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Sentenza — n. 22518/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming trial court altered facts regarding simulated car rental contracts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22518/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of arrest at home. The defendant argued the trial court incorrectly recharacterized his conduct from being an 'intraneus' to an 'extraneus' in simulated rental agreements, violating procedural norms. The court rejected this, finding the essential factual nucleus of the alleged crime remained consistent with the initial indictment and that the specific legal characterization did not prejudice the defendant's rights.

Regesto Legislator

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Art. 178 cod. proc. pen.; Art. 512-bis cod. pen.: A modification of the factual characterization by the trial court does not render an appeal inadmissible if the essential nucleus of the alleged crime remains substantially consistent with the initial indictment and the defendant's rights are not prejudiced.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal simulated rental contracts factual characterization conspiracy in money laundering procedural violation claim detentore di veicolo contratto di compravendita di veicoli guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 178 cod. proc. pen.
Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di normeprocessuali, in relazione all’art. 178 cod.
Art. 110 cod. pen.
Art. 512-bis cod. pen.
Ebbene, tale condotta puòconfigurare il concorso nel reato previsto dall’art. 512-bis cod. pen., atteso chel’attribuzione fittizia della titolarità di un bene può essere realizzata anche“coprendo” l’acquisto del bene, cioè mantenendolo formalmente intestato alprecedente proprietario.2.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende,che deve determinarsi in euro 3.000,00.
art. 512-bis cod. pen
Ebbene, tale condotta puòconfigurare il concorso nel reato previsto dall’art. 512-bis cod. pen., atteso chel’attribuzione fittizia della titolarità di un bene può essere realizzata anche“coprendo” l’acquisto del bene, cioè mantenendolo formalmente intestato alprecedente proprietario.2.
art. 178 cod. proc. pen
Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di normeprocessuali, in relazione all’art. 178 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende,che deve determinarsi in euro 3.000,00.
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Testo completo

l riesame di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che hachiesto di rigettare il ricorso;udite le conclusioni dell’avv. Antonietta Madore, per il ricorrente, che ha chiestodi accogliere il ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa il 9 dicembre 2025, il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato a Gullotta Claudio la misuracautelare degli arresti domiciliari, per il reato di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1cod. pen.Con provvedimento del 9 gennaio 2026, il Tribunale di Napoli – Sezioneriesame –, nel rigettare il ricorso proposto dall’indagato, ha confermato ilprovvedimento cautelare.Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal Tribunale, l’indagatosarebbe responsabile del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., in concorso conDiano Luigi (affiliato al clan camorristico Amato-Pagano), per avere consentito(mediante la stipula di contratti di noleggio simulati) a quest’ultimo di averel’effettiva disponibilità dell'auto “Audi RS 3”, con targa tedesca HAL FC340, senzaapparirne come proprietario.

Fatto commesso al fine di eludere le disposizioni inmateria di misure di prevenzione e al fine di agevolare la commissione del reatodi riciclaggio o reimpiego. Con «l'aggravante di aver commesso il fatto, al fine diagevolare l’associazione camorristica denominata clan Amato-Pagano».2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del propriodifensore.2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di normeprocessuali, in relazione all’art. 178 cod. proc. pen.Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dato una «diversaconnotazione» al fatto materiale, ricostruendo la condotta tenuta dal Gulotta intermini «difformi rispetto a quelli enunciati nell'incolpazione provvisoria, redattadal pubblico ministero e assunta dal Giudice per le indagini preliminari a base delprovvedimento cautelare».

Infatti, mentre il pubblico ministero avrebbe connotato«la condotta materiale tenuta dal ricorrente quale intraneus, intestatario fittiziodel bene (intestato a una società ritenuta a lui attribuibile), acquistatodall'interposto Diano, con le proprie provviste», il Tribunale avrebbe attribuito alGullotta «un diverso comportamento, ritenendolo un extraneus, diverso sia daltitolare occulto che dal prestanome, che si rendeva disponibile a mantenere ladetenzione del veicolo per conto del primo, sulla base di un previo accordo conl’intraneus, tale da agevolare l'intestazione fittizia».Tale modifica, a parere del ricorrente, non sarebbe consentita, «spettandotale potere di impulso esclusivamente al pubblico ministero».2.2.

Con il secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione agli artt. 110 e 512-bis cod. pen.Rappresenta che: «la detenzione del veicolo da parte del Gulotta è certamenteantecedente all'utilizzazione dello stesso da parte del Diano»; «il presuntointerposto effettuava pagamenti mensili al Gulotta, trasferiti poi alla societàproprietaria, come anticipi sul futuro acquisto dell'autoveicolo»; «solo quando ladetenzione dell'Audi da parte della Word Rent CARS s.r.l. era già in corso, il Dianoaveva iniziato ad utilizzarla quale mero locatario, manifestando solosuccessivamente l'intenzione di acquistarla»;

