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Ordinanza — n. 21200/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation ruling error where prosecutor wrongly ordered to pay legal fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21200/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation issued an order to correct a procedural error in a previous judgment dated January 12, 2026. The original decision erroneously condemned the Public Prosecutor to pay the appellant's legal fees, whereas the correct outcome was to dismiss the prosecutor's appeal. The court ruled that this was a mere material mistake requiring the correction of the hearing record and the judgment's operative part to simply state that the appeal was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen.; The court must correct material errors in judgments where the wrong party is condemned to pay costs, reformulating the operative part to reflect the true legal outcome.

Parole chiave

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material error correction legal fees allocation procedural mistake judgment reformulation public prosecutor liability Cassation procedure costs of litigation accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen.
Questa Corte ha deciso senza formalità di procedura ex art. 625 bis, comma 3,cod.proc.pen.3.Nel ruolo di udienza del 12 gennaio 2026 relativo al procedimento n.
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Testo completo

alogero nato a Palermo il 13/12/1952avverso l'ordinanza del 12/01/2026 della Corte di CassazioneUdita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;Ritenuto in fatto e considerato in diritto1.Con sentenza n. 38/2026, emessa in data 12 gennaio 2026, questa Corte rigettavail ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica di Palermo nei confronti di Lo PrestiCalogero, nel procedimento n. 35423/2025 R.G., disponendo la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.2. Questa Corte ha deciso senza formalità di procedura ex art. 625 bis, comma 3,cod.proc.pen.3.Nel ruolo di udienza del 12 gennaio 2026 relativo al procedimento n. 35423/2025R.G. -relativo al ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del Tribunale diPalermo nei confronti di Lo Presti Calogero- e, di conseguenza, nel dispositivo dellasentenza è stata erroneamente disposta la condanna del pubblico ministero ricorrente alpagamento delle spese processuali.Trattandosi di mero errore materiale, va disposta la correzione del ruolo e deldispositivo della sentenza, emessa in relazione al suindicato procedimento, nella parte incui è stata disposta la condanna del pubblico ministero ricorrente al pagamento dellespese processuali; di conseguenza, il dispositivo della sentenza deve essere cosìriformulato: "rigetta il ricorso".

P.Q.MDispone la correzione del ruolo di udienza relativo al procedimento n. 35423/2025 R.G.( PMT c/ Lo Presti Calogero) nella parte in cui è stata disposta la condanna del PubblicoMinistero ricorrente al pagamento delle spese processuali e, di conseguenza, dispone cheil dispositivo della sentenza emessa in data 12 gennaio 2026 sia così riformulato: "rigettail ricorso". Manda alla cancelleria per le annotazioni e gli altri adempimenti di ritoCosì deciso il 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA OCCHIPINTI GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI