Italian Court dismisses appeal against mafia facilitation conviction citing sufficient evidence of intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeals by Antonio and Massimo Sfraga against their conviction for mafia facilitation. The court found that the lower court correctly identified the defendants' intent to support the criminal organization through intimidation and logistical control of transport routes. Consequently, the appeals were deemed inadmissible as they lacked merit and sought a re-evaluation of facts already established.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis cod. pen.; The aggravating circumstance of mafia facilitation requires specific intent to aid the organization's external activities, which is established by the defendant's will to facilitate the group's operations regardless of the ultimate social goals pursued.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
il 16/04/1973avverso la sentenza del 29/10/2024 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa SIMONETTACICCARELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.Udito il difensore, avvocato Bonsignore, nell'interesse del suo assistito Sfraga Antonio, che hachiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.Udito il difensore, avvocato Tranchida, per il ricorrente Sfraga Massimo Antonino, che si èriportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l'annullamento senza rinvio.Udito il codifensore di Sfraga Massimo Antonino, avvocato Pansini, che ha concluso chiedendol'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1.
La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento daparte della Corte di cassazione della precedente sentenza di appello, a sua volta giàemessa in sede di rinvio, ha confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoliche aveva dichiarato Antonio Sfraga e Massimo Antonino Sfraga penalmenteresponsabili per il delitto di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, e 513-bis cod. pen.,e all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991, n. 152, loro contestato al capo c) ter dell’imputazioneperché in concorso e previo accordo tra loro e con altri, con più azioni esecutive di unmedesimo disegno criminoso, avrebbero agito quali referenti del sodalizio “Cosa Nostra”e delle famiglie Riina e Provenzano, avvalendosi sia della forza di intimidazione delleorganizzazioni di stampo mafioso egemoni sui territori siciliani di riferimento, che diquella propria del sodalizio casalese che controllava, anche militarmente, la provincia diCaserta e parti delle limitrofe province di Latina e Napoli, assoggettando le attività diaccesso ai mercati ortofrutticoli delle aree citate alle regole fissate dalle citateorganizzazioni criminali, in base alle quali il trasporto su gomma tra i citati mercatiavrebbe potuto essere coperto solo dalla ditta di trasporti designata dai casalesi inaccordo con i referenti della mafia siciliana.
In particolare, i ricorrenti avrebberoimposto, in concorso con i referenti dell’impresa camorrista, la “Paganese Trasporti 2s.n.c.”, ovvero altra ditta designata dalla Paganese in accordo con gli Sfraga stessi,quale società di riferimento sulle tratte dalla Sicilia occidentale verso la Campania, ilLazio e altre zone del territorio nazionale. I ricorrenti avrebbero agito con le modalità dicui all’art. 416-bis cod. pen. e al fine di agevolare i sodalizi mafiosi e camorristi indicati.2. Il ricorso per cassazione nell’interesse di Antonio Sfraga si compone di un unicoarticolato motivo, che denuncia vizio di motivazione in relazione all’individuazione delcontributo concorsuale morale del ricorrente nel fatto di reato contestato, nonché inordine all’attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaboratore Costa, punti su cuisarebbero già intervenuti i due annullamenti della Corte di cassazione e su cui la Cortedi appello non avrebbe nuovamente offerto una motivazione soddisfacente.
La Corte diappello avrebbe nuovamente valorizzato, al fine di delineare il contributo concorsuale ditipo morale fornito dal ricorrente, esclusivamente condotte attribuibili al fratelloMassimo, nonché l’asserita vicinanza del ricorrente a Cosa Nostra, dunque elementiprivi di efficacia causale rispetto al fatto contestato. La Corte avrebbe infatti dovutoindicare da quali elementi emergerebbe la prova che il ricorrente abbia istigato orafforzato o agevolato il proposito criminoso degli amministratori della PaganeseTrasporti di imporre la propria società quale ditta incaricata in esclusiva dei trasporti trai mercati ortofrutticoli.Tuttavia, avrebbe in primo luogo richiamato elementi che dimostrerebbero solo lafrequentazione dello stesso ricorrente con esponenti della criminalità organizzata,circostanza su cui non vi sarebbe stata censura difensiva.
Tale affermazione sarebbetuttavia priva di fondamento, poiché anche a fronte dell’inidoneità di tale circostanza adimostrare il reato contestato la difesa avrebbe comunque sempre evidenziatol’archiviazione della posizione del ricorrente in relazione al reato di cui all’art. 416-biscod. pen. disposta nel 2005. Inoltre, la prima sentenza di annullamento della Corte dicassazione avrebbe sottolineato l’irrilevanza di tali elementi rispetto al reato di cuiall’art. 513-bis cod. pen. La Corte avrebbe poi valorizzato il contenuto di intercettazionidel 2008, da cui emergerebbe una sinergia tra Massimo Sfraga e Costantino Pagano, ein cui si alluderebbe ad un coinvolgimento di Antonio Sfraga; tuttavia, oltre a trattarsi diconversazione intercorsa tra terzi, dunque considerabile alla stregua di mero indizio,non sarebbe stato provato che il ricorrente sia stato effettivamente informato dalfratello di quanto discusso con il Pagano.
