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Sentenza — n. 22035/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22035/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22035/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;uditi:- il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione GiulioMonferini, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;- e, per l’imputato, l'avvocato Angelo Staniscia, che si è riportato al ricorsochiedendone l'accoglimento.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 5 novembre 2025 la Corte di appello di Roma, inparziale riforma della pronuncia in data 9 dicembre 2024 del Tribunale di Roma,ha riqualificato il fatto di cui al capo A) come bancarotta documentale semplice(art. 217 legge fall.) e ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari,confermando nel resto la prima decisione che aveva condannato Victor Bezpyatiy,altresì, per bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (capo B.).2.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 22035/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha propostoricorso per cassazione (per i motivi di seguito esposti, nei limiti di cui all’art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con l’atto di ricorso sono state dedotte la violazione dell’art. 81, comma2, cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delvincolo della continuazione tra i fatti già giudicati con sentenza irrevocabile delTribunale di Roma n. 24654/2011 e quelli oggetto del presente procedimento, chela sentenza impugnata avrebbe escluso valorizzando l’eccessivo scarto temporaletra le condotte (incentrandosi sulla data della dichiarazione di fallimento e incontraddizione con il tempo in cui hanno avuto luogo, come indicato in sentenza,e la loro omogeneità).2.2.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta lotta contro la frode abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito fallimento personale reato economico
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Testo completo

'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;uditi:- il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione GiulioMonferini, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;- e, per l’imputato, l'avvocato Angelo Staniscia, che si è riportato al ricorsochiedendone l'accoglimento.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 5 novembre 2025 la Corte di appello di Roma, inparziale riforma della pronuncia in data 9 dicembre 2024 del Tribunale di Roma,ha riqualificato il fatto di cui al capo A) come bancarotta documentale semplice(art. 217 legge fall.) e ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari,confermando nel resto la prima decisione che aveva condannato Victor Bezpyatiy,altresì, per bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (capo B.).2.

Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha propostoricorso per cassazione (per i motivi di seguito esposti, nei limiti di cui all’art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con l’atto di ricorso sono state dedotte la violazione dell’art. 81, comma2, cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delvincolo della continuazione tra i fatti già giudicati con sentenza irrevocabile delTribunale di Roma n. 24654/2011 e quelli oggetto del presente procedimento, chela sentenza impugnata avrebbe escluso valorizzando l’eccessivo scarto temporaletra le condotte (incentrandosi sulla data della dichiarazione di fallimento e incontraddizione con il tempo in cui hanno avuto luogo, come indicato in sentenza,e la loro omogeneità).2.2.

È stato articolato un motivo nuovo, ulteriormente denunciando laviolazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al diniego del vincolodella continuazione tra i detti reati, ribadendo la sussistenza dei vizi già espostinel ricorso.3. Alla pubblica udienza del 24 marzo 2026, le parti hanno concluso come inepigrafe.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.2. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente.Le Sezioni Unite hanno ormai chiarito che «il riconoscimento dellacontinuazione, necessita […] di una approfondita verifica della sussistenza diconcreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, lacontiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, lasistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelleloro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza ditaluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074)».Le condotte in imputazione sono stati commesse, come si trae dalla stessacontestazione e dalle pronunce di primo e secondo grado, dalla costituzione dellasocietà nel 2006/7 fino alla dichiarazione di fallimento. I reati rispetto ai quali ladifesa ha chiesto l’applicazione della disciplina posta dall’art. 81, comma 2, cod.pen., si collocano nel 2007, e la pronuncia Corte di merito ne ha evidenziato lamedesima indole di quelli da essa giudicati. È, allora, fondata la censura difensivanella parte in cui ravvisa un vizio di motivazione nella sentenza impugnata, che haescluso il medesimo criminoso valorizzando lo «iato temporale troppo marcato»che dividerebbe i fatti, valorizzando a tale fine per i reati fallimentari unicamentela data della dichiarazione di fallimento.Si impone, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamenteall’esclusione della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di Roma.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altraSezione della Corte di appello di Roma.Così deciso il 24/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni Francolini Enrico Vittorio Stanislao Scarlini