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Sentenza — n. 21214/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for lack of specific intent finding in documentary bankruptcy case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21214/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Brescia Court of Appeal's judgment, which had upheld a conviction for documentary bankruptcy against Alessandro Ceriani. Ceriani argued the lower courts failed to distinguish between mere omission and specific intent required for the crime. The court ruled that the material facts indicated fraud but the lower courts incorrectly applied only general intent, necessitating a new trial to verify specific intent.

Regesto Legislator

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Art. 216 comma 1 n. 2 legge fall.; The crime of documentary bankruptcy requires specific intent (dolo specifico) distinct from general intent, and a conviction is invalid if the court fails to substantiate this specific mental state based on the factual circumstances.

Parole chiave

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documentary bankruptcy specific intent requirement omission of accounting books Cassation annulment dolo specifico legal qualification error bankruptcy proceedings irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 216 comma 1 n. 2 legge fall.
269904).L’ipotesi di omessa tenuta, totale o parziale, dei libri contabili, quando non sitraduca in una vera e propria «falsificazione», deve essere ricondotta nell’alveoapplicativo dell’art. 216, comma 1, n.
Art. 217 legge fall.
2), legge fall.; a tal fine è tuttavia necessarioche la condotta omissiva sia sorretta da dolo specifico, giacché, in difetto,risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella — analoga sotto ilprofilo materiale — di bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217 leggefall.
Art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) cod.proc.pen.
Silvia Salvato, deducendo motivi diimpugnazione ricondotti alle ipotesi di cui all’art. 606, comma 1, lett.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
e)cod.proc.pen., di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari
Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi
278321); sotto il profilo soggettivo èsufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.279838;
Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi
Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv.
Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi
Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno
Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri
(Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv.
Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo
Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, Morace
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Testo completo

d'appello di BresciaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;Udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau;Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SabrinaPassafiume, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata riportandosi alla requisitoria scritta già depositata.Udito l'avvocato Silvia Salvato, che si è riportata ai motivi di ricorso e ha insistitoper l'accoglimento dello stesso.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 11 marzo 2025, la Corte di appello di Brescia confermavala sentenza resa in data 27 febbraio 2022 dal Tribunale di Mantova, il quale avevacondannato Alessandro Ceriani per il delitto di bancarotta documentale contestatoai sensi degli artt. 223 e 216 r.d. n.267 del 1942.Al Ceriani, quale amministratore della CARE GROUP srl dal 10 aprile 2015, erastata contestata una condotta mista di omessa tenuta delle scritture e dioccultamento di quelle esistenti.Si era ricostruito in fatto che le scritture contabili antecedenti all’anno 2014erano state consegnate ad una ditta di elaborazione dati, la EDP; sebbeneespressamente compulsato dal curatore, il Ceriani non si era attivato perrecuperarle.Tutta la documentazione cartacea antecedente il 2015, era stata ritirata dallostesso Ceriani dalla sede dell’impresa Sanagens srl (collegata alla CARE GROUP);egli l’aveva depositata in un garage (per sua stessa ammissione), ma non ne avevaconsentito il rinvenimento agli organi della curatela.Quanto invece alle scritture successive all’assunzione dell’incarico diamministrazione, non era emersa la prova che fossero state compiutamentetenute, nonostante la prosecuzione di un’attività d’impresa, con l’incasso diassegni dai grossisti.Il fallimento veniva dichiarato il 9 marzo 2017.In ordine all’elemento soggettivo, veniva individuato nella coscienza e volontàdi non rendere possibile alla curatela una ricostruzione del patrimonio e delmovimento degli affari.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Alessandro Ceriani,per mezzo del difensore di fiducia, Avv. Silvia Salvato, deducendo motivi diimpugnazione ricondotti alle ipotesi di cui all’art. 606, comma 1, lett.

b) e lett. e)cod.proc.pen., di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo lamenta che il giudice dell’appello non si sarebbeeffettivamente confrontato con le specifiche questioni sollevate nell’atto di appello.Seguiva l’indicazione di una serie di circostanze di fatto, in ordine alle quali ilgiudice non avrebbe adeguatamente motivato.2.2. Il secondo motivo riguarda la carenza di motivazione in ordine all’elementosoggettivo della fattispecie. Non operando una distinzione concettuale tra lecondotte di mera omissione e quelle di sottrazione della documentazione, il giudiceavrebbe omesso di motivare sul dolo specifico richiesto dalla fattispecie.2.3.

