Italian Court dismisses appeal against detention order for drug association leader citing generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to maintain Antonio Romano's detention in prison. Romano argued that his role in the drug ring was not absolute and that home detention was sufficient given his past compliance. The court rejected these claims as generic and failed to demonstrate specific flaws in the trial judge's factual assessment of his dangerousness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 cod. proc. pen.; Appeals against detention orders are inadmissible if they merely offer alternative factual scenarios without identifying specific argumentative deficiencies or manifest illogicality in the lower court's reasoning regarding the necessity of the measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Brunetti Pierri;sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreGenerale Fabrizio Vanorio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;sentite le conclusioni dell’avv. Gianfrancesco Castrignanò, che si è riportato aimotivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.RITENUTO IN FATTO1. L’ordinanza impugnata è stata deliberata il 15 gennaio 2026 dalTribunale di Lecce, che, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato ladecisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, che avevaapplicato nei confronti di Antonio Romano la misura cautelare della custodia incarcere per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di unaserie indeterminata di delitti di acquisto, vendita e detenzione illecita di sostanzestupefacenti, diretta da Tobia Parisi.In particolare, l’indagato era uno dei più stretti collaboratori di Tobia Parisinello smistamento della droga alla rete di spacciatori, nello stoccaggio dellasostanza stupefacente e nella gestione dei proventi dell’attività illecita.2.
Antonio Romano ha presentato ricorso avverso detta decisione, con ilministero del proprio difensore di fiducia.3. Il primo e unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge, mancanzae manifesta illogicità della motivazione, per quanto concerne il profilo attinentealle esigenze cautelari e quello relativo alla scelta della misura cautelare daapplicare in concreto.In particolare, il ricorrente assume che l’ordinanza impugnata avrebbeancorato il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione al ruolo di assolutapreminenza rivestito dallo stesso in seno all’associazione e alla sussistenza dimolteplici misure cautelari, anche per reati in materia di sostanze stupefacenti,esistenti a suo carico, ma il primo elemento indicato sarebbe erroneo e del tuttosganciato dalle emergenze investigative e il secondo pure sarebbe erroneo, dalmomento che Antonio Romano, alla data di esecuzione dell’ordinanza cautelareper i fatti-reato qui in esame, era destinatario unicamente di altra ordinanzacautelare emessa in data 8 luglio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Brindisi, per reati di violenza privata e di lesioni personali, applicativadegli arresti domiciliari.Il ricorrente aggiunge, inoltre, a ulteriore riprova dell’insussistenza nel casodi specie di un pericolo attuale di recidiva, che i fatti in contestazione risalgono acinque anni fa, che i precedenti penali esistenti a suo carico sono risalenti neltempo e che la misura cautelare degli arresti domiciliari in corso nei suoi confrontial momento dell’applicazione di quella della custodia in carcere era sempre statarispettata.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.
L’unico motivo di ricorso relativo alla sussistenza delle esigenze cautelarie all’adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere è generico.È opportuno precisare che il Collegio accede alla giurisprudenza di questaCorte secondo cui il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto ⎯ fondato cioè su elementireali e non ipotetici ⎯ ma anche attuale, nel senso che possa formularsi unaprognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensionetemporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dallemodalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizionidi vita ovvero di quelle "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o dicontesto, che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva.Tale orientamento non reputa che la valutazione prognostica si estenda allaprevisione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà delgiudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv 282991-01;
Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv 282891-01; Sez. 5, n. 33004 del03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216 – 01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep.2017, Verga, Rv. 269684 – 01; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977– 01; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994 - 01).Nell’ambito di questo filone, si è altresì precisato (cfr. Sez. 2, n. 53645 cit.)che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo direcidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente.Deve, infine, rammentarsi - sempre in via preliminare – che, ribadendoun'opzione interpretativa risalente nel tempo (cfr.
Sez. 6, n. 53028 del06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576), la più recente giurisprudenza, cui il Collegiointende dare continuità, ha confermato che pur se per i reati di cui all'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delleesigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma dicui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un'esegesi costituzionalmente orientatadella stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ovesi tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagatosintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli"elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lostesso art. 275, comma 3, del codice di rito (cfr.
Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024,Tavella, Rv. 286202).Peraltro, il provvedimento impugnato si colloca nell'alveo del consolidatoorientamento — che va qui ribadito — che, in tema di misure cautelari riguardantiil reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi dipericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima deireati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituentiespressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimentonei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula,pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorsoè solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è diper sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delleesigenze cautelari di cui all'all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (cfr.
