Sentenza — n. 22503/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA08/19973. Nisi Leonardo nato a Napoli il 08/03/19844. Virenti Antonietta nata a Napoli il 20/07/1958avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleStefano Tocci, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi;uditi i difensori, avv. Monica Margotti e Isidoro Spiezia per Antonietta Virenti,che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 599-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 648 cod. pen, art. 69 cod. pen, art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 22503/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).Peraltro non viene spiegato quali specifiche circostanze, emergenti dagli atti,sarebbero idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimoda parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, se non la asserita analogia diposizione rispetto ad altro soggetto che è argomento incongruo e non pertinente.4. Il ricorso di Leonardo Nisi è manifestamente infondato.L'imputato, che ha aderito al concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc.pen., denuncia ora l'illegalità della pena, determinata con il suo stesso consenso,per inosservanza dell'art. 63, comma quarto, cod. pen.La censura è palesemente destituita di fondamento non solo perché va esclusal'illegalità della pena pattuita (cfr.
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08/19973. Nisi Leonardo nato a Napoli il 08/03/19844. Virenti Antonietta nata a Napoli il 20/07/1958avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleStefano Tocci, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi;uditi i difensori, avv. Monica Margotti e Isidoro Spiezia per Antonietta Virenti,che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO1.
Con la sentenza impugnata, per quanto qui interessa, la Corte di appello diNapoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado pronunciata all'esito digiudizio abbreviato, ha confermato la condanna di Gaetano Della Porta, Salvatorebis cod. pen. (capo 1) e/o relativi delitti scopo di carattere estorsivo (capi 19 e20), maturati nell'ambito del clan Mazzarella operante in vari quartieri della cittàdi Napoli, nonché in alcuni Comuni vesuviani; mentre ha ridotto, per tutti, iltrattamento sanzionatorio, recependo, per alcuni imputati, gli accordi raggiuntidalle difese con il Procuratore generale ex art. 599-bis cod. proc. pen.In particolare:- nei confronti di Gaetano Della Porta, rinunciante ai motivi di appello sullainutilizzabilità delle intercettazioni e sulla responsabilità, è stata confermata lacondanna per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1),con riduzione della pena a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche; mentre non è stato accolto il motivo sulla esclusione della circostanzaaggravante dell'associazione armata (art. 416-bis, quarto comma, cod. pen.);- nei confronti di Salvatore Ferraiuolo (riconosciuto colpevole dei delitti di cuiai capi 1 e 20) e Leonardo Nisi (condannato per i reati di estorsione aggravata dicui ai capi 19 e 20) è stato accolto il concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen.;- nei confronti di Antonietta Virenti è stata confermata la condanna perl'appartenenza, con ruolo apicale, all'associazione mafiosa di cui al capo 1);l'imputata ha beneficiato di una riduzione di pena a seguito del riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche.2.
Avverso l'indicata decisione ricorrono Gaetano Della Porta, Salvatore3. Gaetano Della Porta articola due motivi.3.1. Con il primo contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del viziodi motivazione, il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen.Detta aggravante può essere imputata al singolo partecipante all'associazionemafiosa solo in presenza di un coefficiente di colpevolezza, profilo non esaminatodalla Corte di appello rispetto alla posizione del ricorrente.3.2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che è totalmente mancantela motivazione sulla entità della pena.4.
Salvatore Ferraiuolo propone un unico motivo con il quale denuncial'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, lett. b), cod.proc. pen.La Corte di appello avrebbe omesso di rilevare una causa di non punibilità exart. 129 cod. proc. pen. ricavabile dalla sovrapponibilità del ruolo ricoperto dalricorrente con quello assunto da Bilotti, assolto dalla medesima imputazione perla quale Ferraiuolo è stato, invece, condannato.5. Leonardo Nisi sviluppa un unico motivo volto a lamentare l'illegalità dellapena applicata per violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen.Secondo la difesa, in presenza di due circostanze aggravanti ad effettospeciale (quali quelle di cui all'art. 629, secondo comma e art. 416-bis.1, primocomma, cod. pen.), l'aumento di pena applicabile per la circostanza meno grave(nella specie quella prevista dall'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.), non puòsuperare la misura di un terzo ex art. 63, quarto comma, cod. pen.; mentre inbase all'accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., recepito in sentenza, èstato applicato, a tale titolo, un aumento della metà, da ritenersi illegale.6.