Il terzo motivo riguarda la motivazione sull’elemento oggettivo dellacondotta e della sua idoneità a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonioe del movimento degli affari.3. È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generalepresso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’accoglimento del ricorso.4. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2. Il primo motivo, relativo al mancato confronto della Corte di appello con ledoglianze difensive, è manifestamente infondato.L’atto di appello non sottoponeva all’esame del giudice singole questionigiuridiche puntuali, ma si limitava a censurare il modo in cui erano state condottele indagini, ripercorrendo gli elementi fattuali per prospettarne una diversa lettura.La Corte territoriale ha, invece, esaminato analiticamente il complesso deglielementi di fatto, ritenendo che essi integrassero gli elementi costitutivi dellafattispecie incriminatrice, attraverso valutazioni di merito che non sono sindacabiliin questa sede di legittimità.3.

Il secondo e il terzo motivo, relativi, rispettivamente, alla carenza dimotivazione sull’elemento soggettivo e all’erroneo inquadramento giuridico dellacondotta, sono fondati.Al Ceriani è stata contestata una condotta mista, commissiva e omissiva, inquanto, una volta divenuto amministratore nell’aprile 2015, egli, da un lato,avrebbe occultato la documentazione contabile precedente — esistente e acquisitanella sua disponibilità — e, dall’altro, avrebbe omesso di tenere regolarmente librie scritture contabili, pur continuando a incassare assegni dai grossisti per unapprezzabile lasso temporale.La giurisprudenza consolidata di questa Corte ricomprende entrambe talicondotte nell’ambito della bancarotta documentale «specifica».È opportuno ribadire che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art.216, comma 1, n.

2) legge fall. prevede due fattispecie alternative: quella disottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede ildolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibilela ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, cherichiede il dolo generico (ex multis, Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv.271611).La prima fattispecie (c.d. «specifica») consiste nella sottrazione o distruzionedei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico, consistente nelloscopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio aicreditori.La seconda fattispecie (c.d.

«generale») è integrata dalla tenuta dellacontabilità in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del movimentodegli affari e del patrimonio della fallita; essa presuppone, diversamente dallaprima, un accertamento condotto su scritture contabili effettivamente rinvenuteed esaminate dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologicacontestuale alla tenuta della contabilità, vale a dire mediante l’annotazioneoriginaria di dati oggettivamente falsi ovvero l’omessa annotazione di dati veri,accompagnata dalle ulteriori modalità descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5,n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo èsufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.279838;

Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n.43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017,Autunno, Rv. 269904).L’ipotesi di omessa tenuta, totale o parziale, dei libri contabili, quando non sitraduca in una vera e propria «falsificazione», deve essere ricondotta nell’alveoapplicativo dell’art. 216, comma 1, n. 2), legge fall.; a tal fine è tuttavia necessarioche la condotta omissiva sia sorretta da dolo specifico, giacché, in difetto,risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella — analoga sotto ilprofilo materiale — di bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217 leggefall. (Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252992;

Sez. 5, n. 11115 del22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020,Morace, Rv. 279179). Va altresì precisato che l’omessa tenuta, così come lasottrazione, distruzione o falsificazione, può essere anche «parziale» e che talenozione comprende tanto la mancata istituzione di uno o più libri contabili quantol’ipotesi in cui i libri, pur materialmente esistenti, siano stati lasciati in bianco.Le condotte materiali ascritte al Ceriani appaiono tutte riconducibili alla primaipotesi di bancarotta documentale, ossia a quella che richiede il dolo specifico.La lettura complessiva delle sentenze di merito consente di individuare elementifattuali indicativi della natura fraudolenta della condotta, idonei a fondare unavalutazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico: il Ceriani, giàamministratore e liquidatore della Sanagens, recentemente fallita, assumeval’amministrazione della Care Group, società che si presentava quale meraemanazione della precedente, essendone concessionaria per la vendita deiprodotti; pur consapevole della situazione di decozione della società, egliprovvedeva a incassare una pluralità di assegni, completando la vendita dellamerce residua, ometteva ogni annotazione contabile di tali operazioni e, infine,lasciava la società al fallimento.Né il Tribunale né la Corte di appello hanno, tuttavia, sottoposto tali elementi aun adeguato vaglio, al fine di verificare, nel merito, la sussistenza del dolo specificorichiesto dalla fattispecie, incorrendo in un errore di qualificazione giuridica elimitando la motivazione al solo profilo del dolo generico.4.

Per le ragioni esposte, la sentenza deve essere annullata con rinvio al giudicedi merito, affinché, previa corretta qualificazione giuridica della fattispecie,proceda a verificare la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla normaincriminatrice. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione dellaCorte di appello di BresciaCosì è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla Adriana Fiammetta Frau Grazia Rosa Anna Miccoli