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Ordinanza — n. 21192/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses personal appeal by defendant due to lack of registered defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21192/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed the petition without a registered defense counsel. Although the appellant argued this violated constitutional rights and the European Convention on Human Rights, the court relied on a prior precedent establishing that legislative discretion allows requiring technical representation for Cassation appeals. Consequently, the court rejected the personal filing and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: The requirement for technical representation in Cassation appeals does not limit defensive faculties, rendering personal appeals inadmissible.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility defense counsel requirement Cassation procedural rules constitutional complaint rejection procedural costs award persecuzione dei Tamil diritto a un difensore garanzia di un equo processo

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
in quanto sottoscritto personalmente e non da un difensore iscrittoall'albo speciale della Corte di Cassazione.Relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
Art. 111, comma 7, Cost.
Art. 117, comma 1, Cost.
Art. 24, Cost.
Art. 6 CEDU
Il ricorso è stato trattato ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.Il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt.
Legge 23 giugno 2017 n. 103
proc.pen., come modificato dall'articolo 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103,prospettata dal ricorrente per asserita violazione degli artt.
art. 613 cod. proc.pen
in quanto sottoscritto personalmente e non da un difensore iscrittoall'albo speciale della Corte di Cassazione.Relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc.pen., come modificato dall'articolo 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 8914 del 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011
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Testo completo

e d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;RITENUTO IN FATTO1.Con sentenza del 25 novembre 2025, la Corte di appello di Torino, in riformadella sentenza impugnata, ha ridotto la pena inflitta a Sanyang Harumabakarconfermando il giudizio di penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 612,commi 1 e 2, e 651 cod.pen.2. Sanyang Harumabakar ha proposto ricorso personalmente articolato in duemotivi.2.1. Con primo motivo denuncia manifesta illogicità e carenza di motivazione.2.2. Con secondo motivo solleva questione di legittimità costituzionale dell’art.613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117,comma 1, Cost.3.

Il ricorso è stato trattato ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.Il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1,cod. proc. pen. in quanto sottoscritto personalmente e non da un difensore iscrittoall'albo speciale della Corte di Cassazione.Relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc.pen., come modificato dall'articolo 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103,prospettata dal ricorrente per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost.e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso inCassazione all'imputato personalmente, deve considerarsi che le Sezioni Unite diquesta Corte (Sez.

U. n. 8914 del 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011) hanno respintoanaloga questione rilevando che rientra nella discrezionalità del legislatorerichiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in Cassazionesenza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.2. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA OCCHIPINTI GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI