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Sentenza — n. 22243/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22243/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22243/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale Perla Lori, che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimentoimpugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per l'ulteriore corso.RITENUTO IN FATTO1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiaratoinammissibile, per genericità dei motivi, l'appello proposto da Roberto Papaavverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini che aveva condannatol'imputato per il delitto di diffamazione, commesso il 27 gennaio 2017 e realizzato2.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 22243/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata ordinanza ricorre l’imputato, tramite il difensore,proponendo un unico motivo, con cui denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione.Secondo il ricorrente il motivo proposto era specifico in quanto contestava lariconducibilità all'imputato dei post diffamatori, in assenza di verifiche sull'indirizzoIP utilizzato dall'autore del reato per collegarsi a internet.La doglianza veniva argomentata e supportata da ampi richiami allagiurisprudenza di legittimità e, in particolare, a una sentenza della Corte dicassazione (n. 5352 del 2017) che si era occupata di un caso "perfettamentesovrapponibile" a quello oggetto di processo.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione diffamazione dichiarazioni inverosimili violazione del diritto d'autore pubblicità ingannevole false indicazioni su attività commerciali
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Testo completo

appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale Perla Lori, che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimentoimpugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per l'ulteriore corso.RITENUTO IN FATTO1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiaratoinammissibile, per genericità dei motivi, l'appello proposto da Roberto Papaavverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini che aveva condannatol'imputato per il delitto di diffamazione, commesso il 27 gennaio 2017 e realizzato2.

Avverso l'indicata ordinanza ricorre l’imputato, tramite il difensore,proponendo un unico motivo, con cui denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione.Secondo il ricorrente il motivo proposto era specifico in quanto contestava lariconducibilità all'imputato dei post diffamatori, in assenza di verifiche sull'indirizzoIP utilizzato dall'autore del reato per collegarsi a internet.La doglianza veniva argomentata e supportata da ampi richiami allagiurisprudenza di legittimità e, in particolare, a una sentenza della Corte dicassazione (n. 5352 del 2017) che si era occupata di un caso "perfettamentesovrapponibile" a quello oggetto di processo.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2. La declaratoria di inammissibilità dell’appello è erronea.2.1. L’artt. 581, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. stabilisce chel’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specificadei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto chesorreggono ogni richiesta.La medesima disposizione, al comma 1 bis (inserito dal d. lgs. n. 150 del2022), specifica che tale tipologia di inammissibilità sussiste «quando, per ognirichiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici inrelazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnatocon riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione».Ne consegue che i motivi di appello sono inammissibili non solo quandorisultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino dellanecessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimentoimpugnato.L'aspecificità, declinata nella sua manifestazione di vizio di genericitàestrinseca, ricomprende, quindi, anche quelle situazioni nelle quali si verifica unasorta di corto circuito logico che disallinea i motivi d'appello dagli argomenti dellamotivazione del provvedimento impugnato e rende quest'ultimo soloapparentemente il bersaglio dell'impugnazione, la quale invece non "comunica"con la decisione cui vuole opporsi, ma se ne disinteressa e si muove secondologiche proprie e avulse da essa (così in motivazione Sez. 5, n. 15897 del09/01/2025 , Jebali).Di contro, però, il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motiviproposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio dilegittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza deimotivi stessi (cfr. per tutte Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli,Rv. 268823 – 01)2.2. Nella specie, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, imotivi di appello non erano esclusivamente assertivi, né evitavano il raffronto conle ragioni della condanna, ma si ponevano in un confronto dialettico, supportatoanche da richiami giurisprudenziali, con la stringata motivazione resa dal Tribunaledi Rimini sul punto della riconducibilità del fatto all’imputato.3. Discende che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio eche va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna affinchéproceda al giudizio di appello.Ad oggi non risulta maturato il termine prescrizionale, in quanto è contestataed è stata riconosciuta dal giudice di pace la recidiva reiterata e infraquinquennale,che porta a dieci anni il termine massimo di prescrizione.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti peril giudizio alla Corte di appello di Bologna.Così deciso il 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta Maria Morosini Rossella Catena