Antonietta Virenti formula quattro motivi, di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione.6.1. Il primo denuncia vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilitàdell'imputata in ordine al delitto associativo di cui al capo 1).6.1.1. L'incongruenza dell'apparato argomentativo risulta evidente dall'incipitdella sentenza, lì dove si delinea la figura della Virenti come un capo clan cheassume le redini del sodalizio, in maniera defilata, ma autorevole, avvalendosidell'ausilio dei nipoti Salvatore Basile e Ciro Mazzarella.La sentenza impugnata cade in contraddizione quando valorizza l'apportodichiarativo dei collaboratori di giustizia per assegnare alla ricorrente il ruolo di"vero capo del clan Mazzarella" sin da epoca risalente, in aperto contrasto sia conlo stato di incensuratezza della ricorrente sia con il capo di imputazione che faassurgere la Virenti ai vertici dell'organizzazione mafiosa solo a partire dalla mortedel marito e in costanza della detenzione del figlio.Incoerente è poi l'omessa valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratoreSalvatore Giuliano, il quale difficilmente non avrebbe avuto contatti con l'imputatase davvero la stessa avesse ricoperto il ruolo di capo.Residuano, allora, le dichiarazioni della collaboratrice Rosaria Liguori, le qualida sole sono insufficienti a sostenere l'affermazione di responsabilità, soprattuttose si considera che i giudici di merito hanno omesso di vagliarne l'attendibilitàestrinseca e intrinseca.6.1.2.
La censura prosegue con l'esame delle conversazioni intercettate, cheanalizza in maniera specifica e delle quali contesta l'idoneità a suffragare l'ipotesiaccusatoria, per: i travisamenti di significato e interpretazione; l'omessa rispostaalle obiezioni difensive; la mancata valorizzazione di quei colloqui dimostratividella "assoluta estraneità della Virenti all’organizzazione criminale".6.2. Il secondo motivo lamenta la mancanza "grafica" di motivazione sullarichiesta di qualificare la condotta ai sensi dell'art. 648 cod. pen.6.3. Il terzo fa valere analogo vizio in relazione alla qualifica di capo epromotore della associazione mafiosa.6.4.
Il quarto motivo deduce difetto di motivazione in relazione alla produzionedocumentale effettuata all'udienza del 27 giugno 2025.Si tratta della sentenza pronunciata dal giudice per l'udienza del Tribunale diNapoli all'udienza del 23 febbraio 2024 che ha dichiarato Michele Mazzarella,Salvatore Basile e Ciro Mazzarella colpevoli del reato di cui agli artt. 416-bis commiprimo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, cod. pen.L'affermazione di colpevolezza deve ritenersi "irrevocabile in punto di fattovalenza decisiva circa la posizione della Virenti in merito sia alla richiesta diassoluzione, sia di riqualificazione del fatto-reato come proposta ai punti 3) e 4)dell'appello.Tale decisione pone Michele Mazzarella, Salvatore Basile e Ciro Mazzarella alvertice del "clan Mazzarella" dal 2017 "con condotta perdurante"; il che consentedi escludere la responsabilità della ricorrente per la medesima condotta, nelmedesimo contesto storico- temporale.Nello stesso senso depongono le dichiarazioni del collaboratore CristianoPiezzo confluite in quel procedimento e riportate nella motivazione della sentenzadel giudice per l'udienza preliminare.7.