La Corte avrebbe infine valorizzato ledichiarazioni di Gianluca Costa, nonostante l’incertezza da questi palesata in meritoall’identità del fratello Sfraga che, secondo le dichiarazioni stesse, avrebbe preso partead una riunione con Costantino Pagano ed un fratello di Totò Riina. La Corte, sul punto,si sarebbe inammissibilmente sostituita al propalante nell’identificare tale partecipantenel ricorrente, colmando illogicamente il dubbio del Costa attraverso proprie 3supposizioni.3. Il ricorso nell’interesse di Massimo Antonino Sfraga si compone di due motivi.3.1 Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Cortedi appello non avrebbe colmato il vizio di motivazione censurato in sede diannullamento con rinvio, sia in punto di sussistenza e di individuazione dellemodalità del contributo concorsuale del ricorrente sia in punto di attendibilità delcollaboratore Gianluca Costa.
Le statuizioni della sentenza, infatti, non avrebberocomunque esplicitato comportamenti tipici di un consapevole ed effettivo contributocausale, né avrebbero giustificato la ritenuta congruenza tra la condotta contestata,che si sarebbe sviluppata “secondo lo schema proprio della minaccia larvata oambientale”, ed il reato consumato nel contesto indicato. La sentenza avrebbesopperito a tale lacuna operando valutazioni congetturali, quali la sussistenza di un“diktat” reso possibile dal sostegno offerto dagli Sfraga al Pagano in virtùdell’asserita caratura e potenza intimidatoria, sotto forma di imposizione“ambientale”, di Antonino Sfraga, con l’intermediazione operativa del fratelloMassimo Sfraga.
La sentenza non espliciterebbe le modalità di realizzazione delpresunto contributo causale e dell’efficacia dello stesso rispetto alle condotte postein essere dal Pagano, riservando così una responsabilità “da posizione” al ricorrente,peraltro incensurato e nei confronti del quale non sarebbe stata contestata neppureun’ipotesi di concorso esterno, come già dedotto. Non sarebbe poi spiegata laconcretizzazione del ruolo di intermediario attribuito a Massimo Sfraga. La Corteavrebbe affermato che dall’accordo camorristico-mafioso sarebbe derivato ilmutamento dei rapporti commerciali tra Pagano e i fratelli Sfraga ma anche uncambiamento dell’assetto dei rapporti di potere, come riferito dal collaboratoreGianluca Costa.
Tuttavia, nessuna delle aziende di trasporto in tesi danneggiatesarebbe stata operativa nella zona della presunta sfera di controllo dei fratelliSfraga, che anzi avrebbero piuttosto subito la forza intimidatrice del clan deicasalesi in occasione dell’estromissione della A.F.M. Autofrigo Marsala SocietàCooperativa, riferibile al Miceli, e limitata alle tratte verso i mercati non controllatidal Pagano. La Corte, dunque, nell’affermare che vi sarebbe stato un “pacificosubentro” del Pagano al Miceli grazie all’intimidazione diffusa, avrebbe obliterato talirisultanze, nonché la totale assenza di qualsiasi imposizione degli Sfraga comerisulterebbe dalle dichiarazioni degli imprenditori esaminati.In relazione alle dichiarazioni del collaboratore Gianluca Costa, il riscontro al narratorelativo all’incontro tra Pagano, uno dei fratelli Sfraga, e Gaetano Riina, sarebbestato individuato nella sentenza della Corte di appello di Napoli che ha condannatoGaetano Riina a titolo di concorso nel reato di cui al capo c-ter dell’imputazione, edalle dichiarazioni rese dal Costa in tale procedimento; la Corte avrebbe operato 4dunque una valutazione circolare, in rapporto a dichiarazioni peraltro sopraggiunterispetto a quelle rese dal Costa nell’interrogatorio del 2010.
Il collaboratore nonsarebbe poi riuscito a collocare nel tempo l’incontro, ad indicarne il luogo disvolgimento, e ad individuarne i protagonisti. I termini dell’accordo riferito dalCosta sarebbero comunque stati smentiti dalla relazione dell’amministratoregiudiziario, così come precisato nella memoria difensiva che sarebbe stata svilitadalla Corte. La sentenza avrebbe poi omesso di chiarire come il ricorrente abbiapotuto fungere da tramite operativo del fratello in attuazione del presunto accordo,tenuto conto della separazione tra le attività commerciali dei due fratelli.3.2.
Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso edell’agevolazione mafiosa, poiché non sarebbero state individuate modalitàesecutive della condotta idonee ad evocare la forza intimidatrice, né sarebberostate argomentate in concreto le due declinazioni della circostanza, che sarebbestata diluita nella semplice contestualità ambientale. Non sarebbe stato neppurespiegato il nesso teleologico che avvincerebbe il contributo del ricorrente. L’usodell’imposizione di natura ambientale o della minaccia larvata sarebbe inoltre incontrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui non sarebbe sufficiente ilmero collegamento con contesti di criminalità, occorrendo invece l’effettivo impiegodella forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo.
