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Sentenza — n. 22051/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against preventive measure execution due to lack of social danger evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22051/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Appeal of Palermo declared the appeal inadmissible, ordering the execution of a special surveillance measure with residence obligation against Mariano Saracino. The appellant argued that his social danger had ceased following his acquittal on mafia charges and transfer to home detention, citing his advanced age and poor health. The court rejected these claims, noting the appellant never demonstrated dissociation from the mafia organization or renounced its ideology, and that prior judicial findings regarding his persistent social danger remained valid.

Regesto Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 18 ust. 1 k.r.s.: The execution of a preventive measure remains lawful if the court correctly applies superior case law by finding no evidence of the appellant's dissociation from the criminal organization or renunciation of mafia ideals.

Parole chiave

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preventive measure execution mafia social danger dissociation from organization inadmissible appeal special surveillance measure carcerazione preventiva eccessiva scarcerazione mantenimento della carcerazione di sicurezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 18 ust. 1 k.r.s.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte di appello di Palermo, 2 maggio 2008
Tribunale di sorveglianza di Palermo, 8 ottobre 2024
Corte di appello di Palermo, 15 gennaio 2019
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Testo completo

della Corte d'appello di PalermoUdita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;Lette sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Maria ElenaGamberini, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;Letta la memoria del difensore, avv. Nicolò Gervasi, che ha insistitonell’accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1.Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Palermo, sezionemisure di prevenzione, ha confermato il decreto del Tribunale di Trapani che avevadisposto darsi corso, a seguito di sospensione dovuta a restrizione carceraria,all'esecuzione della misura di prevenzione personale della sorveglianza specialecon obbligo di soggiorno, già applicata a Mariano Saracino con precedenteprovvedimento del 20 ottobre 2012, successivamente rimodulata nella duratatemporale con decreto del 15 Marzo 2019.La Corte di appello, richiamata la condanna riportata dal prevenuto per ildelitto di partecipazione all'associazione mafiosa commesso fino a luglio 2004, haevidenziato che il suddetto non ha mai concretamente manifestato segnali didissociazione dalla consorteria mafiosa di appartenenza, né dato prova di averintrapreso percorsi rieducativi diretti e rinnegare l’ideologia mafiosa alla qualeaveva aderito in termini di stabile organico inserimento nella consorteria,mafiosi, nonché fornendo rifugio e assistenza a numerosi latitanti (fra i qualiGiovanni Brusca).2.

Mariano Saracino ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensoreaffidato ad un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in ordineall'omesso accertamento sull’attualità della pericolosità sociale del ricorrente.Deduce, in particolare, che il ricorrente è stato assolto per il reato di cui all'art.416-bis cod.pen. e condannato per condotte estorsive, commesse non peragevolare l'associazione mafiosa ma per scopi personali, giusta sentenza n. 58 del2019; dal marzo 2016 è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia incarcere e non sussisterebbero elementi per cui ritenerlo ancora soggettopericoloso; il Tribunale di sorveglianza di Palermo, in data 8 ottobre 2024, lo haammesso al regime della detenzione domiciliare in ragione della regolare condottacarceraria e tenuto conto dell’età avanzata che ha fatto escludere il pericolo difuga; non sarebbero stati evidenziati elementi di fatto idonei a radicare un giudiziodi attualità della pericolosità sociale senza possibilità di ricorrere a presunzioni.3.

Il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta chiedendodichiararsi l'inammissibilità del ricorso.Il difensore ha depositato, in via telematica, memoria difensiva con la qualeha insistito nell’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1.Il ricorrente deduce violazione di legge, sostenendo l’assenza di motivazione delprovvedimento impugnato in ordine al presupposto dell'attualità della pericolositàsociale in quanto la misura di prevenzione posta in esecuzione si fonderebbe sufatti verificatisi circa 20 anni prima in difetto di ulteriori elementi sintomatici dellapersistenza della pericolosità sociale del proposto anche a seguito della lungacarcerazione subita in espiazione pena.2.

La doglianza è manifestamente infondata.Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, ai fini dell'applicazione diuna misura di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose,una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non ènecessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attualepericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione,del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fineeventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concretapartecipazione ad attività associative (Sez. 2, n. 23446 del 20/04/2017, Rv.270319 – 01;

