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Ordinanza — n. 21218/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible due to waiver of issues in second-instance settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21218/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared three cassation appeals inadmissible because the appellants had previously waived specific legal grounds in their settlement agreement during the second instance. The appellants argued for a violation of law regarding sentencing and motivation, but the court held that such issues were precluded by their own procedural concessions. Consequently, the appeals were rejected as manifestly unfounded and time-barred, resulting in a ruling against the appellants for procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610 cod. proc. pen.: When parties agree to waive specific legal issues in the second instance, they cannot subsequently raise those same issues in a cassation appeal, as the waiver creates preclusive effects on the entire litigation process.

Parole chiave

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waiver of legal issues preclusive effect of waiver cassation inadmissibility second instance settlement procedural preclusion reiterazione di reati penali doppia punibilità motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Pur qualificando i vizi dedotti in termini di violazione di legge,di fatto i ricorsi lamentano un difetto di motivazione.Ed invero, questa Corte ha già affermato, in relazione all'identica fattispecie dicui all'art. 599, cod.
Art. 610 cod. proc. pen.
286464 – 01).Ne consegue, pertanto, che i ricorsi sono inammissibili perché manifestamenteinfondati.Quanto al ricorso presentato da Giuseppe Scarpaci, è altresì tardivo e genericonei motivi.Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
va dichiarata, senzaformalità, quindi, in assenza di contraddittorio e senza alcun obbligo di dare avvisialle parti, l'inammissibilità del ricorso.Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché,ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Pur qualificando i vizi dedotti in termini di violazione di legge,di fatto i ricorsi lamentano un difetto di motivazione.Ed invero, questa Corte ha già affermato, in relazione all'identica fattispecie dicui all'art. 599, cod.
art. 616 cod. proc. pen
va dichiarata, senzaformalità, quindi, in assenza di contraddittorio e senza alcun obbligo di dare avvisialle parti, l'inammissibilità del ricorso.Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché,ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3 n. 51557 del 14/11/2023
103, che, quando il giudice di appello abbia raccolto le richiesteconcordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sededi legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati(Sez. 3 n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv.
Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018
103, non sololimita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'interosvolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente aquanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.(Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Rv.
Sez. 2 n. 22487 del 08/05/2024
Sez. 2 n. 22487 del 08/05/2024, Forte, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il provvedimento impugnato, emesso dalla Corte di appello di Catania del23 settembre 2025, ha applicato nei confronti di Gaetano Platania, Giacomo CaliòCappellieri e Giuseppe Scarpaci la pena di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro600,00 di multa per il reato di duplice furto pluriaggravato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.La sentenza, preso atto dell’accordo delle parti che avevano rinunciato ai motividi appello, motivava sinteticamente sulla penale responsabilità degli imputati(anche richiamando la sentenza di primo grado), sulla corretta qualificazionegiuridica della fattispecie e sulla congruità della pena.2.

Avverso l'indicata sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputatoGiacomo Caliò Cappellieri, tramite il difensore di fiducia, deducendo vizio diviolazione di legge per difetto di motivazione, laddove il giudice avrebbe dovutoprocedere ad una pur sintetica esposizione delle valutazioni in fatto e in diritto.3. Ha altresì proposto ricorso per cassazione l'imputato Gaetano Platania,tramite il difensore di fiducia, deducendo vizio di violazione di legge nonché dimotivazione, laddove il giudice avrebbe dovuto evidenziare le ragioni logiche perle quali non ricorresse un’ipotesi di proscioglimento, approfondire la correttezzaformale e valutare la vicenda sostanziale.4.

In data 27 gennaio 2025 ha infine proposto ricorso Giuseppe Scarpaci,tramite il difensore, deducendo errores in procedendo in ordine alla dosimetriadella pena.5. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non deducibili nelgiudizio di legittimità. Pur qualificando i vizi dedotti in termini di violazione di legge,di fatto i ricorsi lamentano un difetto di motivazione.Ed invero, questa Corte ha già affermato, in relazione all'identica fattispecie dicui all'art. 599, cod. proc. pen., poi abrogato dal decreto-legge n. 92 del 2008, esuccessivamente reintrodotto nel nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen. dalla legge23 giugno 2017, n. 103, che, quando il giudice di appello abbia raccolto le richiesteconcordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sededi legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati(Sez. 3 n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 – 02).È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabilid'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla penain appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art.599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non sololimita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'interosvolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente aquanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.(Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194 – 01; in senso contrariocfr.

Sez. 2 n. 22487 del 08/05/2024, Forte, Rv. 286464 – 01).Ne consegue, pertanto, che i ricorsi sono inammissibili perché manifestamenteinfondati.Quanto al ricorso presentato da Giuseppe Scarpaci, è altresì tardivo e genericonei motivi.Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. va dichiarata, senzaformalità, quindi, in assenza di contraddittorio e senza alcun obbligo di dare avvisialle parti, l'inammissibilità del ricorso.Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché,ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., nella vigente formulazione, valutati i profilidi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso(Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritieneequa, di euro quattromila ciascuno a favore della cassa delle ammende, avutoriguardo al rimedio esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla Adriana Fiammetta Frau Grazia Rosa Anna Miccoli