Sarebbe stata altresìomessa la motivazione volta a giustificare in che modo le modalità intimidatoriefossero volte ad agevolare l’operatività di un diverso sodalizio mafioso rispetto aquello operante nel territorio di riferimento, o comunque che il ricorrente avesse laconsapevolezza di avvantaggiare con la propria condotta non solo il Pagano mal’intero clan dei casalesi. La sussistenza di tale “finalità tipizzante” sarebbe statasolo enunciata dalla Corte di appello di Napoli, ma non ne sarebbero stati individuatigli elementi sintomatici.4.Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Simonetta Ciccarelli, haanticipato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi.5.In data 13 aprile 2026 la difesa di Sfraga Massimo ha depositato memoria di replica alleconclusioni del Procuratore generale.CONSIDERATO IN DIRITTO1.I ricorsi, ai confini dell’inammissibilità, sono nel complesso infondati.2.
Il primo motivo di entrambi i ricorsi, fondato su censure di taglio accomunabile, è affetto dagenericità per inidoneità di confronto con le argomentazioni esplicitate nella sentenzaimpugnata e non coglie nel segno.Va ribadito l'insegnamento di legittimità, per cui i poteri del giudice di rinvio sono diversi aseconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione dellalegge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché, mentrenella prima ipotesi il giudice è vincolato al principio di diritto, espresso dalla Corte dicassazione, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimentoimpugnato, nella seconda ipotesi può procedersi a un nuovo esame del compendio probatoriocon il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 5, n. 24133del 31/05/2022, Ministero della Giustizia, Rv. 283440 - 01;
Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012,Montali, Rv. 252333 - 01).Siffatta delimitazione dell'ambito della devoluzione dispiega, all'evidenza, rilevanzacomplementare nella valutazione dell'impugnazione del provvedimento emesso nel giudizio dirinvio.Orbene, il mandato conferito ai giudici del rinvio dalle sentenze di annullamento ha investitole seguenti aporie motivazionali:l’accertamento della provenienza delle intimidazioni degli imprenditori operanti sul mercato, sericonducibili agli Sfraga oppure al Pagano;la qualità dell’apporto concorsuale dei fratelli Sfraga alle condotte delittuose del Pagano, sesoltanto morale, o anche materiale e, quanto alla posizione del solo Sfraga Antonio, quale siastato lo specifico contributo morale offerto alla realizzazione dell’illecito;una carenza di adeguato confronto con i motivi di gravame a riguardo della dedottacontraddittorietà delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Costa Gianluca quantoall’identificazione del soggetto, Sfraga Antonio o Sfraga Massimo, che ha partecipato ad unincontro tra Pagano Costantino e Riina Gaetano per definire gli accordi criminosi, e più ingenerale, dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante.Ritiene il collegio che i giudici del rito rescissorio, con la sentenza da ultimo pronunciata, sisiano nella sostanza uniformati al dictum delle sentenze di annullamento della Corte dicassazione, ed abbiano colmato le lacune da esse registrate con un tessuto espositivo sottrattoalle censure di stretta pertinenza del sindacato di legittimità.3.
Ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 513-bis cod. pen. non è necessaria ladimostrazione del compimento di specifici atti di concorrenza imprenditoriale accompagnati daviolenza o minaccia, né che gli atti violenti od intimidatori abbiano per diretti destinatari coloroche svolgono in regime di rivalità d’impresa un’attività suscettibile di interferire con leoperazioni economiche svolte dal soggetto che ne sia l’autore. Il reato può perfezionarsi anchecon l’imposizione, nel contesto di una situazione “ambientale” di mercato, di una consolidata 6posizione di monopolio che comprima non solo il diritto dell’imprenditore concorrente disvolgere il proprio lavoro in leali condizioni di parità, ma anche la libera scelta del propriocontraente da parte dell’interlocutore commerciale, fornitore o cliente, che si sia imbattuto nel“clima competitivo” caratterizzato da tali forme di vessazione o di condizionamento.Come di recente chiarito, perspicuamente, da Sez.6, n. 37631 del 02/10/2025, Putrino, Rv.288937, nella giurisprudenza di legittimità era, infatti, controverso se, ai fini dellaconfigurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, fosse necessario ilcompimento di condotte illecite tipicamente concorrenziali o, invece, fosse sufficiente anche ilsolo compimento di atti di violenza o minaccia comunque idonei a contrastare od ostacolarel'altrui libertà di concorrenza.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno statuito che, aifini della configurabilità del reato di cui all'art. 513-bis cod. pen., è necessario il compimento dicomunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare odostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente (Sez. U n. 13178 del28/11/2019, dep. 2020, Guadagni, Rv. 278735 - 01). Le Sezioni unite, stante l'assenza nelladisciplina penale di una nozione giuridica di «concorrenza», hanno sottolineato la centralità, aifini dell'interpretazione della fattispecie di reato, del principio di libera concorrenza comesancito, oltre che dall'art. 41, comma 1, Cost., dalla normativa di riferimento, sia interna cheeuro-unitaria.
