Cassation Court corrects a sentencing order erroneously ordering the Prosecutor to pay costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation corrected a lower court order that erroneously condemned the Prosecutor to pay procedural costs. The material fact was a clerical error in the judgment's operative part regarding the correct party liable for expenses. The court ruled that this constitutes a mere material mistake requiring correction of the judgment to dismiss the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.; The Court of Cassation may correct a judgment containing a mere material error regarding the allocation of costs without formal procedural requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Auteri Giuseppe nato a Palermo il 25/03/1975avverso l'ordinanza del 12/01/2026 della Corte di Cassazione di RomaUdita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;Ritenuto in fatto e considerato in diritto1.Con sentenza n. 44/2026, emessa all’udienza del 12 gennaio 2026, questa Corterigettava il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica di Palermo nei confrontidi Auteri Giuseppe, nel procedimento n. 35421/2025 R.G., disponendo la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.2. Questa Corte ha deciso senza formalità di procedura ex art. 625-bis, comma 3,cod.proc.pen.3.Nel ruolo di udienza del 12 gennaio 2026 relativo al procedimento n. 35421/2025R.G. -relativo al ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del Tribunale diPalermo nei confronti di Auteri Giuseppe- e, di conseguenza, nel dispositivo dellasentenza è stata erroneamente disposta la condanna del pubblico ministero ricorrente alpagamento delle spese processuali.Trattandosi di mero errore materiale, va disposta la correzione del ruolo e deldispositivo della sentenza, emessa in relazione al suindicato procedimento, nella parte incui è stata disposta la condanna del pubblico ministero ricorrente al pagamento dellespese processuali; di conseguenza, il dispositivo della sentenza deve essere cosìriformulato: "rigetta il ricorso".Manda alla cancelleria per tutte le annotazioni di rito.
P.Q.MDispone la correzione del ruolo di udienza relativo al procedimento n. 39551/2025 R.G.(PMT c/ Auteri Giuseppe) nella parte in cui è stata disposta la condanna del pubblicoministero ricorrente al pagamento delle spese processuali e, di conseguenza, dispone cheil dispositivo della sentenza emessa in data 12 gennaio 2026 sia così riformulato: "rigettail ricorso". manda alla cancelleria per le annotazioni e gli altri adempimenti di ritoCosì deciso il 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA OCCHIPINTI GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI