; cfr. provvedimento G i.p. del Tribunale di Napoli del 26 novembre 2014). La sentenza impugnata, oltre ad aver ritenuto il difetto della condizione di procedibilità, argomentando al riguardo, nulla ha esposto - né in dispositivo né in motivazione - sui beni in sequestro, la cui confisca ha confermato in dispositivo (con la formula «conferma nel resto»), senza fornire alcuna giustificazione della statuizione ablativa e senza che consti quali siano i beni oggetto di essa (il che non consente di comprendere neppure se ricorra un'ipotesi di confisca obbligatoria, segnatamente ex art. 240, comma 2, cod. pen.).

Dunque, in parte qua è stato del tutto omessa la motivazione; e ciò quantunque la confisca richieda, per l'appunto, una specifica e autonoma giustificazione, non potendo essere disposta o mantenuta in forza di formule di stile o di richiami impliciti ad una decisione priva, a sua volta, di apparato argomentativo.

5. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame sul punto. 2 P.Q.M