Cassation appeal dismissed as inadmissible because dismissal order is not appealable under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the dismissal order was issued after the 2017 legislative reform. The victim argued for review of the divorce effects and omitted forensic analysis, but the Court held such orders are only appealable via specific claims for nullity. Consequently, the appeal was rejected without contradiction and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Dismissal orders issued after the 2017 reform are not appealable to the Court of Cassation unless affected by specific statutory nullities, rendering direct appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Notari Tiziana nata a Cava De' Tirreni il 07/04/1968avverso l'ordinanza del 18/03/2026 del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di SalernoUdita la relazione svolta dal Consigliere Paola Borrelli.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. É impugnata con ricorso per cassazione l’ordinanza di archiviazioneemessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, che, presoproc. pen., ha ordinato l’archiviazione del procedimento a carico di Tiziana Notariper i reati di cui agli artt. 483 e 495 cod. pen.2. Ricorre avverso detta ordinanza la persona offesa Marina Memoli, chearticola quattro motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari perla motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.
Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge quantoall’interpretazione degli effetti della sentenza di divorzio pronunziata tra l’imputatae il defunto Giuseppe Iorio.2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione apparentequanto allo stesso aspetto.2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto allapretermissione degli accertamenti grafologici invocati dalla persona offesa.2.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazionedi legge quanto alla conclusione cui era giunto il Giudice per le indagini preliminari.3.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento nonimpugnabile.Deve trovare applicazione, infatti, il principio di diritto secondo cuil'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore dellalegge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabiledinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod.proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen.(Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.o. in proc. b e altro, Rv. 273371 - 01).
Ilprincipio predetto ha ispirato anche la più recente Sez. 2, Ordinanza n. 28583 del02/07/2024, Farina, Rv. 286726 – 01 secondo cui l'ordinanza di archiviazioneemessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizionedella persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, néfunzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può esseredichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc.pen.4.
Ferma, dunque, la non ricorribilità dell’ordinanza di archiviazione che nonsia affetta da profili di abnormità, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non vi èspazio, infatti, per una conversione del ricorso in reclamo ex art. 410-bis cod. proc.pen., giusta la precisazione che si coglie nella prima decisione in quanto le ragioniche la ricorrente tenta di far valere non appartengono al novero di quelle ─ dicarattere procedurale ─ tutelate con il rimedio predetto.5. Alla presente decisione si è giunti previa fissazione della trattazione delricorso senza contraddittorio, giacché ─ come precisato nella sentenza Farina ─l’impugnazione è affetta dal vizio espressamente previsto quale causa diinammissibilità dalla lettera b) dell'art. 591 cod. proc. pen., in base al qualel'impugnazione è inammissibile quando è proposta avverso provvedimento nonimpugnabile; in detti casi, a norma del successivo secondo comma dello stessoart. 591 cit., il giudice dell'impugnazione dichiara anche di ufficio l'inammissibilitàcon ordinanza.
Tale disciplina dell'inammissibilità risulta poi richiamataespressamente dal comma 5-bis dell'art. 610 cod. proc. pen. in tema di giudiziodi legittimità, secondo cui la corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 591 lett.b), dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso.6. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente,ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex l. 23 giugno 2017, n.103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma diEuro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamentedeterminata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000n.186).
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 18/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePaola Borrelli Michele Romano