Cassation court quashes aggravated theft conviction for fraudulently obtained consent in victim's home.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the second instance judgment regarding the fourth count of the conviction against Antonio Pestorino. The lower court incorrectly classified the act as aggravated theft by fraud, whereas the victim testified she voluntarily handed over jewelry and provided a container for them. The court ruled that the victim's consent to the transfer of possession remained valid despite the underlying deception, establishing that theft requires a lack of consent to the spossessamento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 c.p.; Art. 624-bis c.p.: The distinction between theft and fraud hinges on the existence of consent to the deprivation of possession; where consent persists despite a fraudulent inducement, the act constitutes fraud, not theft, and the lower court's misinterpretation of evidence warrants annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
rte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau;visto il parere del Sostituto Procuratore generale che ha concluso chiedendol'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alladeterminazione della pena, previa riqualificazione del reato;udito l'avvocato Andrea Sartucci che si riporta alle conclusioni scritte e alle notespese depositate a mezzo pec.;udito l’avvocato Francesco Giuseppe Piccirillo che si associa alle conclusioni delProcuratore generale; si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.RITENUTO IN FATTO1.
Con sentenza della Corte di appello di Roma del 1 ottobre 2025, è stataconfermata la condanna disposta dal G.i.p. del Tribunale di Roma con sentenzadel 5 novembre 2024 a carico di Antonio Pestorino.In particolare, si è accertato che il Pestorino, insieme ad altri complici, in piùoccasioni carpiva la buona fede di persone (spesso anziane o in stato di minoratadifesa) e, con raggiri, riusciva ad avere accesso alle loro case e a farsi consegnaredanaro o preziosi.Nel corso di uno di tali episodi, quello contestato al capo n.4, dopo essersiintrodotto a casa di Maria Colonna, che aveva messo i preziosi a sua disposizione,li prendeva direttamente, non attraverso una manuale traditio da parte dellasignora.
Sebbene l’apprensione avvenisse direttamente e non attraverso unaconsegna, la signora non vi si opponeva ma, anzi, forniva al Pestorino uncontenitore per riporre più comodamente i preziosi ch’egli stava infilando nelletasche.I giudici del merito, dunque, qualificavano tutti gli episodi quali truffe, adeccezione di quello di cui al capo n.4, che veniva qualificato come furto presso ildomicilio aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e, su tale delitto,quantificavano la pena base, cui le altre venivano aggiunte in continuazione.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Antonio Pestorino,per mezzo del difensore di fiducia, il quale ha proposto un unico motivo diimpugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Deduce vizi di motivazione e di violazione di legge in relazione alla qualificazionegiuridica del fatto, che è stato inquadrato dai giudici del merito nell’ambito delfurto aggravato dal mezzo fraudolento, laddove si sarebbe dovuto qualificare intermini di truffa.3.
È pervenuta in Cancelleria una memoria nell’interesse della parte civileSabatino Rosati, con la quale si chiede la conferma della sentenza impugnata, ilriconoscimento del risarcimento del danno e di una provvisionale alla quale, incaso di concessione, andrebbe subordinata la sospensione condizionale della pena.4. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. Va premesso che, nella parte in fatto, la vicenda è stata sufficientementericostruita nella sentenza d’appello e non è contestata dal ricorrente. La mattinadel 9 gennaio 2024, Maria Colonna riceveva una telefonata dal sedicente nipoteAlessandro, che le chiedeva di ritirare per lui un pacco e di pagare il corriere conoro e preziosi; le chiedeva, dunque, di radunare i suoi gioielli, glieli faceva pesaree, dopo che la signora gli aveva comunicato il peso complessivo (210 grammi), lediceva di posarli tutti sul letto, di modo che potessero essere fotografati dallapersona che le avrebbe portato il pacco in cambio di detti preziosi.