Si è proceduto a discussione orale su richiesta dei difensori degli imputati.CONSIDERATO IN DIRITTO1. I ricorsi di Gaetano Della Porta, Salvatore Ferraiuolo, Leonardo Nisi sonoinammissibili.Il ricorso di Antonietta Virenti è infondato.2. Il ricorso di Gaetano Della Porta è generico e manifestamente infondato.2.1. Il primo motivo, che contesta il riconoscimento della circostanzaaggravante dell'associazione armata, è manifestamente infondato.La giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che la circostanzaaggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, quarto comma,cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che, pur non avendone effettivaconsapevolezza, ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati, perl'accertamento del quale ben può assumere rilievo il fatto notorio della detenzionedi strumenti di offesa in capo ad un determinato sodalizio mafioso, a condizioneche detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti - quali fatti di sangueascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioniod altre fonti - di cui il giudice deve specificamente dare conto nella motivazionedel provvedimento (Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, del 2018, Di Majo, Rv.272403 - 01).Nella specie la Corte di appello ha messo in evidenza non solo che il clanMazzarella disponeva di armi, ma che tale disponibilità era stata resa "pubblica" inoccasione delle "stese" (scorribande in armi) del 9 e del 31 marzo 2018, oggettodei capi 2) e 3) dell'imputazione (ampiamente descritte al paragrafo 5, pagine 50e ss. della sentenza di primo grado).Il che vale a dimostrare, quantomeno, una ignoranza colpevole.2.2.
Il secondo motivo, afferente alla eccessiva severità della pena, èintrinsecamente generico e manifestamente infondato.La pena per il delitto associativo è stata determinata in corrispondenza delminimo edittale, l'aumento per la continuazione con reati già giudicati è statocontenuto (e ha comportato una sensibile riduzione della pena all'epoca inflitta conla sentenza irrevocabile di condanna), sicché la doglianza rimane del tuttoindeterminata.3. Il ricorso di Salvatore Ferraiuolo è inammissibile.L'imputato ha concordato la definizione del processo ai sensi dell'art. 599-biscod. proc. pen.L'unico motivo proposto non è consentito alla luce della modalità definitoriaprescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni,anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzionedell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto allaparte dall’art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice disecondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivicompreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinunciaall'impugnazione (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.273194;
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).Peraltro non viene spiegato quali specifiche circostanze, emergenti dagli atti,sarebbero idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimoda parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, se non la asserita analogia diposizione rispetto ad altro soggetto che è argomento incongruo e non pertinente.4. Il ricorso di Leonardo Nisi è manifestamente infondato.L'imputato, che ha aderito al concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc.pen., denuncia ora l'illegalità della pena, determinata con il suo stesso consenso,per inosservanza dell'art. 63, comma quarto, cod. pen.La censura è palesemente destituita di fondamento non solo perché va esclusal'illegalità della pena pattuita (cfr.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,Sacchettino, Rv. 283886 - 01), ma soprattutto perché i calcoli intermedi sonocorretti.I delitti di estorsione ascritti all'imputato presentano due circostanzeaggravanti: quella di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen. e quella di cuiall'art. 416-bs.1 cod. pen.Sono state riconosciute a favore di Nisi le circostanze attenuanti genericheche, correttamente, sono entrate in bilanciamento soltanto con la primaaggravante e non con la seconda.Difatti, in ragione della previsione contenuta all'art. 416-bis.1, secondocomma, cod. pen., l'aggravante mafiosa rientra nella categoria delle aggravantic.d. "privilegiate" o "rigide" che si sottraggono al giudizio ex art. 69 cod. pen.Nell'ipotesi in rassegna torna applicabile il principio sancito dalle Sezioni UniteCena (sentenza n. 42414 del 29/04/2021, Rv. 282096 - 01) a mente del quale lecircostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio dicomparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devonoessere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applicala pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata",senza tener conto delle stesse.A tale regola si è conformata la Corte di appello nell'accogliere il concordatotra le parti (cfr. pag. 13 sentenza impugnata).5.