Nella pronuncia la Corte ha, inoltre, rilevato che «assumono rilievo penale, allaluce della richiamata normativa interna ed euro-unitaria, quei comportamenti competitivi, postiin essere sia in forma attiva che impeditiva dell'esercizio dell'altrui libertà di concorrenza, chesi prestino ad essere realizzati in forme violente o minatorie, sì da favorire o consentire l'illecitaacquisizione, in pregiudizio del concorrente minacciato o coartato, di posizioni di vantaggioovvero di predominio sul libero mercato, senza alcun merito derivante dalle capacitàeffettivamente mostrate nell'organizzazione e nello svolgimento della propria attivitàproduttiva» (pag. 27 della sentenza).La giurisprudenza successiva, uniformandosi ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni unite,ha, dunque, ritenuto che integra il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, exart. 513-bis cod. pen., l'acquisizione di una posizione dominante in un determinato settoreeconomico dovuta all'accordo con i clan di stampo mafioso che, attraverso condotte violente ointimidatorie, anche implicite o ambientali, precluda tanto l'accesso nel settore di altriconcorrenti, quanto la libertà dell'esercente al dettaglio di scegliere il contraente fornitore (Sez.2, n. 34214 del 15/10/2020, Capriati, Rv. 280237 - 01).La Sezioni unite, nella sentenza Guadagni, richiamando peraltro quanto statuito da Sez. 6, n.37520 del 18/04/2019, Rocca, Rv. 276725, hanno espressamente rilevato che possonointegrare il delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. tanto gli atti commessi nei confronti disoggetto diverso dall'imprenditore concorrente, quanto gli atti commessi, dietro incaricodell'imprenditore, da altri soggetti (pag. 24 della sentenza).La giurisprudenza di legittimità successiva ha, inoltre, ribadito che è configurabile il reato di 7illecita concorrenza con violenza e minaccia, di cui all'art. 513-bis cod. pen., anche quando lacondotta intimidatoria sia indirizzata a soggetti diversi dai concorrenti in senso stretto, comenel caso dell'occupazione da parte di un imprenditore colluso con i clan mafiosi di un certomercato o di una zona "contrattualmente" stabilita, conseguente all'azione intimidatoria delgruppo criminale egemone sul territorio, in quanto tale illecita concorrenza "ambientale"determina un forzoso boicottaggio ai danni degli altri operatori del settore (Sez. 2, n. 34214del 15/10/2020, Capriati, Rv. 280237 - 02, fattispecie in cui, attraverso l'appoggio della coscalocale, veniva imposta agli esercenti commerciali la fornitura in via esclusiva di slot machine diun certo imprenditore).Quanto, poi, ai connotati dell’intimidazione, è utile richiamare, perché fondato su criteriesegetici traslabili nella vicenda de quo, quanto chiarito dagli approdi di questa Corte in temadi estorsione c.d. ambientale, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti inpericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che èimmediatamente percepita dagli abitanti o dai frequentatori di quella zona come concreta e dicerta attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggettoagente, quand'anche attuata con linguaggio indiretto e/o gesti criptici, idonei ad incuteretimore e a coartare la volontà della vittima (Sez. 2, Sentenza n. 53652 del 10/12/2014,Bonasorta, Rv. 261632 – 01;
Sez. 2, n. 18566 del 10/04/2020, Abbruzzese, Rv. 279474; uncomportamento minaccioso, insomma, tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità delsoggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio delgenere anzidetto: Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065; Sez. 2, n. 16053del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv.277222);3.1. Orbene, non va sottaciuto che agli Sfraga è attribuito un apporto compartecipativo aldelitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia in quanto “referenti, nel citato settoreeconomico, del sodalizio denominato Cosa Nostra e delle famiglie Riina e Provenzano, operantenella Sicilia occidentale”.
Tale ruolo, predicato in stretto collegamento con la fattispecie direato contestata, non è incompatibile con la ritenuta carenza di prova della rispettiva“internità” all’associazione di tipo mafioso, come già sottolineato dalla prima sentenza diannullamento di questa Corte del 29 ottobre 2015 che, invero, affrontando i motivi di ricorsodelle difese degli Sfraga, si era espressa nel senso che «la sentenza non afferma l'organicitàdegli Sfraga a Cosa Nostra, ma una non meglio qualificata "vicinanza" dei medesimiall'organizzazione, mentre il riferimento agli accertamenti di polizia che certificano lafrequentazione del Riina è funzionale esclusivamente ad evidenziare i riscontri alle dichiarazionidel collaboratore Costa, il quale ha narrato che alla riunione in cui venne stipulato il patto con iPagano questi era presente.
In tal modo viene certamente evocato l'interesse del sodaliziomafioso al mercato marsalese, ma non viene affermato che i fratelli Sfraga siano organici almedesimo»; e che, di conseguenza, non assume rilevanza che questi ultimi abbiano agito «innome e per conto dell’organizzazione mafiosa ovvero più semplicemente invocandone la 8“protezione” nel corso della trattativa» con il Pagano, dal momento che «ciò non compromettela tenuta del ragionamento probatorio reso in sentenza in merito alla configurabilità del reatocontestato agli imputati (che non è quello di cui all'art. 416-bis c.p.), la cui prova è stata trattanon dalla presunta appartenenza mafiosa degli Sfraga, ma dagli atti di intimidazione posti inessere a carico degli operatori del mercato e testimoniati, secondo i giudici del merito, dagliesiti dell'attività di intercettazione e dalle dichiarazioni di Panico Antonio, Albano Luigi e dialcuni degli autotrasportatori coinvolti nella vicenda, compendio probatorio che non avevacostituito oggetto di specifica confutazione con i motivi d'appello».Del resto, non è ignota al panorama giudiziario la figura dell’imprenditore “vicino” o “contiguo”alla criminalità organizzata (es.
