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Sentenza — n. 22514/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order for mafia associate due to lack of concrete risk assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22514/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to conduct a concrete, individualized assessment of his risk of reoffending or the suitability of less restrictive measures. The court rejected these generic complaints, noting the lower court properly evaluated the appellant's deep-rooted ties to the criminal clan and his poor personal history as reasons why detention was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 125, 274, 275 cod. proc. pen.; Art. 13, 27 Cost.: Appeals challenging preventive detention orders based on generic assertions of insufficient motivation or failure to balance rights are inadmissible if the lower court has provided concrete reasoning regarding the specific nature of the criminal association and the inappropriateness of alternative measures.

Parole chiave

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preventive detention mafia association inadmissible appeal concrete risk assessment less restrictive measures procedural violation extrema ratio principle capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 125 cod. proc. pen.
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e diinosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 125 cod.
Art. 274 cod. proc. pen.
Art. 275 cod. proc. pen.
e 13e 27 Cost.Sostiene che il Tribunale avrebbe escluso in modo apodittico l’idoneità dimisure meno afflittive, limitandosi a richiamare la presunzione di cui all’art. 275,comma 3, cod.
Art. 13 Cost.
Art. 27 Cost.
e 13e 27 Cost.Sostiene che il Tribunale avrebbe escluso in modo apodittico l’idoneità dimisure meno afflittive, limitandosi a richiamare la presunzione di cui all’art. 275,comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende,che deve determinarsi in euro 3.000,00.
Art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp.
artt. 275 cod. proc. pen
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e diinosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 275 cod. proc. pen.
art. 125 cod. proc. pen
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e diinosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 125 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende,che deve determinarsi in euro 3.000,00.
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Testo completo

del riesame di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa il 9 dicembre 2025, il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato a Vastarelli Gennaro la misuracautelare della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazioneper delinquere di stampo mafioso.Con provvedimento del 9 gennaio 2026, il Tribunale di Napoli – Sezioneriesame –, nel rigettare il ricorso proposto dall’indagato, ha confermato ilprovvedimento cautelare.2.

Ha proposto ricorso per cassazione il Vastarelli, a mezzo del propriodifensore, articolando quattro motivi di seguito enunciati negli stretti limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e diinosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 274 e 275 cod. proc.pen.Sostiene che il Tribunale avrebbe fondato il rigetto dell’istanza su un «merorichiamo alla natura del reato associativo contestato, alla presunta intraneità delricorrente al sodalizio», senza procedere ad alcuna valutazione concreta, attualee individualizzata delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo direiterazione.Assume che l’ordinanza impugnata ometta di indicare elementi recentisintomatici di pericolosità, trascuri la posizione personale dell’indagato e lapossibilità di applicare misure meno afflittive.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e diinosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 275 cod. proc. pen. e 13e 27 Cost.Sostiene che il Tribunale avrebbe escluso in modo apodittico l’idoneità dimisure meno afflittive, limitandosi a richiamare la presunzione di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen., senza svolgere alcuna concreta valutazione sullapossibilità di applicare misure meno afflittive. Assume che l’ordinanza ometta diindicare le ragioni dell’inidoneità degli arresti domiciliari, né spieghi in che modo ilricorrente potrebbe continuare a delinquere, se sottoposto a regime cautelare2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e diinosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 125 cod. proc. pen.Sostiene che il Tribunale avrebbe rigettato l’istanza senza esaminare néconfutare gli elementi offerti dalla difesa, in particolare la documentazionesulla loro incidenza in ordine all’attualità delle esigenze cautelari e alla possibilitàdi applicare misure meno afflittive. Il Tribunale non avrebbe dedicato «una solariga alla valutazione di tali elementi».2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 13 e 27Cost.Sostiene che l’ordinanza impugnata si porrebbe «in aperto contrasto con ilprincipio – di rango costituzionale e sovranazionale – secondo cui la limitazionedella libertà personale può essere disposta solo quale extrema ratio, allorquandoogni altra misura risulti inadeguata a fronteggiare le esigenze cautelari».Il Tribunale avrebbe disposto la custodia cautelare in carcere senza alcuneffettivo bilanciamento tra le esigenze cautelari e il diritto alla libertà personale.

Ilricorrente assume che la misura sia stata applicata in via sostanzialmenteautomatica, sulla sola base del titolo di reato, senza dimostrare né l’attualità delpericolo né l’impossibilità di ricorrere a provvedimenti meno afflittivi.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.I quattro motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente,essendo tutti relativi alle esigenze cautelari – sono inammissibili.Il ricorrente, invero, contesta il provvedimento impugnato, nella parte relativaalle esigenze cautelari, formulando delle censure generiche e assertive, senzaconfrontarsi con le argomentazioni spese dal Tribunale e senza tenere conto delladoppia presunzione relativa operante in materia.Con specifico riferimento a tale profilo, dall’ordinanza impugnata, emerge che,nel caso in esame, non solo non vi era alcun elemento dal quale potere desumerela recisione dei legami tra l’indagato e il sodalizio criminale, ma pure che glielementi significativi della partecipazione al clan erano anche recenti.Il Tribunale, in ogni caso, si è fatto carico di argomentare in ordine allapossibilità di applicare misure meno afflittive, evidenziando come esserisulterebbero del tutto inidonee a interrompere «gli stabili e atavici legamicamorristici e familiari» tra il Vastarelli e la consorteria criminale di appartenenza.Sotto tale profilo, ha evidenziato non solo la pessima personalità dell’indagato,evidenziata dai suoi precedenti penali, ma anche la precedente condanna per ilmedesimo reato associativo, che non era stata sufficiente a “spezzare” il legametra il Vastarelli e il clan.Va, infine, rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ilTribunale ha esaminato la documentazione prodotta dalla difesa, relativaall’attività lavorativa svolta dall’indagato, ritenendola scarsamente significativa,impedito a Vastarelli Gennaro di porsi a disposizione del clan».2.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende,che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 10 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo Cirillo Rossella Catena