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Ordinanza — n. 22256/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22256/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22256/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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i vizi che attengonoall'accordo e, in particolare, quelli relativi alla formazione della volontà della partedi accedere al concordato e al consenso espresso dal procuratore generale sullarichiesta; il contenuto difforme della pronuncia del giudice, rispetto alla richiestadi concordato;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod.proc. pen, art. 129 cod.proc. pen; Ordinanza — n. 22256/2026 — snpen · Corte di Cassazione: i vizi che attengonoall'accordo e, in particolare, quelli relativi alla formazione della volontà della partedi accedere al concordato e al consenso espresso dal procuratore generale sullarichiesta; il contenuto difforme della pronuncia del giudice, rispetto alla richiestadi concordato;

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie pena convenzionale alleggerimento della pena errore nella commisurazione della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod.proc. pen
Raffaele Rigano ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte diappello di Roma in data 26 gennaio 2026, la quale, ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen., su richiesta dell’imputato, ha rideterminato la pena al medesimoirrogata in relazione al reato di cui agli artt.
art. 129 cod.proc. pen
la prescrizione intervenutaprima della sentenza che abbia convalidato l'accordo, non rilevata dal giudice diappello, restando precluse le censure relative ai motivi rinunciati o, ancora, allamancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.proc. pen.
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Testo completo

DI APPELLO DI ROMAUdita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Raffaele Rigano ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte diappello di Roma in data 26 gennaio 2026, la quale, ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen., su richiesta dell’imputato, ha rideterminato la pena al medesimoirrogata in relazione al reato di cui agli artt. 216, 219 e 223 legge fall., contestandola quantificazione della pena irrogata.2. Il ricorso è inammissibile.2.1. Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, conl'impugnazione avverso la sentenza che ratifica il concordato ex art. 599-bis cod.proc. pen. possono essere fatti valere unicamente:

1) i vizi che attengonoall'accordo e, in particolare, quelli relativi alla formazione della volontà della partedi accedere al concordato e al consenso espresso dal procuratore generale sullarichiesta;

2) il contenuto difforme della pronuncia del giudice, rispetto alla richiestadi concordato;

3) l'applicazione di una pena illegale;

4) la prescrizione intervenutaprima della sentenza che abbia convalidato l'accordo, non rilevata dal giudice diappello, restando precluse le censure relative ai motivi rinunciati o, ancora, allamancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.proc. pen. (ex plurimis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102– 01).È altresì ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa aseguito di concordato in appello, con il quale si deduca l'erronea determinazionedella pena per vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi (Sez. 2, n. 22487 del08/05/2024, Forte, Rv. 286464 - 01).Diversamente, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, allamancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusinella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittaliovvero diversa da quella prevista dalla legge (ex plurimis, Sez. 3, n. 15801 del01/04/2025, Adami, Rv. 287834 - 01;

Sez. 5, n. 7399 del 12/12/2024, Vetrano,Rv. 287632 -01; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170 - 01).In particolare, si è affermato che in tema di “patteggiamento in appello” exart. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto inrelazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processualeliberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice,non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della penaconcordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01) e, più ingenerale, che non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenzaemessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione dellapena che non comportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualisticadell'istituto e la sua funzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi,Rv. 289033 – 02).2.2.

Nel caso in esame il ricorrente non ha eccepito l’illegalità della pena, laquale comunque non ricorre.3. Ne consegue che l’impugnazione proposta deve essere dichiaratainammissibile e il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenutacongrua, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non esulandoprofili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Elena Mele Irene Scordamaglia