Sez.2, n. 9513 del 18/01/2018, Ietto, in motivazione, § 2.1.;Sez.2, n. 6462 del 16/12/2010, dep. nel 2011, Rv. 249372, relativa proprio agli attualiricorrenti, citata a pag. 55 e seg. della sentenza impugnata), introdotto nel reticolo di relazionidi “reciproco riconoscimento” e vicendevole disponibilità, intercorrenti tra mafiosi e protagonistidell’ambiente imprenditoriale, che non trascendano necessariamente in una partecipazioneeffettiva di questi ultimi alla vita della consorteria o nella stipulazione di un solido rapportosinallagmatico tra gli uni e gli altri, volto a consolidare o rafforzare il sodalizio mafioso.3.2.
Orbene, un corretto approccio metodologico alla rielaborazione degli elementi di provavalorizzati dal provvedimento impugnato suggerisce di affrontare, dapprima, le censure deiricorsi relative al contributo informativo fornito dal collaboratore di giustizia Costa Gianluca.Il vulnus registrato dalle sentenze di annullamento a riguardo delle dichiarazioni rese dal citatocollaboratore è stato oggetto di pertinente riesame nella sentenza in scrutinio, qui occorrendorimarcare che è principio ermeneutico superato quello che àncora la necessaria valutazione delcontributo informativo del collaboratore di giustizia, richiesta dall'art. 192, comma 3, cod. proc.pen., ad una rigida scansione procedimentale che segua un ordine rigoroso e immutabile,basato sui seguenti punti:
1) verifica della credibilità soggettiva e 2) dell'attendibilità oggettivadelle dichiarazioni;
3) ricerca dei riscontri estrinseci. Ed invero, tale impostazione, inizialmenteelaborata con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1653 del 21/10/1992, Marino,Rv. 192465, è stata abbandonata dai successivi sviluppi della giurisprudenza, che si èindirizzata in senso diverso, affermando che "in tema di chiamata in reità, poiché lavalutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva dellesue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenzanecessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, purlogicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità delracconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessiveemergenze processuali, in quanto - salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità deldichiarato - il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti glielementi di informazione legittimamente raccolti nel processo" (Sez. 6, n. 11599 del13/03/2007, Pg e P.C. in proc.
Pelaggi, Rv. 236151). Tale approccio “globale” è stato 9suggellato nella nota sentenza delle Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina ealtri, Rv. 255145, che ha stabilito come, nella valutazione della chiamata in correità o in reità,il giudice, prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve bensì verificare la credibilitàsoggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorsovalutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilitàsoggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliateunitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specificatassativa sequenza logico-temporale.Quanto ai riscontri estrinseci, questi possono essere costituiti da qualsiasi elemento o datoprobatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e a condizioneche abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, maanche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri assurgano algrado di una prova, neppure di rango indiziario, perché, in caso contrario, perderebbero la lorofunzione "gregaria" o accessoria; la prova si fonderebbe autonomamente, cioè, su tali elementiesterni e non sulla chiamata di correità la quale, invece, è la “prova” (sez.
U n. 1048 del06/12/1991, Scala e altri, Rv. 189182), sia pure bisognevole di convalida esterna (Sez. U,Aquilina, cit.; Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744; Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607; Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, Rv. 267528;Sez.2, n. 8125 del 30/01/2013, Ragaglia, Rv. 255244). Ma non è necessario – si èulteriormente puntualizzato - che i detti riscontri riguardino le singole circostanze riferite daldichiarante, essendo sufficiente che riguardino la dichiarazione nel suo complesso. Infatti, lacitata disposizione richiede che gli "altri elementi di prova", unitamente ai quali il giudice dimerito deve valutare le dichiarazioni di cui si tratta, confermino l'attendibilità delle stesse enon le singole circostanze riferite; altrimenti, la prova sarebbe data dai cosiddetti riscontri, e ledichiarazioni delle persone menzionate nell'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen.sarebbero svuotate di quel valore probatorio che il legislatore, con l’art. 192, comma 3 cod.proc. pen., ha attribuito loro, disponendo che le stesse "sono valutate unitamente agli altrielementi di prova" (sez.1, n. 5036 del 03/04/1997, Pesce e altri, Rv. 207788).Il ragionamento giustificativo della deliberazione