Sez. 3, n.16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01).Ciò premesso, facendo corretta applicazione di tali principi, la decisioneimpugnata spiega, esaustivamente e correttamente, senza incorrere in alcunaillogicità, le ragioni per le quali sia necessario il mantenimento della misura.In particolare, il giudice del gravame cautelare ravvisa la sussistenza di unconcreto, oltre che attuale, pericolo di reiterazione, desumibile dalle modalità edalle circostanze del fatto, che denotano una certa organizzazione, anche inconsiderazione dello stretto contatto di Antonio Romano con Tobia Parisi,quest’ultimo inserito ai vertici dell’ala operante a Mesagne della Sacra CoronaUnita, associazione di tipo mafioso di cui quella in esame costituisce un “bracciooperativo”, e dalla personalità negativa del ricorrente, sottoposto, in epocarecente, alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per la durata di annitre (in data 15 aprile 2025, dopo essere stato destinatario inutilmente dell’avvisoorale del Questore in data 16 settembre 2023), destinatario, sempre in epocarecente, di ordinanze cautelari di tipo custodiale per reati di lesioni personali e diviolenza privata (in data 20 agosto 2024 e in data 9 gennaio 2025) nonché perreati in materia di stupefacenti (in data 11 luglio 2024) e tratto in arresto per reatiin materia di stupefacenti (in data 22 dicembre 2023, allorquando veniva sorpresocon ben n. 23 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish per un pesocomplessivo di grammi 20).L'ordinanza impugnata non ha, dunque, trascurato la rilevanza del cd. "temposilente" ai fini della concretezza e dell’attualità del pericolo di reiterazione di reatidello stesso genere.Il giudice del gravame cautelare ha anche ritenuto la custodia in carcerel’unica misura idonea a fronteggiare le esigenze cautelari e, in particolare acontenere il pericolo della reiterazione criminosa, tenuto conto che, soprattuttonell’ambito di un contesto associativo, sia l’attività di cessione illecita, sia ilmantenimento dei rapporti con gli altri sodali sono condotte che potrebbero essereposte in essere tranquillamente dal proprio domicilio.Tali elementi, ritenuti dirimenti dai giudici di merito, sono stati valorizzati, conmotivazione immune da censure e sono stati posti a fondamento dell’affermatainaffidabilità dell’indagato.A fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica e inlinea con i principi di diritto summenzionati, le argomentazioni difensive risultanoaspecifiche e, comunque, fondate su una differente comparazione dei significatidimostrativi da assegnare agli elementi già valutati dal Tribunale finalizzata apervenire a una diversa e più favorevole prognosi in tema di pericula libertatis.In particolare, il ricorrente insiste nella richiesta di insussistenza di esigenzecautelari attuali e in quella, subordinata, di sostituzione della misura cautelaredella custodia in carcere, affermando genericamente che Antonio Romano nonrivestiva un ruolo di assoluta preminenza nell’associazione, aggiungendo sempregenericamente che il ricorrente, alla data di esecuzione dell’ordinanza cautelareper i fatti-reato qui in esame, era destinatario unicamente di altra ordinanzacautelare emessa in data 8 luglio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Brindisi, per reati di violenza privata e di lesioni personali, applicativadegli arresti domiciliari e omettendo di confrontarsi criticamente con gli ulteriorielementi evidenziati nell’ordinanza impugnata e, in particolare, con l’arrestodell’indagato per reati in materia di stupefacenti avvenuto in data 22 dicembre2023 e con la possibilità per Antonio Romano, in corso di arresti domiciliari, dicontinuare a svolgere attività di spaccio e mantenere i rapporti con gli altri sodali,nonostante tali elementi siano stati, come detto, correttamente e congruamentevalorizzati, in uno agli altri elementi sintomatici della personalità negativa delricorrente, dal Tribunale nel provvedimento impugnato, quale indice dellarefrattarietà all’osservanza delle regole.Il ricorso, in definitiva, oppone al ragionamento del provvedimentoimpugnato uno alternativo, in cui elementi dal Tribunale ritenuti recessiviassumono preminenza, senza però l’individuazione delle specifiche carenzeargomentative necessarie per l’integrare il vizio di legittimità denunciato.Anche le censure relative ai criteri di scelta della misura sono generiche eversate in fatto.Il Tribunale ha motivato in modo specifico sull’inidoneità degli arrestidomiciliari, evidenziando il concreto rischio che l’indagato possa approfittare deimargini di libertà personale per riallacciare i contatti con l’ambiente criminale.La valutazione sulla capacità di autodisciplina del ricorrente esull’adeguatezza della singola misura costituisce un giudizio di fatto, insindacabilein sede di legittimità se sorretto, come nel caso di specie, da motivazione congruae non palesemente illogica.Anche su questo punto, il ricorso contestata il valore dimostrativo assegnatoai vari elementi, senza però riuscire a individuare profili di manifesta illogicità ocarenze argomentative nella motivazione contestata.2.
Non confrontandosi in alcun modo con il provvedimento impugnato, che,come visto, è congruamente e adeguatamente motivato, il proposto ricorso deveritenersi inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 20/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Brunetti Pierri Grazia Rosa Anna Miccoli