Cassation court suspends appeal against acquittal due to pending constitutional challenge on appealability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense lawyer lacked the required qualification to file it, yet suspended the proceedings to await a constitutional ruling. The defense argued the appeal should be accepted, while the prosecution contended the lawyer's lack of standing rendered the act void. The court prioritized the complex constitutional question regarding the appealability of acquittals under Article 131-bis over the immediate procedural defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 593, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 344-bis, comma 4, cod. proc. pen.: When a procedural act is formally qualified as an appeal against an unappealable acquittal but the lawyer lacks standing, the act is inadmissible; however, if the constitutionality of the unappealability rule is under review by the Constitutional Court, the proceedings must be suspended to preserve the legal position of the accused.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
UNALE DI PIACENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Tratta a giudizio per rispondere del delitto di diffamazione aggravata previstodall’art. 595, terzo comma, cod. pen., Elisabetta Maestri è stata prosciolta, consentenza del Tribunale di Piacenza in data 13 dicembre 2024, in applicazione dellacausa di non punibilità del fatto di particolare tenuità prevista dall’art. 131-bis cod.pen.2. Con ordinanza in data 16 luglio 2025 la Corte di appello di Bologna hadisposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione ritenendo chel’impugnazione proposta, nell’interesse dell’imputata, dal suo difensore di fiducia,Avv.
Domenico Preziosa, formalmente qualificata come atto di appello avverso lasentenza di primo grado, dovesse essere, in realtà, configurata come ricorso percassazione. Ciò sul rilievo che, da un lato, l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.stabilisce l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse nel giudizio diprimo grado, tra le quali rientra, secondo la Corte territoriale, anche la sentenzadi non doversi procedere pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.; e che,dall’altro lato, il principio di conservazione degli atti di impugnazione, ricavabiledall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., imponga, appunto, di riqualificare comericorso per cassazione l’atto di appello proposto avverso una sentenzainappellabile.3.
Tanto premesso, giova osservare, innanzitutto, che ove si ritenga chel’odierna impugnazione debba essere effettivamente riqualificata come ricorso percassazione, esso sia destinato a una declaratoria di inammissibilità, atteso chel’originario atto di appello è stato proposto dall’Avv. Domenico Preziosa, il quale,al momento della sua presentazione, non risultava iscritto nell’albo degli avvocatiabilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, sicché non era legittimatoalla proposizione di tale forma di impugnazione, secondo quanto prescritto dall’art.613, comma 1, cod. proc. pen.Nondimeno deve, altresì, rilevarsi che la compatibilità con i principicostituzionali della disciplina dettata dall’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
è statarecentemente posta in dubbio con ordinanza emessa in data 23 aprile 2026 dalleSezioni unite della Corte di cassazione, le quali erano state investite dalla QuintaSezione della Suprema Corte con ordinanza n. 4839 in data 11 dicembre 2025,dep. 2026, al fine di dare risposta alla seguente questione: «Se sia appellabiledall’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. perun reato punito con pena alternativa, che abbia condannato il medesimo alrisarcimento del danno in favore della parte civile». All’esito della predettaudienza, invero, le Sezioni unite, secondo quanto si ricava dalla relativainformazione provvisoria, hanno «dichiarato rilevante e non manifestamenteinfondata, con riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo inrelazione all’art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593,comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’impugnazione conl’appello, da parte dell’imputato, della sentenza di proscioglimento pronunciata aisensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbiacondannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno infavore della parte civile».4.
La proposizione dell’incidente di legittimità costituzionale e la complessitàdella questione ad esso sottesa impongono, dunque, di attendere l’esito delgiudizio di costituzionalità, anche in relazione agli irreparabili effetti che ladecisione sulla qualificazione dell’atto di impugnazione produrrebbe rispetto allaposizione processuale dell’odierna imputata.Ove, infatti, si ritenesse corretta la qualificazione dell’impugnazione operatadalla Corte di appello, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per leragioni già poste in luce in relazione al difetto di legittimazione del difensore.Viceversa, una qualificazione dell’impugnazione come atto di appellocontrasterebbe con la proposizione dell’incidente di costituzionalità sollevato dalleSezioni Unite della Corte di cassazione, il quale ha come presupposto, sul pianologico, che secondo la previsione dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. lapronuncia di proscioglimento emessa all’esito del giudizio di primo grado siainappellabile.5.
Tanto osservato deve ulteriormente rilevarsi che, secondo quanto emergedagli atti del presente procedimento, il termine di improcedibilità previsto dall’art.544 cod. proc. pen. è destinato a scadere in data 9 giugno 2026 e, dunque, benprima della celebrazione del suddetto giudizio di costituzionalità, il quale nonrisulta essere stato ancora calendarizzato.Ne consegue che, tenuto conto dei profili di «particolare complessità» dellaquestione di diritto di cui trattasi, relativa alla legittimità costituzionale dell’art.593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’impugnazione conl’appello, da parte dell’imputato, della sentenza di proscioglimento pronunciata aisensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbiacondannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno infavore della parte civile, deve disporsi, ai sensi dell’art. 344-bis, comma 4, cod.proc. pen., la proroga di sei mesi del termine di improcedibilità di un anno previstodal comma 2 del citato articolo; e, per l’effetto, il presente processo deve essererinviato a nuovo ruolo.
P.Q.MRitenuto che la decisione appare particolarmente complessa in relazione allaquestione di diritto relativa alla possibilità o meno per l’imputato di impugnare lesentenze di proscioglimento pronunciate ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per unreato punito con pena alternativa, che abbiano condannato lo stesso imputato allerestituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile ai sensi dell’art.593, comma 3, cod. proc. pen., sulla cui legittimità è stata chiamata - dalle Sezioniunite con ordinanza del 23 aprile 2026 - a pronunciarsi la Corte costituzionale,proroga di mesi sei il termine di cui all’art. 344-bis, comma 2, cod. proc. pen.,destinato altrimenti a scadere il 9 giugno 2026, e rinvia il processo a nuovo ruolo.Si comunichi alle parti.Così deciso il 5/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo Renoldi Michele Romano