in disamina si è nel complesso allineato allecitate indicazioni esegetiche lì dove ha ponderato le dichiarazioni del citato collaboratore digiustizia, la cui affidabilità è stata correlata, in un tutto osmotico, ai dati logici, storici erappresentativi enunciati a sostegno della materia probante che ha fondato la conferma delverdetto di prime cure.Sotto il profilo della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del Costa, la sentenzaimpugnata ha valorizzato la direzione circoscritta del contributo offerto, riferito alla spiegazionedel contenuto delle conversazioni intercettate e alla decifrazione di documenti sequestrati e,pertanto, alla corretta interpretazione di emergenze investigative già apprese e non allarivelazione di fatti nuovi, ignoti agli inquirenti e, di conseguenza, in astratto forieri di sospettaideazione calunniosa; e ne ha messo in rilievo la veste di interlocutore privilegiato del Pagano, 10che “non aveva remore a lasciarsi andare a scottanti confidenze sull’origine della sua fortuna,sui suoi appoggi criminali e sulla reale portata dei suoi affari” (pag.63).Il racconto di Costa (pag. 63 e segg.) ha contemplato l’intero arco temporale nel quale si èsviluppata la scalata di Pagano Costantino, per conto del clan di Casal di Principe, nel settoredell’autotrasporto nelle tratte tra la Sicilia e il continente; e la sentenza impugnata ne harichiamato la trama circostanziata, a riguardo delle brame di espansione imprenditoriale delPagano in terra insulare, che in un primo tempo erano rimaste represse dal monopolioesercitato dall’”agenzia” marsalese di Miceli Ignazio, imposta dai fratelli Sfraga, alla quale icommercianti intenzionati ad operare nella zona erano costretti a corrispondere una“provvigione” per poter caricare e trasportare la merce; delle “ritorsioni” praticate da Paganoin Campania nei confronti del Miceli, che ivi trasportava i prodotti ortofrutticoli degli Sfraga,come riscontrato dagli accertamenti di polizia giudiziaria e da conversazioni telefoniche traSfraga Antonio e Miceli, tra Sfraga Massimo e Miceli; della reazione dei fratelli Sfraga, cheavevano concordato un incontro in Sicilia con Pagano, al quale avevano partecipato uno degliSfraga (probabilmente Antonio), Riina Gaetano e tale Carmelo, fratello o socio del Miceli; degliesiti decisivi di tale convegno, in occasione del quale era stata concordata una spartizione delmercato, nel cui contesto Pagano, per conto del clan di camorra, e i fratelli Sfraga, avvoltidall’aurea protettiva di Cosa Nostra, raffigurata da un “delegato” del noto Riina Salvatore, sirendevano vicendevolmente disponibili ad assicurarsi il controllo di ben individuate aree dicompetenza, attraverso le rispettive “agenzie”, in uno scenario di fattiva e rispettosacollaborazione reciproca.Al di là dell’impianto sistematico adottato nell’esposizione, il tema dei riscontri al propalato delcollaboratore è stato ampiamente affrontato dalla struttura argomentativa del provvedimentoimpugnato, che ha dapprima convenientemente ripercorso, nella dettagliata rievocazione deicc.dd. dati di contesto, il compendio dimostrativo della caratura camorristica di PaganoCostantino, la cui impresa di autotrasporti si era introdotta in una fetta importante del mercatoortofrutticolo siciliano, prima nell’area catanese e gelese, poi nella zona di Trapani e Marsala(pagg. 33-41), privilegiando un approccio costantemente improntato alla conclusione di accordicon gli esponenti delle mafie locali.
Quanto, in particolare, a quest’ultima parte ricostruttiva, lasentenza in discorso ha illustrato la rilevanza dei dati probanti enucleati dalla sentenza diprimo grado, dei servizi di appostamento, pedinamento, controllo, degli esiti delleintercettazioni e dell’accertamento di fatto contenuto nella sentenza irrevocabile della Corted’appello di Napoli del 24 luglio 2015, acquisita ai sensi dell’art. 238 bis cod. proc. pen., chehanno consentito di acclarare che il mercato di Marsala, e in armonia con quanto dichiarato dalCosta, era sin dal 2002 controllato da Sfraga Antonio e Massimo, i quali, forti dei rapporti conesponenti mafiosi o con essi collusi, erano soliti imporre a commercianti del settore, tra cui lostesso Pagano, il pagamento di una provvigione per l’effettuazione dei trasporti della merce suscala nazionale (es. pag.45, ove si dà conto delle proterve ed insistenti richieste di denaro 11avanzate da Sfraga Antonio a Frontoso Salvatore, uno egli autisti del Pagano); dal 2008, però,coerentemente con il perfezionamento delle intese ratificate dall’incontro sovrinteso da RiinaGaetano, l’ascesa economica degli Sfraga e del Pagano aveva condotto alla formazione di unoscenario diverso, che aveva permesso a Pagano di interagire con gli Sfraga su binari ditendenziale collaborazione, nel cui ambito al leader del clan dei casalesi, non più assoggettatoal pagamento di “tangenti”, erano riconosciuti considerazione e prestigio.