Il ricorso di Antonietta Virenti è nel complesso infondato, pur presentandodiversi profili di inammissibilità, in quanto i motivi proposti costituiscono, per lagran parte, reiterazione di doglianze di merito già risolte dal giudice di appellooppure si risolvono in censure in fatto attinenti alla valutazione del materialeprobatorio.5.1. Il primo motivo, incentrato sulla condotta partecipativa, è infondato.5.1.1. La ricostruzione della vicenda e del ruolo di Antonietta Virenti si trovaampiamente esposta nella sentenza di primo grado, integralmente recepita dallasentenza di appello.Dalla piattaforma probatoria raccolta, costituita da intercettazioni edichiarazioni di collaboratori di giustizia, il giudice di merito ricava la struttura delclan Mazzarella con le sue articolazioni territoriali (paragrafo 12, pagg. 109 e ss.sentenza di primo grado), nonché la posizione assunta all'interno di esso daciascun affiliato (paragrafo 13).Il clan Mazzarella è un "cartello camorristico" composto da vari sottogruppiè il referente della zona della Maddalena;
Salvatore Barile sovrintende al RioneSant' Alfonso di Poggioreale (il c.d. "Connolo"); Ciro Mazzarella al quartiereMercato e alla zona c.d. "Sopra le Mura"; Salvatore Fido al quartiere di SanGiovanni.Tutti i sottogruppi agiscono sotto la direzione unitaria di Antonietta Virenti,figura apicale del clan, indicata come "a zia.I singoli sottogruppi, pur avendo una gestione contabile autonoma per ilmantenimento degli affiliati e dei detenuti, fanno confluire i proventi dellerispettive attività illecite nella "cassa comune" del clan, gestita da AntoniettaVirenti (in particolare, per il gruppo di Massimo Ferraiuolo, è Romaniello Giovanna,moglie di questi, a essere incaricata di consegnare alla ''zia" i proventi illecitisettimanali della Maddalena).La posizione della Virenti è esaminata e delineata nei termini seguenti (cfr.paragrafo 13.3. sentenza di primo grado, pagg. 180 e ss.).Moglie del defunto capoclan Vincenzo Mazzarella, classe 1956, nonché madredi Michele Mazzarella, classe 1971, evocata come "a zia", rappresenta il punto diriferimento di tutti gli affiliati al cartello camorristico della famiglia Mazzarella.Dopo la morte del coniuge (avvenuta nel novembre 2018) e durante il lungoperiodo di detenzione patito dal figlio (scarcerato nell'agosto 2020), la Virentiassume le redini della "confederazione" camorristica, facendosi coadiuvare dainipoti Salvatore Barile e Ciro Mazzarella, classe 1971.5.1.2.
Le censure formulate in ricorso si rivelano prive di fondamento.Tutte le questioni in fatto sono confutate dalla Corte di appello, con argomentilineari e coerenti (pagg. 18-21 sentenza impugnata).Non è ravvisabile alcuna contraddizione nella valorizzazione dell'apportodichiarativo dei collaboratori di giustizia che assegnano alla ricorrente il ruolo di"vero capo del clan Mazzarella" sin da epoca risalente (in realtà dal 2004 annodella detenzione del marito), dato che questa, evidentemente, era la percezionedei dichiaranti, non smentita né dallo stato di formale incensuratezza della Virenti,né dalla formulazione del capo di imputazione che circoscrive la contestazione dal2018 (anno della morte del marito) al 2020 (scarcerazione del figlio) per scelta delPubblico ministero.