Quasicontestualmente, Antonio Pestorino si presentava a casa della Colonna e, dopoaverle consegnato il pacco, dapprima fotografava i gioielli e, quindi, li prendevanelle mani, andando a riporli nelle tasche. La signora, non solo non si opponevaall’apprensione, ma forniva al Pestorino una scatola, per consentirgli di riporre easportare più agevolmente i preziosi.Nella parte in diritto, la Corte di appello ha valorizzato particolarmente lasuccessione temporale tra il momento in cui il Pestorino aveva preso in mano glioggetti e quello, successivo (sebbene immediatamente successivo), in cui lasignora gli aveva fornito la scatola per riporli, per far discendere da tale scissionetemporale delle conseguenze sul piano della valutazione giuridica.2.1 Si osserva che la fattispecie per la quale è intervenuta condanna è quella dicui agli artt.624-bis e 625, comma 1, n.2, cod. pen., ovvero di furto in abitazione,operato avvalendosi di un mezzo fraudolento.Tale fattispecie delittuosa differisce dalla truffa, in quanto implicaun’apprensione diretta del bene all’insaputa o contro la volontà della vittima;qualora l’impossessamento sia reso possibile da un atto dispositivo della vittima,la cui volontà sia viziata dalla presenza di artifizi o raggiri, si versa nella diversaipotesi della truffa.Invero, è stato affermato in generale da questa Corte di legittimità che, in temadi rapporti tra truffa e furto, non privi di ambiguità applicative, è configurabile ildelitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lospossessamento si verifica invito domino, mentre ricorre la truffa nel caso in cui iltrasferimento del possesso della res si realizza con il consenso, seppure viziatodagli altrui artifici o raggiri, della vittima (ex multis Sez. 4, n. 14609 del22/2/2017, Rv. 269537;
Sez. 4, n. 5435 del 9/11/2018, dep. 2019, Rv. 275019).In generale si può dire che, quando l'apprensione della res deriva da un atto didisposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri, si è in presenza di una condottainscrivibile nella tipicità della fattispecie di truffa, mentre quando lospossessamento avvenga comunque contro la volontà del soggetto passivo, cioèsenza il suo consenso sia pur artificiosamente carpito, si configura il delitto di furto,aggravato dal mezzo fraudolento (Sez. 5, n. 36864 del 23/10/2020, Rv. 280323– 01).2.2.
La Corte di appello, investita della questione, ha ritenuto che fosse correttala qualificazione del fatto in termini di furto, valorizzando la distinzione concettualetra due fasi dell’azione ed evidenziando come vi fosse stata una «apprensioneunilaterale dell’imputato senza la cooperazione della vittima», la quale «solosuccessivamente gli forniva una scatola che si trovava sul letto per riporre glioggetti che l’individuo aveva già in mano».Tale qualificazione del fatto, peraltro, deve ritenersi frutto di un travisamentodella prova da parte del giudice del merito.Nel caso che ci occupa, la Corte territoriale fa buon governo delle categoriegiuridiche di riferimento, atteso che, correttamente, fissa la linea di discrimine trale fattispecie della truffa e quella del furto, imperniandola sulla sussistenza, omeno, di un consenso dell’avente diritto in ordine allo spossessamento.Erra, peraltro, nell'utilizzazione di una prova, atteso che attua un'erronearicostruzione del relativo «significante» (cd. travisamento delle risultanzeprobatorie).Il vizio di travisamento della prova (o di contraddittorietà processuale) chiamain causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto alprocesso e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dallamotivazione, rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio.
In questi casinon si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito aifini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Sez. 5, n. 26455del 09/06/2022, Rv. 283370 - 01).Invero il vizio di «contraddittorietà processuale» vede circoscritta la cognizionedel giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento delgiudice del dato probatorio nei termini di una «fotografia», neutra e a-valutativa,del «significante», ma non del «significato», atteso il persistente divieto di riletturae di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del14/07/2006, Rv. 234167;
Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Rv. 234605).Nel caso di specie, ricorre l'ipotesi del travisamento delle risultanze probatorie,in quanto la Corte d’appello ha omesso di considerare la ricostruzione della vicendanella sua interezza, così come riportata dalla persona offesa la quale, conchiarezza, ha riferito ch’ella stessa aveva messo i gioielli a disposizione delPestorino, dopo averli pesati e dopo che tale peso era stato ritenuto congruo dalsedicente nipote, che le aveva chiesto di consegnare i preziosi in cambio del paccoche le sarebbe stato recapitato; quando l’uomo prendeva nelle mani i monili lofaceva, dunque, con il consenso della vittima, quest’ultimo tanto più evidente inquanto la signora, mentre l’uomo teneva i gioielli nelle mani, gli forniva la scatolain cui riporli per portarli via più comodamente.Sebbene, dunque, si trattasse di un consenso viziato da un raggiro sottostante,detto consenso restava presente per tutto l’arco di svolgimento della vicenda.3.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto e lasentenza, con riferimento al capo n.4, deve essere annullata; gli atti vannorestituiti al giudice del merito che si atterrà, nel decidere, ai principi di dirittoenunciati nella decisione rescindente, tenendo conto dei contenuti dellatestimonianza della persona offesa e procedendo a qualificare il fatto e quantificarela pena di conseguenza. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al capo 4), con rinvio per nuovogiudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.Così è deciso, 13/05/2026Il PresidenteIl Consigliere estensoreCarla Adriana Fiammetta Frau Luca Pistorelli