In tale rinnovatopanorama, nel quale si staglia al di là di ogni ragionevole dubbio il distorto predominioesercitato da Sfraga Antonio e Sfraga Massimo nel mercato ortofrutticolo di Marsala, ilprovvedimento impugnato ha posto in rilievo le risultanze probatorie che, integrandosicompiutamente con le rivelazioni del collaboratore, delineano l’apporto concorsuale deimedesimi alla consumazione del reato per il quale Pagano Costantino è stato condannato conpronunzia irrevocabile, con particolare riferimento: alla rete di rapporti tra Sfraga Antonio eRiina Gaetano, fratello del noto Salvatore, e tra Sfraga Antonio e diversi altri individuiconsiderati di prim’ordine negli organici di Cosa Nostra, sintomatica di un radicato affidamentoriposto da costoro nell’imputato; al “salto di qualità” di Sfraga Antonio nel settore della grandedistribuzione, a partire dal 2008; alle pressioni esercitate da quest’ultimo, anche tramite ilfratello Massimo, e da Sfraga Massimo anche autonomamente, sugli operatori del mercato diMarsala, affinchè pagassero gli importi dovuti per essere “autorizzati” a caricare (pagg. 45-47),o, comunque, rispettassero le regole imposte da chi esercitava la signoria sulle relazionicommerciali, non senza evocare, all’occorrenza, i propri intrecci con il clan mafioso; alleinterlocuzioni continue tra Sfraga Massimo e Pagano Costantino, finalizzate al “controllo” delmercato, ad eliminare le interferenze di terzi, come nel caso di tale Favarotta, che si erapermesso di chiedere il “pizzo” agli autisti della Paganese, a concordare, con il benestare diSfraga Massimo, la selezione dei collaboratori del Pagano (pagg. 48-54).La sentenza non ha mancato di misurarsi con il passaggio dell’incontro cruciale tra Pagano,Riina Gaetano e Sfraga Antonio e, con enunciati piani e logici, ha formulato un giudizio dicredibilità delle propalazioni del Costa, riscontrate, in primo luogo, dai passaggi della decisioneirrevocabile della Corte d’appello di Napoli del 24 luglio 2015, che ha condannato RiinaGaetano per concorso nel reato di cui si discetta e che, per quanto di più diretto interesse inquesta sede, ha ritenuto comprovato l’incontro tra Pagano, Riina medesimo e Sfraga Antonio,finalizzato a definire il delicato, nuovo assetto dei rispettivi rapporti.Al proposito, è necessario rilevare che il vaglio del contributo collaborativo offerto dal Costa,operato dalla Corte del giudizio rescissorio, non è stato riduttivamente circoscritto a quanto dalui dichiarato nel dibattimento che ha condotto all’affermazione di responsabilità di RiinaGaetano, come sostenuto nel ricorso di Sfraga Massimo, ma è da ritenersi esteso ai variinterrogatori resi nel corso delle indagini preliminari e nel giudizio abbreviato che lo hariguardato, come precisato a pag. 58 della sentenza impugnata e in occasione dei cui costitutiegli aveva già riferito del segmento del confronto tra Pagano, Riina ed uno dei germani Sfraga.Analogo apprezzamento di plausibilità, sottratta al sindacato di competenza di questa Corte, 12deve essere riservato all’inferenza logica secondo cui solo Sfraga Antonio, e non il fratello,avrebbe potuto interfacciarsi con Pagano e Riina Gaetano nella circostanza, tenuto conto delcalibro dei contatti da lui praticati con esponenti mafiosi e, di conseguenza, della ragionevoleprobabilità che soltanto Sfraga Antonio avrebbe potuto essere ammesso a relazionarsi con ivertici delle due organizzazioni criminali, i casalesi e Cosa Nostra.Ma a ben guardare, l’attribuibilità della partecipazione all’incontro in commento all’uno oall’altro dei fratelli Sfraga è circostanza nemmeno esiziale, dal momento che tale episodiorileva soprattutto in quanto rappresentativo dello snodo cruciale e strategico del mutamentodei rapporti tra i casalesi e gli imprenditori siciliani che detenevano il controllo della “piazza”commerciale di diretto interesse per i primi.Lineare ed esauriente si palesa allora il ragionamento espositivo della sentenza impugnatache, alla conclusione di una minuziosa ricostruzione delle prove, ha in sintesi disegnato laprogressiva penetrazione ed affermazione dell’impresa del Pagano nel contesto del mercatoortofrutticolo marsalese, sotto l’egida protettiva ed operativa dei fratelli Sfraga, secondo loschema dell’intimidazione larvata o indiretta che promana dagli ambienti della criminalitàorganizzata mafiosa (pagg.64-66, 70-71).I plurimi elementi probatori, così appropriatamente esposti ed in armonìa con le direttricitracciate dal diritto vivente, danno conto, in definitiva, della instaurazione di una forma distabile e duratura cooperazione reciproca e ricorsiva tra i ricorrenti, in posizione di preminenzanell’area geografica lor propria, giustificata dai legami assunti a vario titolo con personaggi diCosa Nostra, e Pagano Costantino, nella evidente prospettiva di garantire, con l’intimidazioneanche soltanto implicita, la manipolazione diretta dei meccanismi di funzionamento dell'attivitàeconomica di settore, tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali, conl’adozione di comportamenti che integrano, appunto, il reato di cui all'art. 513-bis cod. pen..Il motivo d’impugnazione confezionato dai ricorrenti ripropone critiche difensiveadeguatamente prese in esame e confutate in sede rescissoria, sfugge al confronto con lemeticolose e puntuali osservazioni articolate dalla Corte territoriale per conformarsi al vincolodel rinvio e, in definitiva, svolge considerazioni “in fatto” offerte in chiave di pretesa illogicità,ma orientate, in realtà, a sollecitare una diversa ed alternativa valutazione degli elementiprobatori acquisiti, operazione che esula dai poteri della Corte di cassazione (Sez.
U. n. 6402del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Precipitano nella citata patologia le doglianzedifensive volte a contestare, ad esempio, l’avvenuta spartizione delle porzioni del mercato degliautotrasporti tra Miceli Ignazio e Pagano per effetto delle intese intervenute in occasionedell’incontro tra Riina, Pagano e Sfraga Antonio (cfr. pagg. 67-68 sentenza impugnata), o asostenere che gli Sfraga avessero subìto la forza intimidatrice del clan dei Casalesi, o, ancora,ad addurre l’inaffidabilità della collaborazione di Costa con riferimento all’attività svolta dataluni camionisti di Gela, Comiso e Niscemi i quali, invece, come riscontrato dal sequestro dellacorrispondente documentazione rinvenuta presso gli uffici della Paganese Trasporti,gravitavano nel circuito dell’impresa del Pagano, tanto da rivolgersi a lui per essere 13“autorizzati” ad eseguire trasporti dalla Campania verso la Sicilia (pag.66).4.Il secondo motivo del ricorso di Sfraga Massimo è generico, non consentito emanifestamente infondato.4.1.