E, nel rispetto di tale delimitazione temporale, si è pronunciatoil giudice di merito.Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, le dichiarazioni della coimputataRosaria Liguori sono specificamente valutate già dal giudice di primo grado nellaparte generale dedicata ai collaboratori di giustizia (paragrafo 4 pagg. 30 e ss.) epoi segnatamente analizzate, nei loro contenuti, al paragrafo 4.3.La doglianza si rivela, comunque, priva di specificità giacché non precisa qualielementi incrinerebbero la credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva dellaLiguori, peraltro a fronte di specifici e rilevanti elementi di riscontro esterno offertidal contenuto delle intercettazioni.A fronte di un panorama probatorio tanto ricco e articolato rimane priva dirilevanza la circostanza che il collaboratore Salvatore Giuliano non abbia mai avutosignificativi contatti con l'imputata.Infine deve ritenersi inammissibile la censura che mira a sottoporre a questocollegio una diversa lettura dei risultati delle intercettazioni, in quantol'interpretazione del compendio captativo costituisce questione di fatto, la quale sisottrae al sindacato di legittimità, se, come nella specie, risulta logica e coerente(Sez.
U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).5.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.È ovvio che, nell'affermare la responsabilità della Virenti per la condottaassociativa, il giudice di merito automaticamente respinge, per quelle stesseragioni, la richiesta di riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 648 cod. pen.5.3. Il terzo motivo, che contesta il ruolo apicale, è infondato.5.3.1. Il comma secondo dell’art. 416-bis cod. pen. prevede una autonoma,più grave, figura ritagliata su “coloro che promuovono, dirigono o organizzanol’associazione”.A parte il promotore, che qui non rileva, i ruoli tipizzati possono essere cosìdefiniti, sulla scorta della elaborazione giurisprudenziale e dei contributi dottrinari.La direzione compete a chi sta al vertice del sodalizio, lo comanda, loamministra impartendo le direttive perché vengano realizzati gli scopi sociali e, nelcaso di più cosche collegate tra loro, i preposti a ciascuna di esse.Si è riconosciuto ruolo direttivo anche a colui che abbia incarichi direttivi erisolutivi nella vita del gruppo criminale, nel suo esplicarsi quotidiano in relazioneai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Serio Nunzio,Rv. 280890 - 01), nella sovrintendenza alla complessiva gestione del sodalizio(Sez. 6, n. 9104 del 14/10/1997, dep. 1998, Arena, Rv. 211577 - 01 che hariconosciuto ruolo direttivo all'associato che autorizzava le attività di estorsionesul territorio, fissava l'entità delle somme da richiedere alle vittime, si recavapersonalmente a riscuotere le somme estorte a una società di rilevanza nazionale,imponeva alla stessa società l'assunzione fittizia dei figli).Il ruolo di organizzatore va assegnato, invece, a chi si incarica di una serie die delle regole di comportamento in maniera tale da assicurare maggior operativitàal sodalizio, fissazione di tempi e modalità per la realizzazione degli obiettivisociali, fornitura di mezzi ed indicazioni necessarie al riguardo) volte ad assicurarel’efficienza, la persistenza e lo sviluppo dell’associazione stessa.La posizione di organizzatore è stata riconosciuta al capo di un settore delle(Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476 - 03), nonché a colui che,sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi, esplica con autonomia lafunzione di curare il coordinamento dell'attività degli altri aderenti, l'impiegorazionale delle strutture e delle risorse associative, nonché di reperire i mezzinecessari alla realizzazione del programma criminoso (Sez. 6, n. 1793 del03/06/1993, dep. 1994, De Tommasi, Rv. 198579 - 01).La giurisprudenza rimarca che l'assunzione del ruolo deve obiettivamentemanifestarsi, almeno sotto l'aspetto sintomatico, divenendo così riconoscibile ericonosciuta, oltre che ab externo, nell'ambito del sodalizio e realizzando quindi uneffettivo risultato di assoggettamento interno (Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017,Abbinante, Rv 271482 - 01;
Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, dep. 2015,Terracchio, Rv. 262487).5.3.2. I giudici di merito hanno ricostruito la posizione apicale della Virenti,nel periodo storico oggetto di processo, in modo pienamente aderente ai principisopra ricordati, ritenendo provata l'assunzione effettiva, e riconosciutadall'esterno, del ruolo di capo da parte della Virenti per il fatto che: assumevatutte le decisioni di maggiore rilevanza strategica per l'associazione, ivi compresal'individuazione del Ferraiuolo quale referente del clan nella zona della Maddalena;dirimeva i contrasti tra i capi delle singole articolazioni territoriali; deteneva lacassa comune del clan.La decisione trova fondamento negli esiti delle intercettazioni (ampiamenteillustrati e vagliati dai giudici di merito, rappresentati in maniera parziale eselettiva nel ricorso) e nelle dichiarazioni dei collaboratori e in particolare dellaLiguori che assegna espressamente a Virenti tale carica.Le censure in fatto, già formulate in sede di appello, sono esaminate esmentite, senza cadute di logicità, dalla sentenza impugnata (pag. 21).5.4.
