Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22034/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding waived appeal grounds in plea agreement cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22034/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had waived specific grounds of appeal during the plea agreement procedure. The appellant argued a lack of motivation regarding potential non-punishability causes, but the court held that such waived issues cannot be raised in a subsequent appeal. Consequently, the court ruled that the waiver precludes any further examination of those specific legal points by the higher court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In plea agreement cases, a partial waiver of appeal grounds by the defendant renders the appeal inadmissible regarding those waived points, preventing the higher court from examining them ex officio.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea agreement appeal waiver of grounds inadmissible appeal preclusive effect cassation inadmissibility condono delle spese procedurali procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
─ non èconsentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché al cospetto diricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod.
Art. 606 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 599 c.p.p.
─ non èconsentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché al cospetto diricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod.
Art. 610 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
─ non èconsentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché al cospetto diricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro
Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra ed altri
Sez. 5, n. 40278 del 6 aprile 2016, Camerlingo ed altri
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria MuscarellaRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che l’imputato Antonio Vuolo ricorre avverso la sentenza della Cortedi appello di Napoli che, accogliendo la richiesta di pena concordata, hapronunciato sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen., in relazione al reato di cuiagli artt.110 cod. pen. e 216, comma 1, nn.1 e 2, e 219, comma 2, n.1,R.D.267/1942, e confermato, nel resto;Considerato che il motivo proposto ─ che contesta carenza di motivazione aisensi dell’art.606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza dieventuali cause di non punibilità ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen.

─ non èconsentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché al cospetto diricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5,Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione delc.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principioelaborato dalla giurisprudenza di legittimità, nel vigore del similare istitutoprevisto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato daldecreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella L. 24 luglio 2008 n.125, secondo cui il giudice d'appello, che accoglie la richiesta formulatasull’accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la suacognizione a quelli non rinunciati.

La rinuncia parziale ai motivi d'appellodetermina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capioggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il qualesi propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possonoessere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 4, n. 9857del 12/02/2015, Barra ed altri).Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n.40278 del 6 aprile 2016, Camerlingo ed altri; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018,Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato inappello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, ad eventuali cause diimprocedibilità o nullità anche assolute, eccepite con l'impugnazione, alle qualil'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, inpunto di responsabilità) limita non solo la cognizione del giudice di secondogrado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compresoil giudizio di legittimità.Rilevato che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni,anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzionedell'accordo sulla pena in appello.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e cheil ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali edella somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna Maria Gloria Muscarella Rossella Catena