Sez. 2, n. 17128 del 24/03/2017, Rv. 270068 – 01; Sez. 2, n. 18756del 31/01/2017, Rv. 269742 – 01; Sez. 5, n. 28624 del 19/01/2017, Rv. 270554– 01; Sez. 6, n. 50129 del 11/11/2016, Rv. 268937 – 01; Sez. 6, n. 52775 del10/11/2016, Rv. 268622 – 01; Sez. 5, n. 51735 del 12/10/2016, Rv. 268849 –01; Sez. 6 n. 499 del 21/11/2008, dep. 2009 Rv. 242379; Sez. 2 n. 44326 del11/10/2005, Rv. 232779; Sez. 1 n. 3098 del 19/05/1995, Rv. 201756). Taleorientamento giurisprudenziale valorizza la struttura delle mafie storiche che sicaratterizza per il carattere permanente della affiliazione, che può essere rescissasolo in caso di esplicito "recesso", ovvero di un atto di chiara dissociazione chedeve emergere attraverso specifici elementi di prova e che non può essere desuntadal mero decorso del tempo, unitamente alla "inattività" criminale del proposto.Anche le Sezioni Unite Gattuso (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018,Rv. 271511 – 01) hanno affermato che, ai fini dell'applicazione di misure diprevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso,qualora sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto alsodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa allastabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce deglispecifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia postaquale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità.Rimane, dunque, l’onere del giudice di compiere l'accertamento dell'attualitàdella pericolosità sociale in rapporto ai tre indicatori fondamentali, costituiti dallivello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppocriminoso, dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la suacapacità operativa nonché dalla manifestazione, in tale intervallo temporale, daparte del proposto, di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminaliin precedenza condivise ( Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Rv. 272937 – 01).Pertanto, salva la necessità di valutare l'apprezzabile periodo di detenzioneeventualmente subito dal soggetto e l'eventuale emergere, nel corso della stessa,di elementi che depongano in senso a lui favorevole (Sez. 6, n. 20577 del07/07/2020, Rv. 279306 - 01;

Sez. 2, n. 8541 del 14/1/2020, Rv. 278526 - 01;Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Rv. 273500 - 01; Sez. 2, n. 24585 del09/02/2018, Rv. 272937 - 01; Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017, dep. 2018, U.,Rv. 272723 - 01; Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017, dep. 2018, U., Rv. 272723),nel giudizio di attualità della pericolosità sociale non può non assumere rilievo illivello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminalee la tendenza del gruppo di quest'ultimo a mantenere intatta la sua capacitàoperativa (Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, cit.).2.

Il provvedimento impugnato risulta avere fatto corretta applicazione deisuperiori insegnamenti avendo evidenziato che il prevenuto è stato condannatocon sentenza della Corte di appello di Palermo (del 2 maggio 2008) alla pena dianni 10 di reclusione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. nonché per delitti diestorsione aggravata in concorso e di intestazione fittizia di beni per la sua”funzione di raccordo tra la mafia alcamese ed il tessuto economico sociale”.A sostegno della decisione di dare corso all’esecuzione della misura diprevenzione, sospesa per effetto della esecuzione di pena definitiva in ragionedelle suindicate vicende giudiziarie, per la durata residua di poco superiore ad unanno, la Corte di appello ha evidenziato che il prevenuto non ha mai dato segnalidi reale dissociazione dalla consorteria di appartenenza e non ha mai rinnegato gliideali mafiosi sottesi alla sua adesione al sodalizio.

Il Tribunale di Trapani haevidenziato, inoltre, come dalle relazioni comportamentali presenti nel fascicolorisulti che il prevenuto si è sempre dichiarato «estraneo ai reati addebitatigli» edefinito distante da logiche delinquenziali «negando qualsiasi contatto con lacriminalità organizzata in natura mafiosa».La Corte di appello ha evidenziato, peraltro, che lo stesso giudice penale, purtenendo conto dell’intervenuta assoluzione del prevenuto per il reato associativo (contestato per il periodo successivo a quello per il quale era già intervenutacondanna definitiva) essendo stata la condanna successiva limitata a condotteestorsive, ha ritenuto perdurante la pericolosità sociale del proposto tanto daapplicare la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; il Tribunaleha, altresì, evidenziato che il ricorrente è stato condannato con sentenza del 15gennaio 2019 per violazione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione.Il provvedimento impugnato ha, altresì, motivato in ordine alle ragioni di inidoneitàdelle condizioni di salute del ricorrente, definite dalla difesa precarie, edell'avanzata sua età ad incidere sul giudizio di persistente pericolosità sociale,anche considerato che la sua precedente partecipazione al sodalizio mafioso si èestrinsecata attraverso il condizionamento di appalti ed altre modalità che nonappaiono suscettibili di ritenersi, in assoluto, condizionate dallo stato di salute.A fronte di tale sviluppo logico argomentativo, non può ritenersi che la motivazionedei giudici di merito sia apparente, né tantomeno mancante, avendo i decretirichiamato puntualmente gli elementi di fatto posti a base del giudizio dipericolosità qualificata, la cui valenza probatoria è stata illustrata in maniera deltutto congrua e logica.

Ne consegue la manifesta infondatezza delle censure.3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA OCCHIPINTI GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI