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Ordinanza — n. 22251/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for being personally filed by defendant without a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22251/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the defendant rather than by a qualified defense attorney. The defendant, Pasquale Coco, challenged a first-instance judgment regarding crimes under specific Italian penal codes without engaging a specialist lawyer. The court ruled that such appeals require a specific type of defense counsel and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1 of the Code of Criminal Procedure; appeals against first-instance judgments must be filed by a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation, not personally by the accused.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility special defense attorney roll personal filing invalidity Cassation procedure rules court costs and fines difetto di legittimazione del ministero pubblico permesso di promuovere un procedimento penale pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura, aisensi dell’art. 610 comma 5-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
L’imputato Pasquale Coco propone personalmente ricorso avverso lasentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

03/02/2026 del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Foggiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. L’imputato Pasquale Coco propone personalmente ricorso avverso lasentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Foggia per i reatidi cui agli artt. 75, d. lgs. n. 159 del 2011 (capo A) e 624-625 cod. pen. (capo B).2. Il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato e non da undifensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.3.

L'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura, aisensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stimaequa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassadelle ammende.Così deciso il 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta Maria Morosini Rossella Catena