«si tratterebbe di una sorta dicontratto di locazione con patto di futura vendita, vendita tra l'altro maieffettuata». Invero, «nonostante gli sforzi, il Diano, con l'aiuto del Vastarelli, nonera riuscito a trovare un fiduciario cui intestare il veicolo per effettuare il passaggiodi proprietà».Secondo il ricorrente, non vi sarebbero gli elementi costitutivi della fattispeciecontestata. Invero, non si era «mai giunti alla fittizia intestazione del veicolo …, inquanto, nonostante gli sforzi del Diano, questi non era riuscito a trovare, primadel suo arresto, un soggetto disposto a fargli da prestanome».CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Il ricorrente, in sostanza, lamenta il fatto che, mentre nell'incolpazioneprovvisoria l'indagato (o comunque una società ritenuta a lui attribuibile) sarebbestato descritto come intestatario fittizio del veicolo, nella ricostruzione delTribunale, invece, l'auto rimaneva intestata formalmente alla società tedesca “FCAuto GmbH” e l'indagato provvedeva a stipulare i fittizi contratti di noleggio, indel veicolo.Ebbene, in primo luogo, va rilevato che il procedimento è nella fase delleindagini, di per sé fluida, perché aperta alla esatta configurazione del fatto.Va, poi, rilevato che il fatto ritenuto dal Tribunale, nei suoi elementi essenziali,risultava comunque descritto nell’incolpazione provvisoria, dove si imputava alGullotta di avere consentito a Diano Luigi, mediante la stipula di contratti dinoleggio simulati, l’effettiva disponibilità dell'auto “Audi RS 3”, con targa tedescaHAL FC340, senza apparirne come proprietario, al fine di eludere le disposizioni inmateria di misure di prevenzione e al fine di agevolare la commissione del reatodi riciclaggio o reimpiego.Al riguardo, va precisato che il Tribunale ha ricostruito i fatti nei seguentitermini:

Gullotta Claudio risultava svolgere l'attività di noleggiatore e/o subnoleggiatore di veicoli attraverso diverse società, a lui variamente riconducibili; gliaffiliati al clan Amato-Pagano utilizzavano abitualmente i veicoli delle societàriconducibili al Gullotta; tra le varie società del Gullotta attive nel settore delnoleggio dei veicoli, vi era anche la Word Rent CARS s.r.l. (società di cui la mogliedell’indagato, Montella Nunzia, risultava amministratrice e socia unica), attraversola quale era stato simulato il noleggio della Audi con targa tedesca a Diano Luigi;l’auto in questione risultava formalmente intestata alla “FC Auto GmbH”, societàtedesca riconducibile a Serra Maria; tale società tedesca era solita metterenumerosi veicoli a disposizione delle società gestite dall’indagato; tanto eraavvenuto anche con riferimento al veicolo in questione, risultando che attraversola Word Rent CARS s.r.l. era stato simulato il contratto di noleggio della vettura alDiano; presso l'abitazione di quest’ultimo era stato rinvenuto il contratto dinoleggio stipulato tra la società gestita di fatto dal Gulotta e Diano Luigi; ilcontratto rinvenuto non prevedeva costi per l’utilizzo e consentiva, altresì, lapercorrenza di chilometri illimitati; il contratto veniva rinnovato dalle parti ogniventicinque giorni.Essendo questa la ricostruzione operata dal Tribunale, risulta evidente che ilfatto ritenuto dal giudice del riesame, nel suo nucleo essenziale, risultasostanzialmente conforme a quello oggetto dell’incolpazione provvisoria.

Il nucleoessenziale dell’incolpazione provvisoria, invero, è costituito dal fatto di avereconsentito a Diano Luigi, mediante la stipula di contratti di noleggio simulati,l’effettiva disponibilità dell'auto “Audi RS 3”, con targa tedesca HAL FC340, senzaapparirne come proprietario, al fine di eludere le disposizioni in materia di misuredi prevenzione e al fine di agevolare la commissione del reato di riciclaggio oreimpiego. La circostanza che l’indagato abbia “concluso” tali contratti di noleggionon nella qualità formale di proprietario del veicolo, ma di amministratore di fattodella società che gestiva numerose auto della società tedesca proprietaria delveicolo non assume particolare rilevanza.

Tale circostanza, invero, non essendo indiscussione che l’indagato gestisse tramite le sue società auto formalmenteintestate alla società tedesca, non determina una trasformazione radicale, nei suoielementi essenziali, del fatto contestato e di certo non ha pregiudicato i diritti didifesa, che sono stati compiutamente esercitati, anche con riferimento ai profili inquestione, sia in sede di riesame che di ricorso per cassazione.1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.Il ricorrente, in sostanza, sostiene che il reato non si potrebbe configurarepoiché non vi sarebbe stata mai l'intestazione fittizia del veicolo, atteso che l'autoera rimasta sempre intestata formalmente alla società tedesca, poiché il Diano«non era riuscito a trovare, prima del suo arresto, un soggetto disposto a fargli daprestanome».Al riguardo, deve essere rilevato che all'indagato viene contestato il fatto diavere consentito al Diano, mediante la stipula di fittizi contratti di noleggio, ladisponibilità del veicolo, senza apparirne come il proprietario, in modo tale daeludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione e al fine di agevolare lacommissione del reato di riciclaggio o reimpiego.

Ebbene, tale condotta puòconfigurare il concorso nel reato previsto dall’art. 512-bis cod. pen., atteso chel’attribuzione fittizia della titolarità di un bene può essere realizzata anche“coprendo” l’acquisto del bene, cioè mantenendolo formalmente intestato alprecedente proprietario.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende,che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delleammende.Così deciso, il 10 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo Cirillo Rossella Catena