La sentenza ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati dallagiurisprudenza di legittimità con riguardo alla aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.,nella duplice declinazione del metodo e della agevolazione.4.2. Lo stabile indirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene integrata la circostanzaaggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, che ha natura oggettiva (ex multis, sez.2, n.32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv.285018), quando “le modalità esecutive della condottasiano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipicadell'agire mafioso”, e tanto persino nei casi in cui quest'ultima non sia direttamente indirizzatasui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazionedel reato (Sez.1, Sentenza n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637; sez. 1, n. 5881 del04/11/2011, Giampà, Rv. 281530); ovvero quando, in un territorio in cui è radicataun'organizzazione mafiosa storica, il soggetto agente si riferisca implicitamente al poterecriminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività (sez.2, n.34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950); e afferma che l’aggravante in scrutinio “nonpresuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416-bis cod.pen., essendosufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino laforza intimidatrice tipica dell'agire mafioso” (Sez.5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv.273025;
Sez. 6, Sentenza n. 41772 del 13/06/2017, P.M. in proc. Vicidomini, Rv.271103; sez.2, n. 322 del 02/10/2013, Ferrise, Rv. 258103); è stato anche attentamente osservato, in unapronuncia risalente ma puntuale ai fini che ne occupano, che ricorre l’aggravante del metodomafioso “quando l’agente o gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere in reatiassociativi, delinquono con metodo mafioso, ponendo in essere, cioè, una condotta idonea adesercitare una particolare coartazione psicologica – non necessariamente su una o più personedeterminate ma, all’occorrenza, anche su un numero indeterminato di persone, conculcatenella loro libertà e tranquillità, con i caratteri propri dell’intimidazione derivantedall’organizzazione criminale della specie considerata” (Sez. 1, n. 1327 del 18/03/1994,Torcasio e altro, Rv. 197430).Al proposito, la Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione compiuta e logica, aderentealle risultanze processuali e corretta in punto di diritto, che l’imposizione del “filtro” diun’”agenzia” di riscossione di “provvigioni” ai potenziali operatori del trasporto ortofrutticolo,condizione ineludibile della possibilità di lavorare nel territorio di Marsala, con le inequivochemodalità desumibili dalle captazioni intercettive e narrate dalle dichiarazioni del Costa,costituisce comportamento oggettivamente idoneo ad infondere nelle vittime il concreto timoredi trovarsi al cospetto di prevaricazioni provenienti da un gruppo mafioso.4.3.
L’essenza della circostanza aggravante nella specifica declinazione dell’agevolazione 14mafiosa è poi stata lucidamente ripercorsa dal corredo giustificativo della sentenza inrassegna, qui rammentandosi che l'aggravante dell'agevolazione dell'attività di un'associazionedi tipo mafioso ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolarel'organizzazione criminale di riferimento, finalità che non presuppone necessariamente l'intentodel consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, essendo sufficiente l'agevolazionedi qualsiasi attività esterna dell'associazione, anche se non coinvolgente la conservazione e ilperseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615;
Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv.273538). Gli arresti in disamina si sono ispirati al precedente delle Sezioni Unite di questaCorte, che aveva precisato che l’elemento circostanziale «si sostanzia nella volontà specifica difavorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere, l'attività del gruppo» ed è «relativaalla semplice volontà di favorire, indipendentemente dal risultato, l'attività del gruppo, e cioèqualsiasi manifestazione esteriore del medesimo» (sez. U n. 10 del 28/03/2001, Cinalli);concetto, quest'ultimo, di ampio raggio interpretativo e che non deve consisterenecessariamente nel perseguimento dei fini sociali in cui si sostanzia il dolo dell'illecito tipizzatodall'art. 416-bis cod. pen..Il contegno prepotente e il linguaggio intimidatorio assunti dai ricorrenti in pregiudizio degliimprenditori del mercato di frutta e verdura, spesso di portata allusiva ed insidiosa, messi afuoco dalla sentenza in commento, e la loro collocazione in un territorio pacificamentecontrollato dall’organizzazione mafiosa, letti in uno con l’espansione, imposta con la protervia,dell’attività del Pagano nel medesimo ambito di riferimento, sono stati congruamenteagganciati anche all’intendimento dei ricorrenti di dare linfa alla supremazia di Cosa Nostra econcreto riconoscimento all’autorevolezza e al carisma del clan camorristico dei Casalesi, con ilquale, attraverso Pagano, essi erano ben consapevoli di trattare (pag.72).Con la molteplicità di siffatti, concordanti elementi probatori, che non sono limitati al purrappresentativo contenuto dei dialoghi captati ma sono costituiti anche dall’apporto dellespecifiche dichiarazioni di Costa, il motivo di ricorso rinuncia a misurarsi, si riduce adepidermiche proteste di dissenso e, ancora una volta, invita il giudice di legittimità adintraprendere un percorso di rielaborazione ricostruttiva notoriamente non consentito.5.Al rigetto dei ricorsi segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrential pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, 21/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano Masini Rosa Pezzullo