Il quarto motivo è infondato.La difesa lamenta l'assenza di vaglio in relazione alla produzione documentaleeffettuata all'udienza del 27 giugno 2025 avente ad oggetto la sentenzapronunciata dal giudice per l'udienza del Tribunale di Napoli all'udienza del 23febbraio 2024 che ha dichiarato Michele Mazzarella, Salvatore Basile e CiroMazzarella colpevoli del reato di cui agli artt. 416-bis commi primo, secondo, terzo,quarto, quinto e sesto, cod. pen.In sostanza, secondo la prospettazione difensiva, la decisione prodottaavrebbe messo in crisi l'affermazione di responsabilità della Virenti, in quanto, nelprocesso parallelo, il ruolo di capi clan, per il medesimo periodo storico oggettodel presente processo, viene attribuito al figlio e ai nipoti della ricorrente.Come è noto l'omessa valutazione di una emergenza documentale nondetermina alcuna nullità, ma può influire sulla correttezza logico-giuridica dellamotivazione del provvedimento, allorché la circostanza introdotta da quella provaassuma carattere decisivo, sia cioè in grado di scardinare il costruttoargomentativo del giudice di merito.Nella specie tale carattere di decisività difetta in toto, avuto riguardoall'inidoneità della sentenza in parola (emessa dal giudice per l'udienza delTribunale di Napoli all'udienza del 23 febbraio 2024) di incrinare le ragioni dellapresente decisione.Anzitutto si tratta di una sentenza di primo grado, insuscettibile di assumereefficacia di giudicato; e non può valere il richiamo alla mancata impugnazione, daparte di Michele Mazzarella, del punto concernente l'affermazione diresponsabilità, in quanto la tesi contrasta con le categorie giuridiche di"preclusione" e "giudicato" definite dalla Corte di cassazione sin dalla pronunciadelle Sezioni Unite Tuzzolino (n. 1 del 2000).In secondo luogo non è spiegato come il riconoscimento di ruoli apicali al figlioe ai nipoti della Virenti sia inconciliabile con l'assunzione di un ruolo organizzativoe di direzione da parte della donna, tanto più che: la posizione apicale di MicheleMazzarella è espressamente ricondotta ai periodi di libertà, e quindi non contrastacon quella della madre, che viene collegata proprio al lasso temporale didetenzione del figlio; la sentenza impugnata riconosce che la Virenti agiva anchecon l'ausilio dei nipoti Salvatore Basile e Ciro Mazzarella.6.
Al rigetto del ricorso di Antonietta Virenti segue condanna al pagamentodelle spese processuali.Dall'inammissibilità dei ricorsi di Salvatore Ferraiuolo, Leonardo Nisi, GaetanoDella Porta deriva la condanna al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MRigetta il ricorso di Virenti Antonietta, che condanna al pagamento delle speseprocessuali.Dichiara inammissibili i ricorsi di Ferraiuolo Salvatore, Nisi Leonardo, DellaPorta Gaetano, che condanna al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta Maria Morosini Rossella Catena