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Ordinanza — n. 21217/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to appeal for reviewing merits and motivation vices under Art. 569 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21217/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation converted Giuliano Anderlini's cassation appeal into an appeal for trial due to the substantive nature of his arguments. Anderlini challenged the conviction for fraud and tax offenses, arguing regarding the qualification of 'de facto administrator' and the absence of criminal intent. The court ruled that since the grievances focused on the merits and motivation rather than legal violations, immediate cassation was inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 569, commi 1 e 3 c.p.p.: When cassation appeals concern the merits or motivation vices rather than legal violations, they must be converted to appeal.

Parole chiave

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cassation appeal conversion merits review procedure motivation vices legal violation requirement criminal procedure code irregolarità finanziarie inchiesta per frode fiscale bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Andrea Mattioli, deducendo seidistinti motivi di impugnazione, formalmente prospettati come inosservanza oerronea applicazione della legge penale e come vizio di motivazione, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 569, commi 1 e 3 cod. proc. pen.
L’impugnazione deve essere convertita in appello, in quanto le censurededotte investono, in larga parte, vizi della motivazione.Va premesso che, ai sensi dell’art. 569, commi 1 e 3, cod.
art. 131-bis cod. pen
74 del 2000.Infine, si censura, sempre nel merito, la scelta del giudice di non applicare laspeciale causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.3.
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Testo completo

ribunale di ModenaUdita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau.Ritenuto in fatto e considerato in diritto1. Con sentenza del 29 gennaio 2025, il Tribunale di Modena condannavaGiuliano Anderlini alla pena di anni 3 di reclusione.I reati contestati erano: al capo 1, la bancarotta fraudolenta documentale peroccultamento o distruzione delle scritture, di cui agli artt. 223 e 216, comma 2, n.2, r.d. n. 267 del 1942; al capo 2, l’indicazione di elementi passivi fittizi nelladichiarazione ai fini IVA, di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000; al capo 3, l’omessapresentazione della dichiarazione ai fini IVA, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del2000.In particolare, a Giuliano Anderlini, già amministratore della SIPA s.r.l., venivacontestato di aver mantenuto la qualità di amministratore di fatto anche dopo ilsettembre 2017, ossia dopo aver fittiziamente trasferito la carica a Carlo Paganelli,soggetto inesistente.

In tale veste di amministratore di fatto, egli avrebbe postoin essere le condotte integranti le fattispecie di reato contestate.2. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione GiulianoAnderlini, per mezzo del difensore di fiducia Avv. Andrea Mattioli, deducendo seidistinti motivi di impugnazione, formalmente prospettati come inosservanza oerronea applicazione della legge penale e come vizio di motivazione, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen.In realtà, tutti i motivi dedotti attengono a vizi della motivazione e, più ingenerale, al merito della decisione.Si contesta, infatti, la valutazione operata dal giudice in ordine alla qualifica diamministratore di fatto, la motivazione sul dolo della fattispecie, nonché, nelmerito, l’avvenuto superamento della soglia di punibilità di cui all’art. 4 d.lgs. n.74 del 2000 e l’attribuzione di responsabilità in relazione all’omessa presentazionedella dichiarazione ai fini IVA, di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.Infine, si censura, sempre nel merito, la scelta del giudice di non applicare laspeciale causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.3.

L’impugnazione deve essere convertita in appello, in quanto le censurededotte investono, in larga parte, vizi della motivazione.Va premesso che, ai sensi dell’art. 569, commi 1 e 3, cod. proc. pen., il ricorsoimmediato per cassazione è ammissibile — in ragione della competenza funzionaledella Corte — soltanto quando con l’atto di impugnazione siano dedotti vizi diviolazione di legge.Nel caso di specie, sebbene il ricorrente abbia formalmente qualificato i motividi doglianza come inosservanza o erronea applicazione della legge penale, glistessi attengono, in realtà, esclusivamente a vizi della motivazione; ne conseguel’applicazione del disposto di cui all’art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.MConvertito il ricorso in appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte diappello di Bologna per il giudizioCosì è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla Adriana Fiammetta Frau Grazia Rosa Anna Miccoli